DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
                           Norme generali 
 
  1. Le banche di credito cooperativo sono  costituite  in  forma  di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  1-bis. L'adesione a un gruppo bancario  cooperativo  e'  condizione
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria in forma di banca di credito  cooperativo  ((,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis)).(67) 
  1-ter. Non si puo' dare  corso  al  procedimento  per  l'iscrizione
nell'albo  delle  societa'  cooperative  di  cui  all'articolo  2512,
secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis. 
  2.  La  denominazione   deve   contenere   l'espressione   "credito
cooperativo". 
  3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta ai competenti organi sociali fatte salve le  previsioni  degli
articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. 
  4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere  inferiore
a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro. (10) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che la modifica  apportata  all'art.  33,  comma  4  del  presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1)  che
"Durante la fase  di  costituzione  di  gruppi  bancari  cooperativi,
l'obbligo  di  cui  all'articolo  33,  comma   1-bis,   del   decreto
legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  introdotto  dal  presente
decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data  di  adesione
della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo,
dall'adesione della stessa a un  Fondo  temporaneo  delle  banche  di
credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche
di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane  mediante  strumento
di natura privatistica".