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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
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Testo in vigore dal:  9-7-1998

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l'ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "società finanziaria": la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;
s) "società di gestione accentrata": società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


NOTE ALLE PREMESSE
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 17 dicembre 1997, n. 433, reca "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, è "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- I Regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, sono relativi a talune disposizioni per l'introduzione dell'EURO.
NOTE ALL'ARTICOLO 1
- Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, è relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'EURO.
- Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", viene, di seguito, riportato:
"12. I mutui e i prestiti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre."
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"1. Nel presente decreto legislativo l'espressione
a) omissis)
b) "banca,, indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;".
- Il testo dell'art. 59, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente:
"1. Ai fini del presente capo:
a) omissis)
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, reca "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro".
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione), è il seguente:
"1. (Ambito di applicazione) - Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare:
a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) la riassicurazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie:
a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo;
b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175." Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52":
"80. Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari. - 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entri ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.
10. Alle società di gestione accentrata di applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165".
- Il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera
v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421."