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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211

Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero. (15G00233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2016
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vigente al 02/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2016
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
  Vista la  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,  ed  in  particolare
l'articolo 7, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27  aprile  1995,
n. 392, con il quale e' stato adottato il regolamento  recante  norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la  gestione  finanziaria  ed
economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare
l'articolo 9, comma 2-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, che  prevede  norme  in  materia  di  autonomia  gestionale  e
finanziaria  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici
consolari  di  I  categoria  del  Ministero  degli  esteri,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
  Considerata la necessita' di aggiornare il succitato regolamento di
cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in  particolare  per  quanto
attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e  contabile
ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli  istituti
italiani di cultura; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata in data  7  settembre  2015,  riscontrata  con  nota  DAGL
0008261 del 9 ottobre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche al titolo I 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, in fine  sono  aggiunte  le  parole  «e
negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo  7,
comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401». 
  2. All'articolo 5 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per gli istituti che operano in piu' Paesi le  funzioni  di
cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di  competenza,
con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi  diversi  da
quello  in  cui  gli  istituti  stessi  hanno   sede.   In   mancanza
dell'intesa, le funzioni di indirizzo  e  vigilanza  sono  esercitate
sulla  base  di  apposita  determinazione  della  direzione  generale
competente.». 
  3. All'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti  parole:  «,
previo  parere  favorevole  della  Commissione   nazionale   per   la
promozione della cultura italiana all'estero di  cui  all'articolo  4
della legge 22 dicembre 1990, n. 401,» e «con qualifica di  dirigente
superiore o di primo dirigente». 
  4. All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica sono soppresse le parole «degli istituti»; 
  b) al comma 3, in fine sono aggiunte le  parole  «,  che  ne  tiene
conto anche ai fini della valutazione sulla  performance  individuale
dell'addetto»; 
  c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Gli  addetti  in   servizio   presso   le   rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, i  cui  titolari  esercitano  le
funzioni attribuite ai direttori degli istituti  dai  commi  2  e  3,
contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione
culturale degli uffici cui sono destinati.». 
  5. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  «e
specialisti»; 
  b) il comma 1 e' abrogato; 
  c) al comma 2, dopo  le  parole  «a  contratto»  sono  aggiunte  le
seguenti: «di cui all'articolo 152 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; 
  d) al comma 3, le parole «al comma 1 del  presente  articolo»  sono
sostituite  dalle  seguenti  «all'articolo  152   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; 
  e) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio  consolare
competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990,  n.  401,  il
cui contratto e' regolato  dalla  legge  locale  ed  e'  stipulato  a
seguito della pubblicazione di un avviso per almeno  dieci  giorni  e
dello svolgimento di una procedura secondo il  comma  5.  E'  escluso
l'instaurarsi  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato.  La
retribuzione corrisposta a tale personale non puo'  essere  superiore
al 90 per cento di  quella  corrisposta  al  personale  con  analoghe
mansioni di cui all'articolo 152 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»; 
  f) al comma 7, dopo le  parole  «che  sancisca»  sono  aggiunte  le
seguenti: «che il contratto e' regolato dalla legge locale e»; 
  g) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Nei limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  nei  casi
previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre  1990,  n.  401,  e
qualora le competenze  necessarie  non  siano  reperibili  presso  il
personale di  ruolo,  gli  istituti  possono  stipulare  convenzioni,
regolate dal diritto  locale,  con  specialisti,  con  la  preventiva
autorizzazione  della  rappresentanza  diplomatica   o   dell'ufficio
consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal  direttore
dell'istituto, previa pubblicazione di un  avviso  per  almeno  dieci
giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata
della collaborazione, che non puo' estendersi  oltre  la  conclusione
delle iniziative per la quale  e'  stata  stipulata.  E'  vietato  il
ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  o  parasubordinato  e
l'instaurarsi di rapporti continuativi.». 
  6. All'articolo 14, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il direttore nomina un responsabile dei servizi di  biblioteca,
filmoteca, emeroteca e altri servizi  audiovisivi,  che  puo'  essere
individuato anche tra i dipendenti a contratto  di  cui  all'articolo
152 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, in servizio presso l'istituto». 
  7. All'articolo 16, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini  della  certificazione  delle  suddette  traduzioni  si
applica l'articolo 52, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.». 
  8. All'articolo 17, comma  4,  dopo  le  parole  «i  corsi  sono  a
pagamento per i partecipanti,» sono aggiunte  le  seguenti  «,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1». 
  9.  All'articolo  18,  comma  2,  sono  soppresse  le  parole  «non
superiore al dieci percento». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il  testo  dell'art.  7,  comma  3,  della  legge  22
          dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Istituti). - (Omissis). 
              3.  I  criteri  generali  dell'organizzazione   e   del
          funzionamento  degli  istituti   sono   stabiliti   in   un
          regolamento emanato con decreto del Ministro,  di  concerto
          con il Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro  per  la
          funzione pubblica. Tale  regolamento  disciplina  anche  le
          modalita'      della      gestione      finanziaria      ed
          economico-patrimoniale  degli  Istituti,   fermo   restando
          l'obbligo  per   gli   istituti   stessi   di   trasmettere
          annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del  tesoro,
          tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
          competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione
          sull'attivita' svolta.». 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
          1995, n. 392, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          settembre 1995, n. 221. 
              - L'art. 9, comma 2-bis  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125 e' il seguente: 
              «Art. 9 (Misure urgenti per le istituzioni  scolastiche
          e culturali italiane all'estero). - (Omissis). 
              2-bis. Alla  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 7, comma 1, dopo le  parole:  "negli  Stati
          nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti:  "e  negli
          altri  Stati  individuati  con   decreto   del   competente
          direttore  generale  del  Ministero,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze"; 
              b) all'art. 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. Il personale dell'area della  promozione  culturale
          presta servizio presso la direzione generale o  presso  gli
          Istituti di cultura con funzioni  di  direttore  o  addetto
          oppure presso gli uffici all'estero di cui all'art. 30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, con funzioni di addetto."». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio  2010,  n.  54,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23  agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il titolo I del decreto ministeriale 27 aprile  1995,
          n.  392,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
 
                                   «TITOLO I 
                  Principi generali e struttura organizzativa 
                      degli istituti italiani di cultura 
 
 
                                    Capo I 
                               Principi generali 
 
              Art. 1 (Applicabilita' del presente regolamento). -  1.
          Il presente regolamento si applica agli  istituti  italiani
          di cultura all'estero ed alle loro sezioni,  costituiti  ai
          sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio  1940,  n.
          740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni,
          anche al singolare, si intendono gli  istituti  e  le  loro
          sezioni di cui al precedente comma. 
              Art.  2  (Denominazione  degli  istituti).  -  1.   Per
          esigenze particolari  dei  Paesi  ospitanti,  gli  istituti
          possono assumere anche denominazioni diverse o  un  simbolo
          diverso da quello adottato dagli istituti con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, sentito il parere  favorevole
          della rappresentanza diplomatica o  dell'ufficio  consolare
          competente. 
              Art.  3  (Ambito  territoriale  di  operativita'  degli
          istituti). - 1. Gli istituti operano per il  raggiungimento
          delle  finalita'  previste  dall'art.  8  della  legge   22
          dicembre 1990, n. 401,  nell'area  geografica  fissata  con
          decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese
          in cui  gli  istituti  hanno  sede  e  negli  altri  Stati,
          individuati con il decreto di  cui  all'art.  7,  comma  1,
          della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              Art.  4  (Modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'
          istituzionale degli istituti). - 1. Gli  istituti  svolgono
          le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990,
          n. 401, sia a titolo oneroso per gli  utenti  sia,  laddove
          questo corrisponda  alle  esigenze  di  una  piu'  efficace
          azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito. 
              2.   Tali   funzioni   possono   essere   svolte    sia
          autonomamente che in collaborazione con altre  istituzioni,
          italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso,  le
          spese conseguenti a  carico  del  bilancio  degli  istituti
          devono risultare da apposita convenzione o  da  scambio  di
          lettere e la partecipazione degli  istituti  all'iniziativa
          deve essere adeguatamente evidenziata. 
