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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 152

(Contingente e durata del contratto)


Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale,
((nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità))
. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. (66)
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto. (37) (37a) (47) (51) (65)
Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. (66)
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 13 agosto 1980, n. 462 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato a 1.450 unità."
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AGGIORNAMENTO (13a)

La L. 27 ottobre 1988, n. 470 ha disposto (con l'art. 17 comma 3) che "Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti."
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1 comma 133) che "Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di 160 unità."
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AGGIORNAMENTO (28)

La L. 21 dicembre 2001, n. 442 ha disposto (con l'art. 2 comma 5) che "Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento."
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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 31 marzo 2003, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 2) che "Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti.
Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967."
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AGGIORNAMENTO (37)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1 comma 1317) che "Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità."
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AGGIORNAMENTO (37a)

La L. 27 dicembre 2007, n. 246 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009."
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AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 41-bis, comma 4) che "Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 40 unità."
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AGGIORNAMENTO (51)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 3) che "Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è rideterminato in 2.600 unità per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016 e 2.700 unità a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità".
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AGGIORNAMENTO (66)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 272, alinea) che le presenti modifiche decorrono dall'anno 2018.