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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2014
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Testo in vigore dal: 26-3-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori,  recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio  e  della  direttiva
1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva  85/577/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  97/7/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  al  Codice  del  consumo  in  attuazione  della  direttiva
               2011/83/UE sui diritti dei consumatori 
 
  1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del  consumo,  limitatamente
agli articoli da 45 a 67, e' sostituito dal seguente: 
 
                               «Capo I 
 
 
              Dei diritti dei consumatori nei contratti 
 
 
                              Art. 45. 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente  capo,  si  intende
per: 
    a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a); 
    b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c); 
    c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni
oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'
dalle autorita' giudiziarie;  rientrano  fra  i  beni  oggetto  della
presente direttiva l'acqua, il  gas  e  l'elettricita',  quando  sono
messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
    d)  "beni  prodotti  secondo  le  indicazioni  del  consumatore":
qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in  base  a  una  scelta  o
decisione individuale del consumatore; 
    e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base  al  quale
il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta'
di beni al consumatore e il  consumatore  ne  paga  o  si  impegna  a
pagarne il prezzo, inclusi i contratti che  hanno  come  oggetto  sia
beni che servizi; 
    f) "contratto di servizi":  qualsiasi  contratto  diverso  da  un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga  o
si impegna a pagarne il prezzo; 
    g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto  concluso  tra  il
professionista e il consumatore nel quadro di un  regime  organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza  la  presenza
fisica e simultanea del professionista e  del  consumatore,  mediante
l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza  fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso; 
    h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":  qualsiasi
contratto tra il professionista e il consumatore: 
      1)   concluso   alla   presenza   fisica   e   simultanea   del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali  del
professionista; 
      2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del  consumatore,
nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 
      3) concluso nei locali del professionista o mediante  qualsiasi
mezzo  di  comunicazione  a  distanza  immediatamente  dopo  che   il
consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente  in  un
luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza  fisica  e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 
      4) concluso durante un  viaggio  promozionale  organizzato  dal
professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e  vendere
beni o servizi al consumatore; 
    i) "locali commerciali": 
      1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al  dettaglio
in  cui  il  professionista  esercita  la  sua  attivita'   su   base
permanente; oppure; 
      2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in
cui il professionista  esercita  la  propria  attivita'  a  carattere
abituale; 
    l)  "supporto  durevole":  ogni   strumento   che   permetta   al
consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro
per un periodo  di  tempo  adeguato  alle  finalita'  cui  esse  sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle  informazioni
memorizzate; 
    m) "contenuto digitale": i dati prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
    n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  assicurativa,  servizi  pensionistici  individuali,   di
investimento o di pagamento; 
    o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi  sono
offerti dal professionista ai consumatori che partecipano  o  cui  e'
data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva di  offerte  gestita  da  una  casa
d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi; 
    p) "garanzia": qualsiasi impegno di un  professionista  o  di  un
produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore,  in
aggiunta  agli  obblighi  di  legge  in  merito  alla   garanzia   di
conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare,  o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso  non  corrisponda  alle
caratteristiche, o a qualsiasi  altro  requisito  non  relativo  alla
conformita',  enunciati  nella  dichiarazione  di  garanzia  o  nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto; 
    q) "contratto accessorio": un  contratto  mediante  il  quale  il
consumatore acquista  beni  o  servizi  connessi  a  un  contratto  a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali  beni
o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un
accordo tra il terzo e il professionista. 
 
                              Art. 46. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV  del  presente  Capo  si
applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e  un
consumatore, inclusi i contratti per  la  fornitura  di  acqua,  gas,
elettricita'  o  teleriscaldamento,  anche  da  parte  di  prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti  su
base contrattuale. 
  2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV
del presente Capo e una disposizione di un atto  dell'Unione  europea
che disciplina settori specifici, quest'ultima e  le  relative  norme
nazionali di recepimento prevalgono e si  applicano  a  tali  settori
specifici. 
  3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del  presente  Capo  non
impediscono ai professionisti di offrire  ai  consumatori  condizioni
contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela  prevista  da  tali
disposizioni. 
 
