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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-7-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n.127; 
    Visto  il  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, approvato  con  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998; 
   Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
    Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE); 
    Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97  del  17  giugno  1997  e  n.
974/98 del 3 maggio 1998; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1998; 
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia; 
                                EMANA 
    il seguente decreto legislativo: 
                             Articolo 1 
                            (Definizioni) 
    1. Nel presente decreto si intendono per: 
    a) "Stati membri partecipanti": i paesi che  adottano  la  moneta
unica conformemente al Trattato; 
    b)   "strumenti   giuridici":   disposizioni   normative,    atti
amministrativi,  decisioni  giudiziarie,  contratti,  atti  giuridici
unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote  e  dalle
monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia  giuridica,  di
cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997; 
    c) "tasso di conversione": il tasso  di  cambio  irrevocabilmente
fissato tra  l'euro  e  la  moneta  nazionale  di  uno  Stato  membro
partecipante e tra l'euro e l'ecu; 
    d) "valute aderenti": le  monete  nazionali  degli  Stati  membri
partecipanti, nonche' l'ecu; 
    e) "lira": la lira italiana; 
    f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea,  e
successive modifiche e integrazioni; 
    g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra  il  1
gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001; 
    h) "Tesoro": il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
    i) "ridenominazione": la  modifica  dell'unita'  nella  quale  e'
espresso l'importo di un debito  in  essere  da  un'unita'  monetaria
nazionale all'unita' euro; 
    j) "titoli di Stato": tutti  i  titoli,  a  breve  e  medio-lungo
termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle  Ferrovie
dello  Stato  e  riconosciuti  come  debiti  dello  Stato  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
    l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che redige il bilancio ai sensi del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 87; 
    m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui  all'articolo  1
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; 
    n) "documenti contabili  obbligatori  a  rilevanza  esterna":  il
bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e
rendiconti  annuali  e  infra-annuali,  periodici   e   straordinari,
destinati al pubblico; 
    o) "moneta di conto": la moneta, lira  o  euro,  che  risulta  in
prevalenza  utilizzata,  a  partire  da  un  dato  momento,  per   la
rilevazione delle operazioni di gestione; 
    p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita'
e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni  in  corso
(dette anche "fuori bilancio")  che  comportano  o  comporteranno  il
diritto a incassare o l'obbligo a pagare a  date  future  importi  di
denaro determinati o determinabili; 
    q) "attivita',  passivita'  e  operazioni  fuori  bilancio":  gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche'  le  garanzie
rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti  di
compravendita non ancora regolati e i contratti derivati; 
    r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i
fondi comuni di  investimento  aperti  e  chiusi  e  le  societa'  di
investimento a capitale variabile; 
    s)  "societa'  di  gestione  accentrata":  societa'   avente   le
caratteristiche di cui all'articolo 80  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    t) "societa' quotata": societa'  emittente  strumenti  finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani; 
    u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di  cui  al  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n.  124  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    

                                  AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          NOTE ALLE PREMESSE 
              - L'art. 76 della Costituzione prevede che  l'esercizio
          della funzione legislativa puo' essere delegato al  Governo
          con determinazione di principi e criteri direttivi solo per
          un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 17 dicembre 1997, n. 433,  reca  "Delega  al
          Governo per l'introduzione dell'EURO". 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi". 
              - La legge 15  marzo  1997,  n.  59,  reca  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". 
              - Il titolo della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e'
          "Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo". 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  reca
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
              - I Regolamenti (CE) n. 1103/97 del  Consiglio  del  17
          giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del  3  maggio  1998,
          sono relativi  a  talune  disposizioni  per  l'introduzione
          dell'EURO. 
          NOTE ALL'ARTICOLO 1 
              - Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio  del  17
          giugno  1997,  e'  relativo  a  talune   disposizioni   per
          l'introduzione dell'EURO. 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  12,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica", viene, di seguito, riportato: 
              "12. I mutui e i prestiti delle  Ferrovie  dello  Stato
          S.p.a.,  in  essere  alla  data  della  trasformazione   in
          societa'  per  azioni,  nonche'  quelli  contratti   e   da
          contrarre, anche successivamente alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sulla base ed entro  i  limiti
          autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono
          l'onere di ammortamento a totale carico dello  Stato,  sono
          da intendersi a tutti gli effetti debito dello  Stato.  Con
          decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'
          per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui 
          da contrarre." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1,  lett.  b),
          del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  recante
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": 
              "1. Nel presente decreto legislativo l'espressione 
              a) omissis) 
              b) "banca,, indica l'impresa autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria;". 
