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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 aprile 1995, n. 392

Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2015)
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Testo in vigore dal:  6-10-1995

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Considerata la necessità di emanare, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 7 della suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalità di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995;
Considerata l'opportunità di far coincidere l'operatività dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all'art. 19, comma 12, della suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401;

ADOTTA:

il seguente regolamento:

Art. 1

Applicabilità del presente regolamento
1. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 401/1990, reca: "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del R.D. n. 740/1940 è il seguente:
"Art. 12. - Alla fondazione di istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.
Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attività loro siano stimati degni di incoraggiamento".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 401/1990 è il seguente:
"Art. 7 (Istituti). - 1. Gli istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.
2. Gli istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.
3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.
4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
5. Gli istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.
6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli istituti fondatori.
7. Presso ogni istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura". Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo".