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LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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Testo in vigore dal:  29-12-1990

Art. 16

(Personale comandato
o collocamento fuori ruolo)
1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.
Nota all'art. 16:
Per il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 si veda la precedente nota all'art. 14.