              Art. 5 (Funzioni di  indirizzo  e  di  vigilanza  sugli
          istituti). - 1. Il Ministero degli affari  esteri  esercita
          le funzioni previste dall'art.  3,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 22 dicembre 1990,  n.  401,  con  indirizzi  di
          carattere  generale  relativi  ad   aree   geografiche   ed
          all'organizzazione  nel  suo  complesso  nonche'   con   la
          vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive. 
              2. Le  funzioni  di  indirizzo  e  di  vigilanza  sulle
          attivita' degli istituti con  riferimento  alle  specifiche
          situazioni locali sono  esercitate  dall'ufficio  consolare
          competente  per  territorio,  salvo  il  caso  in  cui  gli
          istituti  si  trovino  in  citta'  in  cui  ha  sede  anche
          l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui  sopra
          sono svolte dall'ambasciata  stessa.  Sono  comunque  fatte
          salve le competenze delle rappresentanze  diplomatiche  nei
          confronti degli uffici consolari previste  dalla  normativa
          vigente. 
              2-bis. Per gli istituti che operano in  piu'  Paesi  le
          funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la
          parte di competenza,  con  le  rappresentanze  diplomatiche
          accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti
          stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni  di
          indirizzo  e  vigilanza  sono  esercitate  sulla  base   di
          apposita   determinazione    della    direzione    generale
          competente. 
              Art.   6   (Sezioni   distaccate   specializzate   gia'
          costituite).  -  1.  Le  sezioni  distaccate  operanti  per
          specifiche attivita' o  settori  di  studio  e  ricerca,  e
          comunque  per  finalita'  di  promozione  culturale,   gia'
          costituite prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  22
          dicembre 1990, n. 401, continuano ad  essere  regolate  dal
          decreto istitutivo delle medesime, salvo per  le  norme  in
          contrasto  con  la  legge  stessa   o   con   il   presente
          regolamento, fino all'emanazione di un  nuovo  decreto  del
          direttore dell'istituto ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,
          della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non  oltre
          sei mesi dalla data dell'entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento. 
              Art. 7 (Comitati di collaborazione culturale). -  1.  I
          comitati di collaborazione culturale  costituiti  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,  adottano
          norme organizzative interne, che  devono  essere  approvate
          dalla rappresentanza diplomatica o  dall'ufficio  consolare
          competente per territorio. 
              2. I  comitati  di  collaborazione  culturale,  laddove
          costituiti,  si  riuniscono  almeno  tre  volte  l'anno   e
          svolgono  funzioni  di  consulenza  sulle  attivita'  degli
          istituti; essi sono chiamati  dai  direttori  ad  esprimere
          pareri ed a  formulare  suggerimenti  sulla  programmazione
          delle attivita' degli istituti e  delle  relative  sezioni,
          nel  quadro  delle  funzioni   attribuite   agli   istituti
          dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              Art. 8 (Funzioni di coordinamento di  area).  -  1.  Il
          Ministro degli affari esteri puo' attribuire,  con  proprio
          decreto,  funzioni  di   coordinamento   delle   iniziative
          promozionali degli istituti  operanti  in  una  determinata
          area geografica ai direttori del ruolo  dirigenziale  degli
          esperti per la programmazione culturale all'estero  nonche'
          ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della
          legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              2.  L'area  geografica  alla  quale   si   applica   il
          coordinamento di cui al presente articolo puo'  comprendere
          anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede  l'istituto
          al cui direttore e' stato conferito l'incarico  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
 
                                    Capo II 
               Organici e funzioni del personale degli istituti 
 
              Art. 9 (Istituzione, ripartizione  e  soppressione  dei
          posti di organico). - 1. La determinazione  o  la  modifica
          del contingente del personale da assegnare agli istituti e'
          definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui  alla
          tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.  401,  e
          di quanto disposto dall'art. 6, comma  2,  della  legge  19
          luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli  affari
          esteri di concerto con il Ministro del tesoro. 
