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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1996, n. 347

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 426 (in G.U. 17/08/1996, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.
((2))
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per l'integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001."