LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                            (Definizioni) 
   1. Ai fini della presente legge si intende per: 
     a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o  nell'ambiente  esterno  tale  da  provocare  fastidio  o
disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo  per  la  salute
umana, deterioramento  degli  ecosistemi,  dei  beni  materiali,  dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale  da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 
     b) ambiente abitativo: ogni  ambiente  interno  ad  un  edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per
le  diverse  attivita'  umane,  fatta  eccezione  per  gli   ambienti
destinati  ad  attivita'  produttive  per  i  quali  resta  ferma  la
disciplina di cui al decreto legislativo  15  agosto  1991,  n.  277,
salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da  sorgenti  sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive; 
     c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli  edifici  e
le altre installazioni unite agli immobili anche in  via  transitoria
il cui uso produca  emissioni  sonore;  le  infrastrutture  stradali,
ferroviarie,  aeroportuali,  marittime,   industriali,   artigianali,
commerciali ed agricole; ((gli impianti  eolici;))  i  parcheggi;  le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i  depositi  dei
mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite  ad  attivita'
sportive e ricreative; 
     d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c); 
     ((d-bis)   sorgente   sonora    specifica:    sorgente    sonora
selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale
inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale,
come definito dal decreto di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera
c);)) 
     e) valori limite di emissione: il valore massimo di  rumore  che
puoessere emesso da una  sorgente  sonora,  misurato  in  prossimita'
della sorgente stessa; 
     f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore  che
puo' essere immesso da  una  o  piu'  sorgenti  sonore  nell'ambiente
abitativo  o  nell'ambiente  esterno,  misurato  in  prossimita'  dei
ricettori; 
     ((g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente
dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione  acustica  del
territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un
intervento di  mitigazione  acustica  e  rende  applicabili,  laddove
ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.)) 
     h) valori di qualita': i valori  di  rumore  da  conseguire  nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di risanamento disponibili, per realizzare gli  obiettivi  di  tutela
previsti dalla presente legge. 
     ((h-bis) valore limite di immissione specifico:  valore  massimo
del contributo della sorgente sonora specifica misurato  in  ambiente
esterno ovvero in facciata al ricettore.)) 
   2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) (( , h) e h-bis)
)), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente,  del
periodo della giornata e  della  destinazione  d'uso  della  zona  da
proteggere. ((Nelle  zone  gia'  urbanizzate,  il  valore  limite  di
immissione specifico non si applica alle sorgenti  preesistenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   qualora   la
classificazione del territorio preveda il contatto  diretto  di  aree
classificate con valori che si discostano in misura superiore a  5dBA
di livello  sonoro  equivalente.  In  tali  casi  si  applica  quanto
previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali  che
le misure contenute  nei  piani  di  risanamento  adottati  ai  sensi
dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione  delle  attivita'
esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso  della  zona
stessa.)) 
   3. I valori limite di immissione sono distinti in: 
     a)  valori  limite  assoluti,  determinati  con  riferimento  al
livello equivalente di rumore ambientale; 
     b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente  di  rumore  ambientale  ed  il
rumore residuo. 
   4. Restano ferme le altre definizioni di  cui  all'allegato  A  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1  marzo  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. 
   5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore  sono
di  natura  amministrativa,  tecnica,   costruttiva   e   gestionale.
Rientrano in tale ambito: 
     a) le prescrizioni relative ai livelli  sonori  ammissibili,  ai
metodi di  misurazione  del  rumore,  alle  regole  applicabili  alla
fabbricazione; 
     b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni  relative
ai livelli sonori  ammissibile;  la  marcatura  dei  prodotti  e  dei
dispositivi attestante l'avvenuta omologazione; 
     c)  gli  interventi  di  riduzione  del  rumore,   distinti   in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle  sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la
via di propagazione dalla  sorgente  al  ricettore  o  sul  ricettore
stesso; 
     d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del  traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la  mobilita'  extraurbana;  la  pianificazione  e  gestione  del
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo; 
     e)   la   pianificazione   urbanistica,   gli   interventi    di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili. 
   6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente  la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,  verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle  vigenti  norme,  redigere  i
piani di risanamento acustico,  svolgere  le  relative  attivita'  di
controllo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 
   ((7. La professione di tecnico competente in acustica puo'  essere
svolta  previa  iscrizione  nell'elenco  dei  tecnici  competenti  in
acustica.)) 
   8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)). 
   9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi  da
quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve  essere  effettuato
il controllo.