              - Il testo dell'art. 59, comma 1, lett. b), del  citato
          decreto legislativo n. 385/1993, e' il seguente: 
              "1. Ai fini del presente capo: 
              a) omissis) 
              b) per "societa' finanziarie" si intendono le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva o prevalente:  l'attivita'
          di assunzione di partecipazioni aventi  le  caratteristiche
          indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere
          del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art.  1,
          comma 2, lettera f), numeri da  2  a  12;  altre  attivita'
          finanziarie previste ai sensi del numero 15 della  medesima
          lettera;". 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87,  reca
          "Attuazione della  direttiva  n.  86/635/CEE,  relativa  ai
          conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e  degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di tale Stato membro". 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  26
          maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva  91/674/CEE
          in materia di conti annuali e consolidati delle imprese  di
          assicurazione), e' il seguente: 
              "1. (Ambito di  applicazione)  -  Le  disposizioni  del
          presente decreto si  applicano  alle  imprese  aventi  sede
          legale  nel  territorio  della  Repubblica  autorizzate  ad
          esercitare: 
              a) le assicurazioni e le operazioni nei  rami  indicati
          nel punto A)  della  tabella  di  cui  all'allegato  I  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
              b) le assicurazioni nei  rami  indicati  nel  punto  A)
          dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
              c) la riassicurazione. 
              2. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          inoltre alle sedi secondarie: 
              a) di imprese aventi sede legale  in  uno  stato  terzo
          rispetto all'Unione Europea autorizzate ad  esercitare  nel
          territorio della Repubblica le assicurazioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c)
          del comma 1 del presente articolo; 
              b) di imprese aventi sede legale in  uno  stato  membro
          dell'Unione   Europea   autorizzate   ad   esercitare   nel
          territorio della Repubblica la sola riassicurazione. 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma  2,
          lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e
          6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175."
          Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 80 del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante  "Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52": 
              "80. Attivita'  di  gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari. - 1.  L'attivita'  di  gestione  accentrata  di
          strumenti  finanziari  ha  carattere  di  impresa   ed   e'
          esercitata nella forma di societa' per azioni, anche  senza
          fine di lucro. 
              2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
          esclusivo  la  prestazione   del   servizio   di   gestione
          accentrata di strumenti  finanziari,  ivi  compresi  quelli
          dematerializzati   in   attuazione   di   quanto   disposto
          dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse
          possono svolgere attivita' connesse e strumentali. 
              3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
          con regolamento il capitale  minimo  della  societa'  e  le
          attivita' connesse e strumentali. 
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentite la Banca  d'Italia  e  la
          CONSOB,  determina   con   regolamento   i   requisiti   di
          onorabilita' e professionalita' dei soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  nella
          societa'. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 
              5. Il regolamento previsto dal comma  4  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con regolamento adottato  sentite
          la CONSOB e la Banca d'Italia,  determina  i  requisiti  di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando  la
          soglia partecipativa a tal fine rilevante. 
              7.  Gli  acquisti  e  le  cessioni  di   partecipazioni
          rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati  direttamente  o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati  entri  ventiquattro  ore
          dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia  e
          alla societa' di gestione  unitamente  alla  documentazione
          attestante  il  possesso  da  parte  degli  acquirenti  dei
          requisiti determinati ai sensi del comma 6. 
              8.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  determinata  ai
          sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto,  si
          applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 
              9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la  societa'  all'esercizio  dell'attivita'   di   gestione
          accentrata di  strumenti  finanziari  quando  sussistono  i
          requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il  sistema  di
          gestione accentrata sia conforme  al  regolamento  previsto
          dall'articolo 81, comma 1. 
              10. Alle societa' di gestione accentrata  di  applicano
          le disposizioni  della  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,
          sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165". 
              - Il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.
          124, e' il seguente: "Disciplina delle forme pensionistiche
          complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera 
          v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421."