                              Art. 47. 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti: 
    a)  per  i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi   popolari,
l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle  persone
temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno,  ivi  compresa
l'assistenza a lungo termine; 
    b)  di  assistenza  sanitaria,  per   i   servizi   prestati   da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere  o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e  dispositivi  medici,
sia essa  fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
sanitaria; 
    c) di attivita' di azzardo che  implicano  una  posta  di  valore
pecuniario in giochi di  fortuna,  comprese  le  lotterie,  i  giochi
d'azzardo nei casino' e le scommesse; 
    d) di servizi finanziari; 
    e)  aventi  ad  oggetto  la  creazione  di  beni  immobili  o  la
costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; 
    f)  per  la  costruzione  di  nuovi  edifici,  la  trasformazione
sostanziale di edifici esistenti e per  la  locazione  di  alloggi  a
scopo residenziale; 
    g) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto  compreso",  di
cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio  2011,
n. 79; 
    h) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente la tutela dei  consumatori  per  quanto  riguarda  taluni
aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita
e di scambio, di cui agli  articoli  da  69  a  81-bis  del  presente
Codice; 
    i) stipulati con l'intervento di un  pubblico  ufficiale,  tenuto
per  legge  all'indipendenza  e  all'imparzialita',  il  quale   deve
garantire,  fornendo  un'informazione  giuridica  completa,  che   il
consumatore  concluda  il  contratto  soltanto  sulla  base  di   una
decisione giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
giuridica; 
    l) di fornitura di alimenti, bevande o altri  beni  destinati  al
consumo  corrente  nella  famiglia  e  fisicamente  forniti   da   un
professionista in  giri  frequenti  e  regolari  al  domicilio,  alla
residenza o al posto di lavoro del consumatore; 
    m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51,
comma 2, e gli articoli 62 e 65; 
    n) conclusi tramite distributori automatici o locali  commerciali
automatizzati; 
    o) conclusi  con  operatori  delle  telecomunicazioni  impiegando
telefoni pubblici a pagamento per il loro  utilizzo  o  conclusi  per
l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o  fax,
stabilito dal consumatore. 
  2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base
ai quali il corrispettivo che  il  consumatore  deve  pagare  non  e'
superiore a 50 euro.  Tuttavia,  si  applicano  le  disposizioni  del
presente Capo nel caso di piu'  contratti  stipulati  contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entita'  del  corrispettivo  globale
che il consumatore deve pagare,  indipendentemente  dall'importo  dei
singoli contratti, superi l'importo di 50 euro. 
 
                              Sezione I 
 
Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti  diversi
  dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 
 
                              Art. 48. 
 
 
Obblighi  d'informazione  nei  contratti  diversi  dai  contratti   a
          distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 
 
  1. Prima che il consumatore sia vincolato da un  contratto  diverso
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o
da  una  corrispondente  offerta,  il  professionista   fornisce   al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e  comprensibile,
qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto: 
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
    b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in  cui
e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa  informazione  sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita'  del  professionista
per conto del quale egli agisce; 
    c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle  imposte
o, se la natura dei beni o dei servizi comporta  l'impossibilita'  di
calcolare ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che  tali
spese potranno essere addebitate al consumatore; 
    d)  se  applicabili,  le  modalita'  di  pagamento,  consegna  ed
esecuzione, la data entro la quale il  professionista  si  impegna  a
consegnare i beni o a prestare  il  servizio  e  il  trattamento  dei
reclami da parte del professionista; 
    e) oltre a un richiamo dell'esistenza della  garanzia  legale  di
conformita' per i beni, l'esistenza  e  le  condizioni  del  servizio
postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili; 
    f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni di risoluzione del contratto; 
    g) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica; 
    h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabili. 
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale. 
  3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane  e
che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. 
  4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi
aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti  ai  quali
si applica il presente articolo. 
  5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a  12
del presente Codice. 
 
                             Sezione II 
 
Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di  recesso
  nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
  commerciali 
 
                              Art. 49. 
 
