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LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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Testo in vigore dal:  29-12-1990

Art. 18

(Specialisti)
1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.