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DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 28/04/2024
  • Articoli

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a)
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b),
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 7
  • 8

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c),
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d),
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 16
  • 17

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e),
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 18
  • 19

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  • Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h),
    della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • 26

  • Disposizioni finali
  • 27
  • 28
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea  -  legge  europea  2013-bis  e,  in  particolare,
l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h); 
  Vista la legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  recante  legge  quadro
sull'inquinamento acustico; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale, e in particolare l'articolo 4; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14,
commi 24-bis e seguenti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  recante  disposizioni  in
materia di professioni non organizzate; 
  Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme  e  procedure  per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento  del
rumore negli  aeroporti  dell'Unione,  nell'ambito  di  un  approccio
equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE; 
  Vista  la  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 25 giugno 2002, relativa  alla  determinazione  e  alla
gestione del rumore ambientale; 
  Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  14  marzo  2007,   che   istituisce   una   infrastruttura   per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 
  Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea  del  19
maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la  determinazione  del
rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione  e
alla gestione del rumore ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  di  recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre  1997,
n. 496, recante norme per  la  riduzione  dell'inquinamento  acustico
prodotto dagli aeromobili civili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre  1998,
n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento  acustico  derivante
da traffico ferroviario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001,  n.
304, recante la disciplina  delle  emissioni  sonore  prodotte  nello
svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma  dell'articolo  11,
comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,  n.
142, recante  disposizioni  per  il  contenimento  e  la  prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a  norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1998, recante atto  di  indirizzo  e  coordinamento  recante  criteri
generali per l'esercizio dell'attivita'  del  tecnico  competente  in
acustica,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   e
dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del  22
dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e  delle  finanze,  della
giustizia, dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 2 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera aa), la parola: «comunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»; 
    b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente: 
  «bb) "zona  silenziosa  in  aperta  campagna":  una  zona,  esterna
all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente
su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona  ricade
nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo
d'intesa tra le medesime - che non risente  del  rumore  prodotto  da
infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da  attivita'
ricreative.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo  19  della  legge  30  ottobre
          2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          -  Legge  europea  2013-bis)  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 19. (Delega al Governo in materia di inquinamento
          acustico. Armonizzazione della normativa nazionale  con  le
          direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e  2006/123/CE  e  con  il
          regolamento (CE) n. 765/2008). - 1. Al fine  di  assicurare
          la completa armonizzazione  della  normativa  nazionale  in
          materia  di  inquinamento   acustico   con   la   direttiva
          2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
          giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla  gestione
          del rumore ambientale, e con la  direttiva  2000/14/CE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
          relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e
          attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  il  riordino  dei  provvedimenti
          normativi  vigenti  in  materia  di  tutela   dell'ambiente
          esterno   e   dell'ambiente   abitativo   dall'inquinamento
          acustico prodotto dalle sorgenti  sonore  fisse  e  mobili,
          definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e  d),  della
          legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel rispetto delle procedure, dei principi  e  dei
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  i  seguenti
          principi e criteri specifici: 
                a)   coerenza   dei   piani   degli   interventi   di
          contenimento e di  abbattimento  del  rumore  previsti  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre   2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  dicembre
          2000, con i piani di azione, con le mappature  acustiche  e
          con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva
          2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  o),
          p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati  4  e  5  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonche' con  i  criteri
          previsti dal decreto  emanato  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera  f),  della  legge  n.  447  del  1995,  e
          successive modificazioni; 
                b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale,
          come disposto dalla  direttiva  2002/49/CE  e  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  dei   descrittori
          acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n.  447
          del  1995   e   introduzione   dei   relativi   metodi   di
          determinazione a completamento  e  integrazione  di  quelli
          introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; 
                c) armonizzazione della normativa nazionale  relativa
          alla   disciplina   delle   sorgenti   di   rumore    delle
          infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e
          relativo aggiornamento ai sensi  della  legge  n.  447  del
          1995; 
                d)  adeguamento  della   normativa   nazionale   alla
          disciplina   del   rumore   prodotto   nell'ambito    dello
          svolgimento delle attivita' sportive; 