 
Obblighi di informazione nei contratti a  distanza  e  nei  contratti
               negoziati fuori dei locali commerciali 
 
  1. Prima che  il  consumatore  sia  vincolato  da  un  contratto  a
distanza  o  negoziato  fuori  dei  locali  commerciali  o   da   una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore  le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
    b) l'identita' del professionista; 
    c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'  stabilito  e
il suo numero di telefono, di  fax  e  l'indirizzo  elettronico,  ove
disponibili, per consentire al consumatore di contattare  rapidamente
il  professionista  e  comunicare  efficacemente  con   lui   e,   se
applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del  professionista
per conto del quale agisce; 
    d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera
c), l'indirizzo geografico della sede del  professionista  a  cui  il
consumatore puo' indirizzare eventuali  reclami  e,  se  applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce; 
    e) il prezzo totale dei beni  o  dei  servizi  comprensivo  delle
imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta  l'impossibilita'
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se del  caso,  tutte  le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali e ogni  altro  costo  oppure,  qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in  anticipo,
l'indicazione  che  tali  spese   potranno   essere   addebitate   al
consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o  di  un
contratto comprendente un abbonamento, il  prezzo  totale  include  i
costi totali per  periodo  di  fatturazione;  quando  tali  contratti
prevedono l'addebitamento di una  tariffa  fissa,  il  prezzo  totale
equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono  essere  fornite
le modalita' di calcolo del prezzo; 
    f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione  a  distanza
per la conclusione del contratto quando tale costo  e'  calcolato  su
una base diversa dalla tariffa di base; 
    g) le modalita' di pagamento, consegna  ed  esecuzione,  la  data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni  o  a
prestare i servizi e, se del caso,  il  trattamento  dei  reclami  da
parte del professionista; 
    h)  in  caso  di  sussistenza  di  un  diritto  di  recesso,   le
condizioni, i termini e le  procedure  per  esercitare  tale  diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il  modulo  tipo  di
recesso di cui all'allegato I, parte B; 
    i) se  applicabile,  l'informazione  che  il  consumatore  dovra'
sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di  recesso  e
in caso di contratti a distanza qualora i beni per  loro  natura  non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; 
    l) che, se il consumatore esercita il  diritto  di  recesso  dopo
aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma  3,  o
dell'articolo 51, comma 8, egli  e'  responsabile  del  pagamento  al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma
3; 
    m)  se  non  e'  previsto  un  diritto  di   recesso   ai   sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore  non  beneficera'
di un diritto di recesso o, se del caso, le  circostanze  in  cui  il
consumatore perde il diritto di recesso; 
    n)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia   legale   di
conformita' per i beni; 
    o) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  dell'assistenza
postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle  garanzie
commerciali; 
    p) l'esistenza di codici di condotta  pertinenti,  come  definiti
all'articolo 18, comma 1, lettera f), del  presente  Codice,  e  come
possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
    q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni per recedere dal contratto; 
    r)  se  applicabile,  la  durata  minima   degli   obblighi   del
consumatore a norma del contratto; 
    s) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  di  depositi  o
altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto  a  pagare  o
fornire su richiesta del professionista; 
    t) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica; 
    u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabile; 
    v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un  meccanismo
extra-giudiziale di  reclamo  e  ricorso  cui  il  professionista  e'
soggetto e le condizioni per avervi accesso. 
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale. 
  3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), possono  essere  sostituite  dai  corrispondenti
dati della casa d'aste. 
  4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l),  possono
essere fornite  mediante  le  istruzioni  tipo  sul  recesso  di  cui
all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi
di informazione di cui al comma  1,  lettere  h),  i)  e  l),  se  ha
presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. 
  5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte  integrante  del
contratto a distanza o  del  contratto  negoziato  fuori  dei  locali
commerciali e non  possono  essere  modificate  se  non  con  accordo
espresso delle parti. 
  6. Se il professionista non adempie agli obblighi  di  informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma  1,  lettera
e), o sui costi della restituzione  dei  beni  di  cui  al  comma  1,
lettera i), il consumatore non deve  sostenere  tali  spese  o  costi
aggiuntivi. 
  7. Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono  una
comunicazione individuale, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 
  8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si
aggiungono  agli  obblighi  di  informazione  contenuti  nel  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni,  e  nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad  obblighi  di  informazione  aggiuntivi  previsti  in
conformita' a tali disposizioni. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in  caso  di  conflitto
tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, e successive modificazioni,  sul  contenuto  e  le  modalita'  di
rilascio  delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
sezione, prevale quest'ultima. 
  10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi  di
informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista. 
 
                              Art. 50. 
 
