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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14/04/2016, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2021)
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Testo in vigore dal: 15-4-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  avviare  il
processo di riforma del settore  bancario  cooperativo,  al  fine  di
rafforzare la stabilita' del sistema nel suo complesso  e  consentire
il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo; 
  Ritenuta l'urgenza di concedere, a  titolo  oneroso,  una  garanzia
dello Stato sulle passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di  definire  il  regime  fiscale
della  cessione  di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.  L'adesione  a  un  gruppo  bancario   cooperativo   e'
condizione  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo. 
      1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per  l'iscrizione
nell'albo  delle  societa'  cooperative  di  cui  all'articolo  2512,
secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis."; 
    b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. La nomina dei membri  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  spetta  ai  competenti  organi  sociali  fatte  salve   le
previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.". 
  2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  la  parola:  "duecento"  e'  sostituita  dalla
seguente: "cinquecento"; 
    b) al comma 4, la parola:  "cinquantamila"  e'  sostituita  dalla
seguente: "centomila"; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis.  Lo  statuto  puo'  prevedere,  tra  i  requisiti   per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o  l'acquisto  di  un  numero
minimo di azioni.". 
  3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,  dopo  le  parole:  "competenza  territoriale,"  ((sono
inserite)) le seguenti: "nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo
ai sensi dell'articolo 37-bis,". 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Fusioni   e
trasformazioni"; 
    b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari
o"; 
    ((c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. In caso di recesso o esclusione da un  gruppo  bancario
cooperativo, la  banca  di  credito  cooperativo,  entro  il  termine
stabilito con le disposizioni di cui all'articolo  37-bis,  comma  7,
previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo
alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria
trasformazione in societa'  per  azioni.  In  mancanza,  la  societa'
delibera la propria liquidazione")); 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2,  3  e
4.". 
  5. ((Nella sezione  II  del  capo  V  del  titolo  II  del  decreto
legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  dopo  l'articolo  37  sono
inseriti)) i seguenti: 
 
                            "Art. 37-bis 
                     Gruppo Bancario Cooperativo 
 
    1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: 
      a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa'  per
azioni e autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  il  cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di  credito
cooperativo  appartenenti  al  gruppo,  che  esercita  attivita'   di
direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di  un
contratto conforme  a  quanto  previsto  dal  comma  3  del  presente
articolo.  Il  medesimo  contratto  assicura   l'esistenza   di   una
situazione  di  controllo  come  definito  dai   principi   contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito  minimo  di
patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro; 
      b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto
e hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
      c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali  controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59. 
      ((c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a  una
banca costituita  in  forma  di  societa'  per  azioni  sottoposta  a
direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera  a)  e
composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c) )). 
    ((1-bis. Le banche di  credito  cooperativo  aventi  sede  legale
nelle  province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   possono
rispettivamente  costituire  autonomi  gruppi   bancari   cooperativi
composti solo da banche aventi sede e operanti  esclusivamente  nella
medesima  provincia  autonoma,  tra  cui  la   corrispondente   banca
capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera a); il  requisito  minimo  di  patrimonio  netto  e'
stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis)). 
    2. Lo statuto della capogruppo indica  il  numero  massimo  delle
azioni con diritto di voto che possono  essere  detenute  da  ciascun
socio, direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo  22,
comma 1. 
    3. Il contratto di coesione che  disciplina  la  direzione  e  il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
      a) la banca capogruppo, cui ((sono attribuiti)) la direzione  e
il coordinamento del gruppo; 
      b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle  finalita'
mutualistiche, includono: 
        1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici
ed obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri  necessari
per l'attivita' di  direzione  e  coordinamento,  proporzionati  alla
rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi  i  controlli  ed  i
poteri di influenza sulle banche  aderenti  volti  ad  assicurare  il
rispetto dei requisiti prudenziali  e  delle  altre  disposizioni  in
materia bancaria e  finanziaria  applicabili  al  gruppo  e  ai  suoi
componenti; 
        2) i casi, comunque motivati ((...)), in  cui  la  capogruppo
puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o
piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza,  degli  organi
di amministrazione e controllo delle societa' aderenti al gruppo e le
modalita' di esercizio di tali poteri; 
        3) l'esclusione di una banca dal  gruppo  in  caso  di  gravi
violazioni degli obblighi previsti dal contratto e  le  altre  misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione; 
      c)  i   criteri   di   compensazione   e   l'equilibrio   nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
      ((d)  i  criteri  e  le  condizioni  di  adesione,  di  diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di  esclusione  dal
gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il  principio
di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente)). 
    4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia  in  solido
delle obbligazioni assunte dalla  capogruppo  e  dalle  altre  banche
aderenti,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale  dei  gruppi
bancari e delle singole banche aderenti. 
    5. L'adesione, il rigetto delle  richieste  di  adesione  ((,  il
recesso)) e l'esclusione di una banca  di  credito  cooperativo  sono
autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente
gestione del gruppo e della singola banca. 
    6. ((Alle  partecipazioni  al  capitale  della  capogruppo  delle
banche di credito  cooperativo  e  delle  banche  cui  fanno  capo  i
sottogruppi territoriali)) non si applicano  gli  articoli  2359-bis,
2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile. 
    ((7. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di
assicurare l'adeguatezza  dimensionale  e  organizzativa  del  gruppo
bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita  la
Banca d'Italia: 
      a) il numero minimo di banche  di  credito  cooperativo  di  un
gruppo bancario cooperativo; 
      b)  una  soglia  di  partecipazione  delle  banche  di  credito
cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa  da  quella
indicata al comma 1, lettera  a),  tenuto  conto  delle  esigenze  di
stabilita' del gruppo; 
      c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento  e
la salvaguardia delle peculiarita'  linguistiche  e  culturali  delle
banche di credito cooperativo aventi  sede  legale  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    7-bis. La Banca  d'Italia,  al  fine  di  assicurare  la  sana  e
prudente  gestione,  la  competitivita'  e  l'efficienza  del  gruppo
bancario  cooperativo,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale
applicabile e delle finalita' mutualistiche,  detta  disposizioni  di
attuazione  del  presente  articolo  e  dell'articolo   37-ter,   con
particolare riferimento: 
    a)  ai  requisiti  minimi   organizzativi   e   operativi   della
capogruppo; 
    b) al contenuto minimo del contratto di  cui  al  comma  3,  alle
caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per
la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; 
    c) ai  requisiti  specifici,  compreso  il  requisito  minimo  di
patrimonio  netto  della  capogruppo,  relativi  ai  gruppi   bancari
cooperativi previsti dal comma 1-bis)). 
    8.  Al  gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II. 
 