              Art. 10 (Attivita' dei direttori e degli addetti). - 1.
          I direttori degli istituti svolgono  le  funzioni  elencate
          dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              2.  Gli  addetti  degli  istituti  collaborano  con  il
          direttore   per   il   raggiungimento    delle    finalita'
          istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal  capo
          dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni  anno  il
          direttore assegna ad ogni addetto i settori  di  prevalente
          sua competenza; tale assegnazione  puo'  essere  modificata
          dal direttore  in  qualsiasi  momento,  in  relazione  alle
          esigenze dell'istituto. 
              3. Ogni addetto di cui al  comma  precedente  redige  a
          fine anno  una  relazione  sulla  propria  attivita'  e  la
          rimette al direttore ", che ne tiene conto  anche  ai  fini
          della    valutazione    sulla    performance    individuale
          dell'addetto. 
              3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze
          diplomatiche  o  gli  uffici  consolari,  i  cui   titolari
          esercitano  le  funzioni  attribuite  ai  direttori   degli
          istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e
          all'attuazione della programmazione culturale degli  uffici
          cui sono destinati.". 
              Art. 11 (Rapporti di fine servizio dei direttori). - 1.
          I direttori sono tenuti a  predisporre,  prima  della  loro
          cessazione  dalla  sede,  un  rapporto  di  fine   missione
          contenente una sintesi delle attivita' svolte,  le  proprie
          conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione  futura  ed
          ogni utile indicazione per il personale  dell'istituto  che
          resta in sede o che subentra per assicurare la  continuita'
          del servizio. 
              Art. 12 (Personale collocato fuori ruolo assegnato agli
          istituti). - 1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi
          della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990,  n.
          401, e che, ai sensi dell'art. 22,  comma  2,  della  legge
          stessa,  continua  ad  essere   regolato   dalla   medesima
          normativa,  conserva  le   funzioni   di   vice   direttore
          dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata
          in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di
          prosecuzione del servizio all'estero, di cui  all'art.  19,
          comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 
              2.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo   ai   sensi
          dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in
          qualita' di esperto alle dirette dipendenze  del  direttore
          dell'istituto. 
              Art. 13 (Personale a contratto  e  specialisti).  -  1.
          (Abrogato). 
              2. Qualora  nell'istituto  non  presti  servizio  alcun
          coordinatore amministrativo di  ruolo,  il  primo  posto  a
          contratto di cui all'art. 152 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  che  si  rende
          disponibile per mansioni  di  concetto  e'  utilizzato  per
          mansioni amministrativo-contabili. 
              3.  Gli  istituti,  compatibilmente  con   le   proprie
          disponibilita' finanziarie,  sono  autorizzati,  in  attesa
          dell'accreditamento  degli  appositi  fondi  da  parte  del
          Ministero degli affari esteri,  a  provvedere  sul  proprio
          bilancio alla corresponsione degli  stipendi  spettanti  al
          personale di cui all'art. 152 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  qualora  la  legge
          locale   preveda   tassativamente   il   pagamento    delle
          retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese. 
              4.  Il  capo   della   rappresentanza   diplomatica   o
          dell'ufficio consolare  competente  autorizza  con  decreto
          l'utilizzazione del personale di cui all'art. 17, comma  2,
          della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui  contratto  e'
          regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della
          pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e  dello
          svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso
          l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo  indeterminato.
          La retribuzione  corrisposta  a  tale  personale  non  puo'
          essere superiore al 90 per cento di quella  corrisposta  al
          personale con analoghe mansioni di  cui  all'art.  152  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18. 
              5. Per le assunzioni di personale di cui  al  capoverso
          precedente e' richiesto un colloquio attitudinale  con  una
          commissione di tre membri nominata  con  decreto  del  capo
          della rappresentanza diplomatica o  dell'ufficio  consolare
          competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi
          ne fa le veci. Tale procedura non si applica  nei  casi  in
          cui la normativa locale non lo permetta;  tale  circostanza
          deve risultare da esplicita dichiarazione  del  capo  della
          rappresentanza   diplomatica   o   dell'ufficio   consolare
          competente. 