 
Requisiti  formali  per  i  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
                             commerciali 
 
  1. Per quanto riguarda  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni
di cui all'articolo 49, comma  1,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il
consumatore  e'  d'accordo,  su  un  altro  mezzo   durevole.   Dette
informazioni devono essere leggibili e presentate  in  un  linguaggio
semplice e comprensibile. 
  2.  Il  professionista  fornisce  al  consumatore  una  copia   del
contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,
se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa,
se  del  caso,  la  conferma   del   previo   consenso   espresso   e
dell'accettazione del consumatore  in  conformita'  all'articolo  59,
comma 1, lettera o). 
  3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la
fornitura di acqua, gas o elettricita',  quando  non  sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il  consumatore
ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole. 
  4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il
consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista  ai
fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e  in
virtu'  dei  quali  il  professionista  e  il  consumatore  adempiono
immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo  a  carico
del consumatore non supera i 200 euro: 
    a) il professionista fornisce al consumatore,  prima  che  questi
sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo  49,
comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il  prezzo  o
le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate  da  una  stima  del
prezzo  totale,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il  consumatore   e'
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce  le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h)  ed  m),
ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su  un  altro
mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito; 
    b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del
presente articolo contiene tutte le informazioni di cui  all'articolo
49, comma 1. 
 
                              Art. 51. 
 
 
            Requisiti formali per i contratti a distanza 
 
  1. Per quanto riguarda i contratti  a  distanza  il  professionista
fornisce o mette a disposizione del consumatore  le  informazioni  di
cui all'articolo 49,  comma  1,  in  modo  appropriato  al  mezzo  di
comunicazione a  distanza  impiegato  in  un  linguaggio  semplice  e
comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate
su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. 
  2. Se un contratto a distanza che deve essere  concluso  con  mezzi
elettronici  impone  al   consumatore   l'obbligo   di   pagare,   il
professionista  gli  comunica  in  modo   chiaro   ed   evidente   le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e),  q)  ed
r), direttamente  prima  che  il  consumatore  inoltri  l'ordine.  Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare  l'ordine,  il
consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di
pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare  un  pulsante  o
una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano  in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con  obbligo  di
pagare" o una formulazione  corrispondente  inequivocabile  indicante
che  l'inoltro   dell'ordine   implica   l'obbligo   di   pagare   il
professionista. Se il professionista non osserva il  presente  comma,
il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine. 
  3. I siti di  commercio  elettronico  indicano  in  modo  chiaro  e
leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di  ordinazione,  se
si applicano restrizioni relative alla  consegna  e  quali  mezzi  di
pagamento sono accettati. 
  4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a
distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare
le  informazioni,  il  professionista  fornisce,  su  quel  mezzo  in
particolare e  prima  della  conclusione  del  contratto,  almeno  le
informazioni   precontrattuali   riguardanti    le    caratteristiche
principali dei beni o servizi,  l'identita'  del  professionista,  il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e,  nel
caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione
del contratto, conformemente all'articolo 49, comma  1,  lettere  a),
b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49,  comma
1,  sono  fornite  dal  professionista   in   un   modo   appropriato
conformemente al comma 1 del presente articolo. 
  5. Fatto salvo  il  comma  4,  se  il  professionista  telefona  al
consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio
della conversazione con il consumatore  egli  deve  rivelare  la  sua
identita' e, ove applicabile, l'identita'  della  persona  per  conto
della quale effettua la  telefonata,  nonche'  lo  scopo  commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
  6.  Quando  un  contratto  a  distanza  deve  essere  concluso  per
telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore,
il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo  averla
accettata per iscritto; in tali casi il  documento  informatico  puo'
essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi  dell'articolo  21
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e   successive
modificazioni.  Dette  conferme  possono  essere  effettuate,  se  il
consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. 
  7. Il  professionista  fornisce  al  consumatore  la  conferma  del
contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole
dopo la conclusione del contratto a  distanza  e  al  piu'  tardi  al
momento della consegna dei beni oppure  prima  che  l'esecuzione  del
servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: 
    a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a  meno
che il  professionista  non  abbia  gia'  fornito  l'informazione  al
consumatore  su  un  mezzo  durevole  prima  della  conclusione   del
contratto a distanza; e 
    b) se del caso,  la  conferma  del  previo  consenso  espresso  e
dell'accettazione  del  consumatore  conformemente  all'articolo  59,
lettera o). 
  8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero  la
fornitura di acqua, gas o elettricita',  quando  non  sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il  consumatore
ne faccia richiesta esplicita. 
  9. Il  presente  articolo  lascia  impregiudicate  le  disposizioni
relative alla conclusione di contratti elettronici e  all'inoltro  di
ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2  e
3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70,  e  successive
modificazioni. 
 
