DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • agg.1
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  • agg.2
  • agg.1
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  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • 13
  • agg.1
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  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
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  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
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  • 21 bis
  • 22
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  • 23
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  l'operativita'  della  rete
                       diplomatica e consolare 
 
  ((1. Per il potenziamento della rete diplomatica  e  consolare  nel
continente africano, il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro  per  l'anno  2018,  di
422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro  per  l'anno  2020,  di
439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro  per  l'anno  2022,  di
457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro  per  l'anno  2024,  di
475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere  dall'anno
2026.)) 
  ((1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini  e  degli
interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di
personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi  dell'articolo  158  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro  5
milioni a decorrere dall'anno 2018)).