DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                              Sanzioni 
  1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed  attrezzature  di  cui  all'allegato  I,  non
accompagnate  dalla  dichiarazione   CE   di   conformita'   di   cui
all'articolo 8, comma  1,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 
  2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di  cui
all'articolo 8, comma  2,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 
  3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature, di cui  all'allegato  I,  prive
della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del  livello  di
potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1,  e'  punito,
fuori dai casi  in  cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di  cui
all'articolo 9, comma  2,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 
  5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b),
non conformi ai requisiti  previsti  all'articolo  10,  comma  1,  e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  ((5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3  che  immettono  in
commercio o mettono in  servizio  macchine  ed  attrezzature  di  cui
all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali e'  riscontrato  da
parte  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
ambientale il superamento del livello di  potenza  sonora  garantito,
sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro  1.000
a euro 50.000.)) 
  6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b),
in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma  1,  e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c),
in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma  2,  e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di  cui
all'articolo 11, comma 3,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 
  9.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  non   ottempera   alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e'  punito,  fuori  dai
casi  in  cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  1000  a
euro 50000. 
  ((9-bis.   Le   attivita'   di   accertamento,   contestazione    e
notificazione delle violazioni sono  svolte  dall'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale.))