                e)  adeguamento  della   normativa   nazionale   alla
          disciplina  del  rumore   prodotto   dall'esercizio   degli
          impianti eolici; 
                f)  adeguamento  della  disciplina  dell'attivita'  e
          della formazione  della  figura  professionale  di  tecnico
          competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2
          e 3 della legge n. 447 del 1995  e  armonizzazione  con  la
          direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa  ai  servizi  del
          mercato interno, e con l'articolo 3  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge   14   settembre   2011,   n.   148,   e   successive
          modificazioni; 
                g) semplificazione delle procedure  autorizzative  in
          materia di requisiti acustici passivi degli edifici; 
                h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri
          relativi  alla  sostenibilita'  economica  degli  obiettivi
          della legge n. 447 del 1995 relativamente  agli  interventi
          di contenimento e di abbattimento del rumore  previsti  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre   2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  dicembre
          2000, e dai regolamenti di esecuzione di  cui  all'articolo
          11  della  legge  n.  447  del  1995,  per  il  graduale  e
          strategico  adeguamento   ai   principi   contenuti   nella
          direttiva 2002/49/CE; 
                i)  adeguamento  della  disciplina   riguardante   la
          gestione e  il  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione
          degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva
          2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di  accreditamento  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; 
                l) armonizzazione con  la  direttiva  2000/14/CE  per
          quanto concerne  le  competenze  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche che mettono a disposizione sul mercato  macchine
          e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; 
                m) adeguamento del regime sanzionatorio  in  caso  di
          mancato rispetto del livello di  potenza  sonora  garantito
          previsto dalla direttiva  2000/14/CE  e  definizione  delle
          modalita'    di    utilizzo    dei    proventi    derivanti
          dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo  15
          del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  per  gli
          affari  europei,  di  concerto  con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  con  il  Ministro  della
          salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
          il Ministro dello sviluppo economico, acquisito  il  parere
          della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Dall'attuazione della  delega  legislativa  prevista
          dal presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate  provvedono  all'adempimento  dei  compiti  ivi
          previsti con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - La legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge  quadro
          sull'inquinamento acustico) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,  n.
          426 (Nuovi  interventi  in  campo  ambientale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre  1998,  n.  291,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4. (Disposizioni  varie).  -  1.  All'articolo  5
          della legge 7 febbraio 1992,  n.  150,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a) al comma 2, dopo le  parole:  "le  variazioni  del
          luogo di custodia" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto
          decesso"; 
                b); 
                c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3",
          sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3  e
          5-bis". 
              2. Il decreto del  Ministro  dell'ambiente  di  cui  al
          comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n.
          150, introdotto dal  comma  1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, e' emanato entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              3. (abrogato). 
              4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge  26
          ottobre  1995,  n.  447,  dopo  le  parole:  "di   pubblico
          spettacolo", sono aggiunte le  seguenti:  "e  nei  pubblici
          esercizi". 
              5. All'articolo 10, comma 2,  della  legge  26  ottobre
          1995, n.  447,  le  parole:  "supera  i  valori  limite  di
          emissione e" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "supera  i
          valori limite di emissione o". 
              6. All'articolo 10, comma 4,  della  legge  26  ottobre
          1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato"  sono  inserite  le  seguenti:  "per
          essere riassegnato, con decreto del  Ministro  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente". 
              7. 
              8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale
          dell'area  industriale  e  portuale  di  Genova,   di   cui
          all'intesa tra Ministero dell'ambiente  e  regione  Liguria
          del 31 luglio 1996, nell'ambito  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo di  lire  6
          miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno  1998,
          anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la
          cittadinanza. 
              9. Per favorire lo  sviluppo  di  attivita'  produttive
          compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse
          dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo,
          l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di  realizzare
          programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle  aree
          che rientrano nella  sua  disponibilita'  a  seguito  della
          cessazione del  rapporto  di  concessione  derivante  dalla
          chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo. 
              10. Al fine di sviluppare gli interventi  necessari  di
          cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il  Ministero
          dei trasporti e della navigazione, il Ministero del  lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  la  regione   Liguria,   la
          provincia e il comune di Genova,  l'Autorita'  portuale  di
          Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve  prevedere
          il piano di bonifica e  risanamento  dell'area  dismessa  a
          seguito della chiusura  delle  lavorazioni  siderurgiche  a
          caldo nonche', entro  tempi  certi  e  definiti,  il  piano
          industriale  per  il  consolidamento  delle  lavorazioni  a
          freddo. L'accordo di programma  e  i  successivi  strumenti
          attuativi devono altresi' prevedere la tutela  dei  livelli
          occupazionali e il reimpiego della manodopera  occupata  al
          14 luglio 1998. 
              11. Per le finalita' di cui al comma 9, e'  autorizzata
          la spesa di lire 13 miliardi  annue  per  quindici  anni  a
          decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di  previsione
          del Ministero dei trasporti e  della  navigazione,  per  il
          successivo conferimento all'Autorita' portuale  di  Genova.
