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LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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Testo in vigore dal:  29-12-1990

Art. 4

(Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all'estero)
1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.