                              Art. 52. 
 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il  consumatore
dispone di un periodo  di  quattordici  giorni  per  recedere  da  un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali  senza
dover fornire  alcuna  motivazione  e  senza  dover  sostenere  costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo
57. 
  2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma
1 termina dopo quattordici giorni a partire: 
    a)  nel  caso  dei  contratti  di  servizi,  dal   giorno   della
conclusione del contratto; 
    b) nel caso di  contratti  di  vendita,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 
      1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore  mediante
un solo ordine e consegnati  separatamente,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 
      2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o  pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un  terzo,  diverso  dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico
dell'ultimo lotto o pezzo; 
      3) nel caso di contratti per  la  consegna  periodica  di  beni
durante un determinato  periodo  di  tempo,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; 
    c) nel caso di  contratti  per  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su  un  supporto  materiale,  dal  giorno  della
conclusione del contratto. 
  3. Le parti  del  contratto  possono  adempiere  ai  loro  obblighi
contrattuali durante il periodo di recesso.  Tuttavia,  nel  caso  di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il  professionista
non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti  cambiari  che
abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  conclusione
del contratto per i contratti  di  servizi  o  dall'acquisizione  del
possesso fisico dei beni per  i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine. 
 
                              Art. 53. 
 
 
 Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso 
 
  1. Se in violazione dell'articolo  49,  comma  1,  lettera  h),  il
professionista  non  fornisce  al  consumatore  le  informazioni  sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo  di  recesso  iniziale,  come  determinato  a  norma
dell'articolo 52, comma 2. 
  2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni  di
cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui  all'articolo  52,
comma 2, il periodo di recesso termina  quattordici  giorni  dopo  il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. 
 
                              Art. 54. 
 
 
                  Esercizio del diritto di recesso 
 
  1. Prima della scadenza del  periodo  di  recesso,  il  consumatore
informa il  professionista  della  sua  decisione  di  esercitare  il
diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo': 
    a) utilizzare il modulo tipo di recesso di  cui  all'allegato  I,
parte B; oppure 
    b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione  esplicita  della
sua decisione di recedere dal contratto. 
  2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro
il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo
53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di  recesso
e' inviata dal  consumatore  prima  della  scadenza  del  periodo  di
recesso. 
  3. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui  al  comma  1,
puo'  offrire  al  consumatore  l'opzione  di  compilare  e   inviare
elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato  I,
parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul  sito  web
del professionista. In tali casi  il  professionista  comunica  senza
indugio al consumatore una conferma di ricevimento,  su  un  supporto
durevole, del recesso esercitato. 
  4. L'onere  della  prova  relativa  all'esercizio  del  diritto  di
recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore. 
 
                              Art. 55. 
 
 
                         Effetti del recesso 
 
  1. L'esercizio del diritto di recesso pone  termine  agli  obblighi
delle parti: 
    a) di eseguire il contratto a  distanza  o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali; oppure 
    b) di concludere un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali nei casi in cui un'offerta  sia  stata  fatta  dal
consumatore. 
 
                              Art. 56. 
 
 
           Obblighi del professionista nel caso di recesso 
 
  1. Il  professionista  rimborsa  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal
consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza
indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni  dal  giorno  in
cui e' informato della decisione  del  consumatore  di  recedere  dal
contratto ai sensi dell'articolo  54.  Il  professionista  esegue  il
rimborso di cui al primo  periodo  utilizzando  lo  stesso  mezzo  di
pagamento usato dal consumatore per la  transazione  iniziale,  salvo
che il consumatore  abbia  espressamente  convenuto  altrimenti  e  a
condizione  che  questi  non  debba  sostenere  alcun   costo   quale
conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia  stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora  questi  non  siano
stati  ancora  presentati  all'incasso,  deve  procedersi  alla  loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni  al
rimborso  nei  confronti  del  consumatore  delle  somme  versate  in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. 
  2. Fatto salvo il comma  1,  il  professionista  non  e'  tenuto  a
rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo  meno  costoso  di
consegna offerto dal professionista. 
  3. Salvo che il  professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso  i  beni,  con  riguardo   ai   contratti   di   vendita,   il
professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto
i beni oppure finche' il consumatore non  abbia  dimostrato  di  aver
rispedito i beni, a seconda di  quale  situazione  si  verifichi  per
prima. 
 