          Al relativo onere  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1998,  allo   scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione. 
              12. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e,  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13. 
              14. All'articolo 12-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.  59,  dopo  le
          parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte  le
          seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del  Consiglio,
          del 9 dicembre 1996". 
              15. La commissione scientifica di cui  all'articolo  4,
          comma  2,  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  come
          composta, ai  sensi  dell'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  marzo  1993,  n.  59,  puo'
          essere integrata da tre esperti designati dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              16. 
              17.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo
          12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13  marzo  1993,
          n. 59, iscritta  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di
          base  3.1.1.0  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente per l'anno  1998,  e'  elevata  da  lire  235
          milioni a lire 500 milioni a decorrere  dal  medesimo  anno
          per spese di funzionamento della commissione scientifica di
          cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
          150,  nonche'  per  l'acquisizione  dei  necessari  dati  e
          informazioni. 
              18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per  la
          lotta alla siccita' e/o  alla  desertificazione  e  per  le
          attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione,
          come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri  del  26  settembre   1997,   sulla   base   della
          Convenzione delle  Nazioni  Unite  sulla  lotta  contro  la
          desertificazione; adottata a Parigi  il  14  ottobre  1994,
          resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per
          lo svolgimento di attivita'  di  formazione  e  di  ricerca
          finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo  presso
          l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione  del  Parco
          nazionale  dell'Asinara  ed  il  Centro  studi  sui  saperi
          tradizionali e locali di Matera, e'  autorizzata  la  spesa
          nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998. 
              19. In attuazione del  protocollo  di  intenti  del  1°
          marzo 1994 e del conseguente accordo di  programma  del  31
          luglio 1996,  per  far  fronte  ai  costi  derivanti  dalla
          sostituzione   del   parco   autoveicoli   a    propulsione
          tradizionale  con  altre  tipologie  di  veicoli  a  minimo
          impatto  ambientale,  sono  autorizzati  limiti   d'impegno
          quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
          1999 e 2000 a  titolo  di  contributo  per  mutui  o  altre
          operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
          locali e dai gestori di servizi di  pubblica  utilita'  nel
          territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25  mila
          abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
          sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni  che
          fanno  parte  delle   aree   naturali   protette   iscritte
          nell'elenco  ufficiale  di  cui  alla   deliberazione   del
          Ministro dell'ambiente  del  2  dicembre  1996,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 141  del  19  giugno  1997  con
          priorita' per quelli di cui  all'allegato  III  annesso  al
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25  novembre   1994,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 159  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per  tutti  quelli
          compresi nelle zone a rischio di inquinamento  atmosferico,
          individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
          decreto  20  maggio  1991   del   Ministro   dell'ambiente,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del  31  maggio
          1991. Le risorse predette, da  ripartire  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  dei
          trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica, sono destinate,  in  misura
          non inferiore al 60 per cento, all'acquisto  di  vetture  a
          minimo    impatto    ambientale    dotate    di    trazione
          elettrica/ibrida. 
              20. All'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
          27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai  due
          anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non  superiore  ai
          tre anni". 
              21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione  di  metalli
          preziosi avviati in  conto  lavorazione  per  l'affinazione
          presso banchi  di  metalli  preziosi  non  rientrano  nella
          definizione di rifiuto di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          e pertanto, limitatamente a  tale  destinazione,  non  sono
          soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel  termine
          "affinazione"  di  cui  al  presente  comma  si   intendono
          ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti  dei
          metalli preziosi, che  permettono  di  liberare  i  metalli
          preziosi dalle sostanze che ne alterano  la  purezza  o  ne
          precludono l'uso. 
              22. 
              23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:
          "ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la  quantita'
          di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
          effettuati dal produttore dei rifiuti stessi". 
              24. 
              25.  All'articolo  51,   comma   6-bis,   del   decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono  sostituite
          dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9". 
              26. 
              27. 
              28. Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          pubblica,   almeno   ogni   tre   anni,   l'elenco    delle
          caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto
          ambientale. 
              29. 
              30. 
              31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo  14  del
          citato decreto-legge n. 560 del 1995, come  sostituito  dal
          comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 28  novembre  2005,
          n. 246 (Semplificazione e riassetto  normativo  per  l'anno
          2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2005,
          n. 280, cosi' recita: 
              «Art. 14. (Semplificazione della  legislazione).  -  1.