                             Art. 37-ter 
            Costituzione del gruppo bancario cooperativo 
 
    1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  1,  lettera  a),  trasmette  alla  Banca
d'Italia: 
      a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 37-bis; 
      b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle  altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 
    2. La Banca d'Italia  accerta  la  sussistenza  delle  condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e  l'idoneita'  del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 
    3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di
credito ((cooperativo)) stipulano con la capogruppo il  contratto  di
cui  all'articolo  37-bis  e  provvedono  alle  necessarie  modifiche
statutarie,  che  sono  approvate   con   le   maggioranze   previste
dall'articolo 31, comma 1. 
    4. Il contratto e' trasmesso alla Banca  d'Italia,  che  provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi.  Successivamente,  si
da'  corso  all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai   sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.". 
  6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Alle banche di credito  cooperativo  non  si  applicano  le
seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo  comma,  2513,
2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,  secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e  terzo  comma,  2528,  terzo  e
quarto comma, 2530 secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  comma,  2538,
secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma,  2540,  secondo
comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies."; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo
36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco  e  scissione
da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per  azioni,
restano fermi gli effetti di  devoluzione  del  patrimonio  stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 8 APRILE 2016, N. 49)). ((PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 8 APRILE 2016, N. 49))". 
  7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
      "01. Le  banche  di  credito  cooperativo  emettono  le  azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei  casi  e  nei  modi
previsti dal presente articolo."; 
    b) al comma 1 le parole: ", ai sensi dell'articolo 70,  comma  1,
lettera b)," e le parole:  "ed  in  deroga  alle  previsioni  di  cui
((all'articolo 150-bis, comma 1))" sono soppresse; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. L'emissione delle azioni di cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei  sistemi  di
garanzia istituiti tra banche di  credito  cooperativo  e  dei  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della  cooperazione,  di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 34, commi 2 e 4."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e  all'articolo  34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo  statuto,  ma  ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno  o  piu'  componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo."; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. I sottoscrittori  delle  azioni  di  finanziamento  possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato,
del  sovrapprezzo.  L'organo  amministrativo,  sentito  l'organo  che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo  riguardo  alla  situazione  di  liquidita',   finanziaria   e
patrimoniale  attuale  e   prospettica   della   banca   di   credito
cooperativo.  L'efficacia  della  delibera   e'   condizionata   alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia."; 
    f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      "4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere  sottoscritte
((, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4,  anche))
dalla capogruppo del gruppo bancario  cooperativo  a  cui  appartiene
l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche  fuori  dei
casi  indicati  al  comma  1,  si  applicano  i  commi  3   e   4   e
l'autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  comma  4  ha
riguardo alla situazione di liquidita',  finanziaria  e  patrimoniale
attuale e prospettica della  singola  banca  di  credito  cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso. 
      4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere
cedute  con  effetto  verso  la  societa',  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma,  secondo  periodo,  2543,  terzo  comma,
2544, secondo  comma,  primo  periodo,  e  terzo  comma,  del  codice
civile.".