              6. Il personale a contratto puo'  essere  chiamato  dal
          direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a  corsi  di
          formazione  nei  settori  di  impiego;  le  relative  spese
          gravano sul bilancio degli istituti. 
              7. I contratti stipulati ai sensi  dell'art.  17  della
          legge 22  dicembre  1990,  n.  401,  devono  prevedere  una
          clausola espressa che sancisca che il contratto e' regolato
          dalla legge locale e che in  nessun  caso  il  rapporto  di
          dipendenza   puo'   comportare   l'assunzione   nei   ruoli
          dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei
          casi previsti dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1990, n.
          401,  e  qualora  le  competenze   necessarie   non   siano
          reperibili presso  il  personale  di  ruolo,  gli  istituti
          possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale,
          con specialisti, con  la  preventiva  autorizzazione  della
          rappresentanza   diplomatica   o   dell'ufficio   consolare
          competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal  direttore
          dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno
          dieci  giorni,  e  dovranno  indicare  la  specializzazione
          richiesta e la durata della collaborazione,  che  non  puo'
          estendersi oltre la conclusione  delle  iniziative  per  la
          quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti
          di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi  di
          rapporti continuativi. 
 
                                   Capo III 
                 Organizzazione e funzionamento degli istituti 
 
              Art. 14 (Servizi di biblioteca,  filmoteca,  emeroteca,
          diapoteca ed altri sussidi audiovisivi). - 1. Gli  istituti
          curano la costituzione, il funzionamento e  l'aggiornamento
          dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca,  diapoteca
          e di altri sussidi audiovisivi. 
              2.  Presso  ciascun  istituto  funziona  di  regola  un
          servizio di prestito,  previo  pagamento  di  una  somma  a
          titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film,
          videocassette,  giornali),  nonche'  di   noleggio   contro
          corrispettivo, salvo i casi  in  cui  questo  sia  ritenuto
          inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga
          in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne
          dell'istituto. 
              3. Trascorso il termine previsto  per  i  prestiti  nel
          regolamento della biblioteca, in mancanza di  restituzione,
          gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso
          in cui sia vietato dalla normativa locale. 
              4. Il direttore nomina un responsabile dei  servizi  di
          biblioteca,   filmoteca,   emeroteca   e   altri    servizi
          audiovisivi,  che  puo'  essere  individuato  anche  tra  i
          dipendenti a contratto di cui all'art. 152 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  in
          servizio presso l'istituto. 
              Art. 15 (Servizi informativi). - 1. Ciascun istituto e'
          dotato di servizi informatizzati  di  documentazione,  onde
          soddisfare  le  richieste   di   informazione   e   fornire
          consulenza a studiosi  e  operatori  culturali  italiani  e
          stranieri. 
              2.  A  tal  fine  gli  istituti  possono  sottoscrivere
          abbonamenti  a   banche   dati   di   informazione   e   di
          documentazione ed acquistare banche dati distribuite  sotto
          forma di supporti informatici e telematici. 
              3. I servizi in questione sono  di  regola  prestati  a
          pagamento dagli istituti medesimi,  salvo  quanto  previsto
          dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto. 
              Art. 16 (Servizi di  traduzione).  -  1.  Gli  istituti
          possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana
          in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti
          di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti,
          studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri. 
              2. I servizi in questione sono  di  regola  prestati  a
          pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle  tariffe
          locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni
          di servizio dell'istituto. 
              3.  Ai  fini  della   certificazione   delle   suddette
          traduzioni si applica l'art. 52, comma 1, lettera  i),  del
          decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
              Art.  17  (Corsi  di  lingua).  -   1.   Gli   istituti
          organizzano e  curano  la  gestione  dei  corsi  di  lingua
          italiana, in quanto possibile. Tali  corsi  possono  essere
          organizzati  in  qualsiasi   localita'   rientrante   nella
          competenza  territoriale  degli  istituti,   anche   presso
          universita'. 