                              Art. 57. 
 
 
            Obblighi del consumatore nel caso di recesso 
 
  1. A meno che il professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso i beni, il consumatore restituisce i beni  o  li  consegna  al
professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere
i beni, senza indebito ritardo  e  in  ogni  caso  entro  quattordici
giorni dalla data in cui  ha  comunicato  al  professionista  la  sua
decisione di recedere dal contratto ai  sensi  dell'articolo  54.  Il
termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. Il  consumatore  sostiene
solo il  costo  diretto  della  restituzione  dei  beni,  purche'  il
professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia  omesso  di
informare il consumatore che tale costo e' a carico del  consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i
beni sono stati consegnati al domicilio del  consumatore  al  momento
della conclusione del contratto, il professionista ritira  i  beni  a
sue spese qualora  i  beni,  per  loro  natura,  non  possano  essere
normalmente restituiti a mezzo posta. 
  2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione  del
valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni  diversa  da
quella necessaria per stabilire la natura, le  caratteristiche  e  il
funzionamento  dei  beni.  Il  consumatore  non  e'  in  alcun   caso
responsabile  per  la  diminuzione  del  valore  dei   beni   se   il
professionista ha omesso di informare il consumatore del suo  diritto
di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h). 
  3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo  aver
presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3,  o
dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista  un
importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino  al  momento  in
cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio  del
diritto di recesso, rispetto a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare  al
professionista e' calcolato sulla base del prezzo  totale  concordato
nel  contratto.  Se  detto  prezzo  totale  e'  eccessivo,  l'importo
proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
e' stato fornito. 
  4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: 
    a) la prestazione di servizi o  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento,  in  tutto  o  in
parte, durante il periodo di recesso quando: 
      1) il professionista  ha  omesso  di  fornire  informazioni  in
conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure 
      2)  il  consumatore  non  ha  espressamente  chiesto   che   la
prestazione iniziasse durante il periodo di  recesso  in  conformita'
all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure 
    b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale  che
non e' fornito su un supporto materiale quando: 
      1) il consumatore non ha dato il suo previo  consenso  espresso
circa l'inizio della prestazione prima  della  fine  del  periodo  di
quattordici giorni di cui all'articolo 52; 
      2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto  di
recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure 
      3)  il  professionista  ha  omesso  di  fornire   la   conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7. 
  5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56,  comma  2,  e  nel
presente articolo, l'esercizio del diritto di  recesso  non  comporta
alcuna responsabilita' per il consumatore. 
 
                              Art. 58. 
 
 
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti  di
credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto  di
recesso da un contratto  a  distanza  o  concluso  fuori  dei  locali
commerciali a norma degli articoli da 52 a  57,  eventuali  contratti
accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad
eccezione  di  quelli  previsti  dall'articolo   56,   comma   2,   e
dall'articolo 57. 
 
                              Art. 59. 
 