          L'analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   (AIR)
          consiste nella  valutazione  preventiva  degli  effetti  di
          ipotesi di intervento normativo ricadenti  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
          comparazione delle opzioni  le  amministrazioni  competenti
          tengono conto della necessita' di  assicurare  il  corretto
          funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle
          liberta' individuali. 
              2.  L'AIR  costituisce  un  supporto   alle   decisioni
          dell'organo politico  di  vertice  dell'amministrazione  in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo. 
              3. L'elaborazione degli schemi di  atti  normativi  del
          Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi  di  esclusione
          previsti dai decreti  di  cui  al  comma  5  e  i  casi  di
          esenzione di cui al comma 8. 
              4.  La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 
              5.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  definiti  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                a) i criteri generali e  le  procedure  dell'AIR,  da
          concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
          di consultazione; 
                b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
          esclusione dell'AIR; 
                c)  i  criteri  generali  e  le  procedure,   nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
                d) i criteri ed i contenuti generali della  relazione
          al Parlamento di cui al comma 10. 
              5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera  a),
          da'  conto,  tra  l'altro,  in  apposite   sezioni,   della
          valutazione dell'impatto sulle piccole e  medie  imprese  e
          degli   oneri   informativi   e    dei    relativi    costi
          amministrativi,  introdotti  o  eliminati   a   carico   di
          cittadini e  imprese.  Per  onere  informativo  si  intende
          qualunque adempimento comportante  raccolta,  elaborazione,
          trasmissione, conservazione e produzione di informazioni  e
          documenti alla pubblica amministrazione. 
              5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera  a),
          da' altresi' conto, in apposita sezione, del  rispetto  dei
          livelli minimi di  regolazione  comunitaria  ai  sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater. 
              6. I metodi di analisi e i modelli di  AIR,  nonche'  i
          metodi relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del
          Presidente del Consiglio dei ministri e sono  sottoposti  a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio. 
              7.   L'amministrazione    competente    a    presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  (DAGL)
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  risultati
          dell'AIR. 
              8.   Il   DAGL   assicura   il   coordinamento    delle
          amministrazioni in materia di AIR e di  VIR.  Il  DAGL,  su
          motivata richiesta dell'amministrazione  interessata,  puo'
          consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 
              9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le
          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'
          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'
          finanziarie. 
              10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni
          comunicano al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi
          necessari per la presentazione al Parlamento, entro  il  30
          aprile,  della  relazione  annuale   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  sullo   stato   di   applicazione
          dell'AIR. 
              11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1,  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50. 
              12. Al fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino
          normativo prevista dalla legislazione vigente, il  Governo,
          avvalendosi   dei   risultati   dell'attivita'    di    cui
          all'articolo 107 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, individua le disposizioni legislative
          statali  vigenti,  evidenziando  le   incongruenze   e   le
          antinomie   normative   relative   ai    diversi    settori
          legislativi,  e  trasmette  al  Parlamento  una   relazione
          finale. 
              13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005  del
          fondo destinato al  finanziamento  di  iniziative  volte  a
          promuovere l'informatizzazione e la  classificazione  della
          normativa vigente, di cui all'articolo 107 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di  base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  24  gennaio  2003,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
              14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'articolo 20 della  legge  15  marzo
          1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni,   decreti
          legislativi che  individuano  le  disposizioni  legislative
          statali,  pubblicate  anteriormente  al  1°(gradi)  gennaio
          1970, anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi,
          delle quali si  ritiene  indispensabile  la  permanenza  in
          vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   esclusione   delle   disposizioni   oggetto   di
          abrogazione tacita o implicita; 
                b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
                c)  identificazione   delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
                d) identificazione delle disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
                e) organizzazione delle disposizioni da mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
                f)  garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica   e
          sistematica della normativa; 
                g)  identificazione   delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
                h) identificazione delle disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 4, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  aventi  per
          oggetto i principi fondamentali  della  legislazione  dello
          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. 
              14-bis. Nelle materie  appartenenti  alla  legislazione
          regionale, le disposizioni normative statali,  che  restano
          in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  5
          giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in  ciascuna
          regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
          disposizioni regionali. 
              14-ter. Fatto salvo  quanto  stabilito  dal  comma  17,
          decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al  comma
          14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
          del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
          comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14,  anche
          se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
              14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
          entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
          legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
          decorrenza  prevista  dal  comma  14-ter,  di  disposizioni
          legislative  statali  ricadenti  fra  quelle  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  14,  anche  se   pubblicate
          successivamente al 1°(gradi) gennaio 1970. 
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
              16. 