              2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei
          modi consentiti  dalla  situazione  locale.  Essi  sono  di
          regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove
          possibile, per  la  loro  organizzazione  ed  il  controllo
          didattico, delle  sezioni  distaccate  e  dei  lettori  con
          incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza
          degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non  e'
          consentita  o  e'  considerata  comunque   inopportuna   in
          relazione alla situazione locale, i  corsi  possono  essere
          affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel  relativo
          contratto deve pero' essere comunque previsto il  controllo
          didattico dell'istituto. 
              3. Per  i  corsi  gestiti  direttamente,  gli  istituti
          possono  utilizzare  per  la  funzione  docente,  oltre  al
          proprio personale, quello delle sezioni distaccate  nonche'
          personale docente di  ruolo  in  servizio  nelle  sedi  dei
          corsi,  anche  se  in  organico  presso  altre  istituzioni
          scolastiche, culturali o  universitarie,  che  non  abbiano
          orario completo. Gli istituti hanno altresi' la facolta' di
          utilizzare  all'uopo,  sia  per  la  docenza  che  per   lo
          svolgimento  di  mansioni   amministrative   o   ausiliarie
          connesse  con  i  corsi  stessi,  persone  di  cittadinanza
          italiana o straniera secondo quanto previsto  nell'art.  13
          del presente regolamento. 
              4. Tranne per i corsi nelle universita', i corsi sono a
          pagamento per i partecipanti ",fatto salvo quanto  previsto
          dall'art. 4, comma 1. La relativa retta e' calcolata tenuto
          conto delle tariffe praticate da istituzioni  similari  dei
          Paesi  della  Comunita'  europea  operanti  sul   posto   e
          dell'opportunita' che i proventi  dei  corsi  in  questione
          siano di regola almeno pari al loro costo complessivo,  ivi
          compreso il fitto dei locali che fosse all'uopo necessario.
          Per i corsi trasmessi  da  emittenti  radio-televisive  gli
          istituti  stipulano  apposita  convenzione  che  disciplina
          anche l'aspetto finanziario. 
              Art. 18 (Diffusione  di  giornali,  riviste,  libri  ed
          audiovisivi  italiani).   -   1.   Gli   istituti   possono
          diffondere,  anche  a  pagamento,  laddove  permesso  dalla
          normativa locale, giornali, riviste, libri  ed  audiovisivi
          italiani nonche' stranieri purche', in  tale  ultimo  caso,
          siano relativi alla cultura italiana. 
              2.  Una   quota   dell'importo   degli   acquisti   per
          pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario puo' essere
          destinata a riconoscimenti a  personalita'  o  a  premi  di
          studio relativi  all'apprendimento  della  lingua  e  della
          cultura italiana. 
              3.  Gli  istituti  possono  stipulare  convenzioni  con
          istituzioni   universitarie   e   culturali   locali    per
          contribuire,  a   valere   sul   proprio   bilancio,   alla
          costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane  delle
          biblioteche delle istituzioni stesse. 
              4. Gli istituti possono altresi' stipulare contratti di
          edizione secondo la normativa locale o quella  italiana,  a
          seconda della residenza della controparte, sia in veste  di
          editore che di autore. Qualora  l'istituto  intervenga  nel
          contratto  come  editore  o  come   coeditore,   le   spese
          complessive relative per ogni singolo anno, anche  in  caso
          di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo
          indicate  nel  bilancio  di  previsione  e  nei  successivi
          assestamenti. 
              Art. 19 (Partecipazione di  terzi  all'attivita'  degli
          istituti). - 1. Associazioni,  fondazioni  e  privati,  sia
          italiani     che     stranieri,     possono     partecipare
          finanziariamente   all'attivita'   degli    istituti.    In
          particolare tale  partecipazione  puo'  assumere  anche  la
          forma  di  sponsorizzazione  alla  singola   iniziativa   o
          all'attivita'  degli  istituti  in  generale,  nonche'   di
          donazione  e  di  contributo   diretto   a   manifestazioni
          organizzate   dagli   istituti,   sia   singolarmente   che
          congiuntamente a terzi. 
              2. La dichiarazione di accettazione  di  contributi  in
          denaro alle  attivita'  degli  istituti,  ivi  comprese  le
          sponsorizzazioni, deve essere inviata per  conoscenza  alla
          rappresentanza   diplomatica   o   all'ufficio    consolare
          competente per territorio. 
              3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari
          e di eredita' nonche' l'acquisto di legati da  parte  degli
          istituti e' subordinata  all'autorizzazione  del  Ministero
          degli  affari  esteri.  Non  richiedono  autorizzazione  le
          donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi
          gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di
          particolare valore.». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n.
          401, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione  della
          cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita  presso  il
          Ministero la Commissione nazionale per la promozione  della
          cultura italiana all'estero. 
              2. La Commissione: 
              a) propone gli indirizzi generali per la  promozione  e
          la diffusione  all'estero  della  cultura  e  della  lingua
          italiane e per lo  sviluppo  della  cooperazione  culturale
          internazionale; 
              b)  esprime  pareri   sugli   obiettivi   programmatici
          predisposti   in   materia   dal   Ministero,   da    altre
          Amministrazioni dello  Stato,  da  regioni  e  da  enti  ed
          istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte  ai
          sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni,  fondazioni
          e privati, e sulle convenzioni di  cui  al  comma  2  dello
          stesso articolo; 
              c) formula proposte di iniziative per settori specifici
          o  con  riferimento  a  determinate  aree  geografiche,  in
          particolare a quelle caratterizzate  forte  presenza  delle
          comunita' italiane; 
              d)  collabora,  con  indicazioni  programmatiche,  alla
          preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di
          cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3; 
              e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le
          finalita' di cui alla lettera g) del comma 1  dell'art.  3,
          un  rapporto  sull'attivita'   svolta   avvalendosi   delle
          informazioni e documentazioni messe  a  disposizione  dalla
          Direzione generale e di ogni altro materiale utile. 
              -  Il  testo  dell'art.  152   del   Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: 
              «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.277  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2 della citata legge  22
          dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Personale a contratto). - (Omissis). 
              2. Per  ulteriori,  specifiche  esigenze  gli  Istituti
          possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa
          autorizzazione   della   rappresentanza    diplomatica    o
          dell'ufficio consolare competente, nei  limiti  dei  propri
          bilanci.». 
              - Il testo dell'art. 18 della citata legge 22  dicembre
          1990, n. 401, e' il seguente: 
              «Art. 18 (Specialisti). - 1. La  Direzione  generale  e
          gli   Istituti   possono    stipulare    convenzioni    per
          l'acquisizione di consulenze da parte di  specialisti,  nei
          casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di
          cui all'art. 4, il programma  annuale  di  attivita'  degli
          Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, o
          particolari iniziative  richiedano  competenze  specifiche,
          non reperibili presso il personale di ruolo, per  il  tempo
          necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative
          e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio.». 
              -  Il  testo  dell'art.  52,  comma   1   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' il seguente: 
              «Art. 52 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni).  -
          1. L'ufficio consolare: 
              a)  rilascia  certificati  di  esistenza  in   vita   a
          cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo
          in Italia; 
              b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci
          ed ogni altro certificato o documento previsto dalle  leggi
          italiane o dalle convenzioni internazionali; 
              c) conferma le patenti di guida  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'art. 126, comma 5-bis, del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285; 
              d) comunica il  numero  di  codice  fiscale  attribuito
          dalla competente Agenzia delle entrate; 
              e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti
          o presso di esso depositati; 
              f)  legalizza  gli  atti  rilasciati  dalle   autorita'
          locali, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento; 
              g) puo' rilasciare  attestazioni  concernenti  leggi  e
          consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza; 
              h) puo' rilasciare  certificati  concernenti  gli  atti
          compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle  proprie
          funzioni; 
              i) puo' rilasciare e  certificare  traduzioni  di  atti
          dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza  e
          viceversa.».