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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1996, n. 347

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 426 (in G.U. 17/08/1996, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.