              17. Rimangono in vigore: 
                a) le disposizioni contenute nel codice  civile,  nel
          codice penale, nel codice di procedura civile,  nel  codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le disposizioni preliminari e  di  attuazione,  e  in  ogni
          altro  testo   normativo   che   rechi   nell'epigrafe   la
          denominazione codice ovvero testo unico; 
                b) le  disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento
          degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
          costituzionale,   nonche'    le    disposizioni    relative
          all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura  dello
          Stato e al riparto della giurisdizione; 
                c) le disposizioni tributarie e di bilancio e  quelle
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal gioco; 
                d)  le  disposizioni  che  costituiscono  adempimenti
          imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
          la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; 
                e)  le  disposizioni  in  materia   previdenziale   e
          assistenziale. 
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19. 
              18-bis. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,
          nel rispetto degli stessi  principi  e  criteri  direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei medesimi  decreti
          legislativi. 
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              21. La Commissione: 
                a)  esprime  il  parere  sugli  schemi  dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
                b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
                c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
          Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
          possono essere comunque emanati. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di  sospensione  estiva  e
          quello di fine anno dei lavori parlamentari. 
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge.   Dallo   stesso   termine   cessano   gli   effetti
          dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. 
              24-bis.  Gli   atti   di   recepimento   di   direttive
          comunitarie  non  possono  prevedere  l'introduzione  o  il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  salvo  quanto
          previsto al comma 24-quater. 
              24-ter. Costituiscono livelli di regolazione  superiori
          a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
                a) l'introduzione o  il  mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
                b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
          applicazione delle regole rispetto a quanto previsto  dalle
          direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
          destinatari; 
                c) l'introduzione  o  il  mantenimento  di  sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
              24-quater.   L'amministrazione    da'    conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea)  -  1.  In  relazione  alle   deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La legge 14  gennaio  2013,  n.  4  (Disposizioni  in
          materia di professioni non organizzate) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  598/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che istituisce  norme  e  procedure
          per l'introduzione di restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento  del  rumore  negli   aeroporti   dell'Unione,
          nell'ambito  di  un  approccio  equilibrato,  e  abroga  la
          direttiva 2002/30/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno
          2014, n. L 173. 
              - La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione  del
          rumore ambientale e' pubblicata nella  G.U.C.E.  18  luglio
          2002, n. L 189. Entrata in vigore il 18 luglio 2002. 
              - La direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio
          che   istituisce   un'Infrastruttura   per   l'informazione
          territoriale   nella   Comunita'   europea   (Inspire)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108. 
              -  La  direttiva   2015/996   della   Commissione   che
          stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a
          norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 168. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  194
          (Attuazione  della  direttiva  2002/49/CE   relativa   alla
          determinazione e alla gestione del  rumore  ambientale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59
          (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 aprile 2010, n. 94, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          dicembre 1997, n. 496 (Regolamento  recante  norme  per  la
          riduzione   dell'inquinamento   acustico   prodotto   dagli
          aeromobili civili) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 gennaio 1998, n. 20. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   18
          novembre  1998,  n.  459  (Regolamento  recante  norme   di
          esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995,  n.  447,
          in materia di inquinamento acustico derivante  da  traffico
          ferroviario)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          gennaio 1999, n. 2. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  aprile
          2001,  n.  304  (Regolamento   recante   disciplina   delle
          emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita'
          motoristiche, a norma dell'art.  11  della  L.  26  ottobre
          1995, n. 447) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          luglio 2001, n. 172. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo
          2004,  n.  142  (Disposizioni  per  il  contenimento  e  la
          prevenzione  dell'inquinamento   acustico   derivante   dal
          traffico veicolare,  a  norma  dell'art.  11  della  L.  26
          ottobre  1995,  n.  447)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          31 marzo 1998 (Atto di indirizzo  e  coordinamento  recante
          criteri generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico
          competente in acustica, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
          lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7  e  8,  della  L.  26
          ottobre  1995,  n.  447  «Legge  quadro   sull'inquinamento
          acustico») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio
          1998, n. 120. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a)  "agglomerato":  area  urbana,  individuata  dalla
          regione o provincia autonoma competente, costituita da  uno
          o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, contigui  fra  loro  e  la  cui  popolazione
          complessiva e' superiore a 100.000 abitanti; 
                b) "aeroporto  principale":  un  aeroporto  civile  o
          militare aperto al traffico civile in cui si svolgono  piu'
          di 50.000 movimenti all'anno,  intendendosi  per  movimento
          un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono  esclusi  i
          movimenti  a  fini  addestrativi  su  aeromobili   definiti
          leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale; 
                c) "asse ferroviario principale": una  infrastruttura
          ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni; 
                d)  "asse  stradale  principale":   un'infrastruttura
          stradale su cui transitano ogni anno piu' di  3.000.000  di
          veicoli; 
                e) "descrittore acustico": la  grandezza  fisica  che
          descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico
          effetto nocivo; 
                f) "determinazione": qualsiasi metodo per  calcolare,
          predire, stimare o misurare il  valore  di  un  descrittore
          acustico od i relativi effetti nocivi; 
                g) "effetti nocivi":  gli  effetti  negativi  per  la
          salute umana; 
                h) "fastidio":  la  misura  in  cui,  sulla  base  di
          indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore  risulta
          sgradevole a una comunita' di persone; 
                i) "Lden (livello giorno-sera-notte)": il descrittore
          acustico relativo all'intera giornata, di cui  all'allegato
          1; 
                l) "Lday (livello giorno)": il  descrittore  acustico
          relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00; 
                m) "Levening (livello sera)": il descrittore acustico
          relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00; 
                n) "Lnight (livello notte)": il descrittore  acustico
          relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00; 
                o) "mappatura acustica": la rappresentazione di  dati
          relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in
          una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione
          di un descrittore acustico che indichi  il  superamento  di
          pertinenti valori limite  vigenti,  il  numero  di  persone
          esposte in una determinata area o il numero  di  abitazioni
          esposte a determinati valori di un descrittore acustico  in
          una certa zona; 
                p) "mappa acustica strategica": una mappa finalizzata
          alla determinazione dell'esposizione globale al  rumore  in
          una certa zona a causa di varie sorgenti di  rumore  ovvero
          alla definizione di previsioni generali per tale zona; 
                q) "piani di azione": i piani destinati a  gestire  i
          problemi di inquinamento acustico ed  i  relativi  effetti,
          compresa, se necessario, la sua riduzione; 
                r)   "pianificazione    acustica":    il    controllo
          dell'inquinamento acustico  futuro  mediante  attivita'  di
          programmazione, quali  la  classificazione  acustica  e  la
          pianificazione territoriale, l'ingegneria dei  sistemi  per
          il   traffico,    la    pianificazione    dei    trasporti,
          l'attenuazione   del   rumore    mediante    tecniche    di
          insonorizzazione ed il  controllo  dell'emissione  acustica
          delle sorgenti; 
                s)  "pubblico":  una  o  piu'   persone   fisiche   o
          giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i  gruppi
          di dette persone; 
                t) "rumore ambientale": i suoni indesiderati o nocivi
          in  ambiente  esterno  prodotti  dalle   attivita'   umane,
          compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto  al
          traffico veicolare, al traffico  ferroviario,  al  traffico
          aereo e proveniente da siti di attivita' industriali; 
                u) "relazione  dose-effetto":  la  relazione  fra  il
          valore di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto
          nocivo; 
                v) "siti di attivita' industriale": aree classificate
          V o VI ai sensi delle norme vigenti in  cui  sono  presenti
          attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1
          al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; 
                z) "valori limite": un valore di Lden o Lnight e,  se
          del caso, di Lday e Levening il cui superamento  induce  le
          autorita' competenti ad esaminare o applicare provvedimenti
          di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare
          a  seconda  della  tipologia   di   rumore,   dell'ambiente
          circostante e del diverso uso del territorio; essi  possono
          anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove  come
          nel  caso  in  cui  cambi  la  sorgente  di  rumore  o   la
          destinazione d'uso dell'ambiente circostante; 
                aa) "zona silenziosa di  un  agglomerato":  una  zona
          delimitata    dall'autorita'    individuata    ai     sensi
          dell'articolo 3, commi 1 e 3, nella  quale  Lden,  o  altro
          descrittore  acustico  appropriato  relativo  a   qualsiasi
          sorgente non superi un determinato valore limite; 
                bb) "zona silenziosa in aperta campagna":  una  zona,
          esterna   all'agglomerato,   delimitata    dalla    regione
          territorialmente  competente  su  proposta   dell'autorita'
          comunale -  ovvero,  qualora  la  zona  ricade  nell'ambito
          territoriale di piu' regioni, tramite  apposito  protocollo
          d'intesa tra le medesime  -  che  non  risente  del  rumore
          prodotto  da  infrastrutture  di  trasporto,  da  attivita'
          industriali o da attivita' ricreative.».