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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2020)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-12-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  1  marzo  2002,  n. 39, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  Legge
comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A";
  Vista   la  direttiva  2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli  Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 3;
  Vista  la  legge  6 febbraio  1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 47;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il  Ministro  delle  attivita' produttive, della salute, del lavoro e
delle  politiche  sociali,  della  giustizia  e dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione e finalita'
  1.  Il  presente decreto disciplina i valori di emissione acustica,
le  procedure  di  valutazione  della  conformita',  la marcatura, la
documentazione  tecnica  e  la  rilevazione  dei  dati sull'emissione
sonora  relativi  alle  macchine  ed  alle  attrezzature  destinate a
funzionare  al-l'aperto,  al  fine  di  tutelare  sia la salute ed il
benessere delle persone che l'ambiente.
  2.  Esso  si  applica  alle  macchine  ed  attrezzature destinate a
funzionare   all'aperto  individuate  e  definite  all'articolo  2  e
all'allegato  I  che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come
unita' complete per l'uso previsto.
  3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
    a) le  macchine  destinate essenzialmente al trasporto di merci o
passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;
    b) le  macchine  progettate  e  costruite specificatamente a fini
militari e di polizia e per i servizi di emergenza;
    c) gli  accessori  privi di motore delle macchine ed attrezzature
di  cui  al  comma  1  immessi  in  commercio  o  messi  in  servizio
separatamente,  ad  eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e
dei martelli demolitori idraulici.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  1  marzo  2002, n. 39, reca: "Disposizioni
          perl'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          2001. L'art. 1 cosi' recita:
              2000/37/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  VI-bis  -  Farmacovigilanza - della
          direttiva  81/851/CEE  del  Consiglio per il ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri  relative  ai
          medicinali veterinari.
              2000/38/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  V-bis  -  Farmacovigilanza  - della
          direttiva   75/319/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed  amministrative relative alle specialita'
          medicinali.
              2000/62/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 ottobre  2000,  che  modifica  la direttiva 96/49/CE del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per
          ferrovia.
              2000/65/CE  del  Consiglio,  del  17 ottobre  2000, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
          del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
              2000/70/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 novembre  2000,  che  modifica la direttiva 93/42/CE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  i  dispositivi medici che
          incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
              2001/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          delle imprese di assicurazione.
              2001/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile   2001,   concernente   il   ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati  membri  relative all'applicazione della buona
          pratica   clinica   nell'esecuzione  della  sperimentazione
          clinica di medicinali ad uso umano.
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001, in materia di risanamento e di liquidazione
          degli enti creditizi.
              2001/37/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 giugno   2001,   sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco.
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
              2001/44/CE  del  Consiglio,  del  15 giugno  2001,  che
          modifica  la  direttiva  76/308/CEE relativa all'assistenza
          reciproca  in materia di recupero dei crediti risultanti da
          operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
          nonche'   dei   prelievi   agricoli,   dei  dazi  doganali,
          dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
              2001/51/CE  del  Consiglio,  del  28 giugno  2001,  che
          integra  le  disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
          applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
              20101/55/CE  del  Consiglio,  del 20 luglio 2001, sulle
          norme minime per la concessione della protezione temporanea
          in   caso   di  afflusso  massiccio  di  sfollati  e  sulla
          promozione  dell'equilibrio  degli  sforzi  tra  gli  Stati
          membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
          dell'accoglienza degli stessi.
              2001/64/CE  del  Consiglio,  del  31 agosto  2001,  che
          modifica    la    direttiva    66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle sementi di piante foraggere e la
          direttiva   66/402/CEE  relativa  alla  commercializzazione
          delle sementi di cereali.
              2001/1978/CE  della Commissione, del 13 settembre 2001,
          che  modifica  l'allegato  IV della direttiva 93/36/CEE del
          Consiglio,   gli  allegati  IV,  V  e  VI  della  direttiva
          93/37/CEE  del  Consiglio,  gli  allegati  III  e  IV della
          direttiva   92/50/CEE   del   Consiglio,  modificate  dalla
          direttiva  97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
          e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
          dalla  direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
          di  formulari  nella  pubblicazione  degli  avvisi  di gare
          d'appalto pubbliche).
              - La  direttiva  2000/14/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          311 del 12 dicembre 2000.
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accessoai  documenti  amministrativi  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto 1990, n. 192. L'art. 3 cosi'
          recita;
              "Art.   3.  -  1.  Ogni  provvedimento  amministrativo,
          compresi      quelli      concernenti      l'organizzazione
          amministrativa,  lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
          personale,  deve  essere  motivato, salvo che nelle ipotesi
          previste  dal  comma  2.  La  motivazione  deve  indicare i
          presupposti  di  fatto  e  le  ragioni giuridiche che hanno
          determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
          alle risultanze dell'istruttoria.
              2.  La  motivazione  non  e'  richiesta  per  gli  atti
          normativi e per quelli a contenuto generale.
              3.  Se  le  ragioni  della decisione risultano da altro
          atto   dell'amministrazione   richiamato   dalla  decisione
          stessa,  insieme  alla  comunicazione  di quest'ultima deve
          essere  indicato e reso disponibile, a norma della presente
          legge, anche l'atto cui essa si richiama.
              4.  In  ogni  atto  notificato  al  destinatario devono
          essere  indicati  il termine e l'autorita' cui e' possibile
          ricorrere".
              - La  legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee"  - legge comunitaria
          1994. L'art. 47 cosi' recita:
              "Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1,  se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere   successivamente   riassegnati,   con  decreto  del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai   citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei  controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita'  competenti  mediante l'acquisizione temporanea a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma  2.  Con  gli  stessi  decreti sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza.".