 
                   Eccezioni al diritto di recesso 
 
  1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da  52  a  58  per  i
contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali e' escluso relativamente a: 
    a) i contratti  di  servizi  dopo  la  completa  prestazione  del
servizio se l'esecuzione  e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del
consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso
a  seguito  della  piena  esecuzione  del  contratto  da  parte   del
professionista; 
    b) la fornitura di beni o servizi  il  cui  prezzo  e'  legato  a
fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e'  in
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo  di
recesso; 
    c) la fornitura di beni  confezionati  su  misura  o  chiaramente
personalizzati; 
    d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi  o  scadere
rapidamente; 
    e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano  ad  essere
restituiti per motivi  igienici  o  connessi  alla  protezione  della
salute e sono stati aperti dopo la consegna; 
    f) la fornitura di beni che, dopo  la  consegna,  risultano,  per
loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; 
    g) la fornitura di bevande alcoliche, il  cui  prezzo  sia  stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita,  la
cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il  cui  valore
effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono  essere
controllate dal professionista; 
    h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente  richiesto
una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione  di
lavori urgenti di riparazione o manutenzione.  Se,  in  occasione  di
tale visita,  il  professionista  fornisce  servizi  oltre  a  quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi  di
ricambio necessari per effettuare la manutenzione o  le  riparazioni,
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari; 
    i) la fornitura di registrazioni audio o  video  sigillate  o  di
software  informatici  sigillati  che  sono  stati  aperti  dopo   la
consegna; 
    l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; 
    m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; 
    n)  la  fornitura  di  alloggi  per  fini  non  residenziali,  il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di
catering o i  servizi  riguardanti  le  attivita'  del  tempo  libero
qualora il contratto preveda una data  o  un  periodo  di  esecuzione
specifici; 
    o) la fornitura di contenuto digitale mediante  un  supporto  non
materiale se l'esecuzione e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del
consumatore e con la sua accettazione  del  fatto  che  in  tal  caso
avrebbe perso il diritto di recesso. 
 
                             Sezione III 
 
 
                    Altri diritti del consumatore 
 
 
                              Art. 60. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti
articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas
o elettricita', quando  non  sono  messi  in  vendita  in  un  volume
limitato o  in  quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di
contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 
  2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti  di  vendita,
ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di  acqua,  gas,
elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale. 
 
                              Art. 61. 
 
 
                              Consegna 
 
  1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di  vendita,
il professionista e' obbligato a consegnare  i  beni  al  consumatore
senza ritardo ingiustificato e al  piu'  tardi  entro  trenta  giorni
dalla data di conclusione del contratto. 
  2.  L'obbligazione   di   consegna   e'   adempiuta   mediante   il
trasferimento della disponibilita' materiale o comunque del controllo
dei beni al consumatore. 
  3. Se il professionista non adempie  all'obbligo  di  consegna  dei
beni entro il termine pattuito ovvero entro  il  termine  di  cui  al
comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro  un
termine supplementare appropriato alle  circostanze.  Se  il  termine
supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli  siano  stati
consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere  il  contratto,
salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
  4. Il  consumatore  non  e'  gravato  dall'onere  di  concedere  al
professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: 
    a) il professionista si e' espressamente rifiutato di  consegnare
i beni, ovvero; 
    b) se il  rispetto  del  termine  pattuito  dalle  parti  per  la
consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte
le circostanze che hanno accompagnato la conclusione  del  contratto,
ovvero; 
    c) se il consumatore ha informato il professionista, prima  della
conclusione del contratto, che  la  consegna  entro  o  ad  una  data
determinata e' essenziale. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene
entro il termine pattuito  con  il  professionista  ovvero  entro  il
termine di cui al comma 1, il consumatore e' legittimato a  risolvere
immediatamente il contratto, salvo il  diritto  al  risarcimento  dei
danni. 
  6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a  norma
dei commi 3 e 5, il professionista e'  tenuto  a  rimborsargli  senza
indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 
  7. E' fatta salva la possibilita' per il consumatore di far  valere
i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro  IV  del  codice
civile. 
 
                              Art. 62. 
 
 
            Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  27
gennaio  2010,  n.  11,  i  professionisti  non  possono  imporre  ai
consumatori,  in  relazione  all'uso  di  determinati  strumenti   di
pagamento, spese per  l'uso  di  detti  strumenti,  ovvero  nei  casi
espressamente stabiliti, tariffe che superino  quelle  sostenute  dal
professionista. 
  2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita  al
consumatore i pagamenti in caso di addebitamento  eccedente  rispetto
al prezzo pattuito ovvero in caso di uso  fraudolento  della  propria
carta di pagamento  da  parte  del  professionista  o  di  un  terzo.
L'istituto di emissione  della  carta  di  pagamento  ha  diritto  di
addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. 
 
                              Art. 63. 
 
 
                        Passaggio del rischio 
 
  1. Nei contratti che pongono a carico del professionista  l'obbligo
di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del
danneggiamento dei beni, per causa non imputabile  al  venditore,  si
trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui  quest'ultimo,
o  un  terzo  da  lui  designato  e  diverso   dal   vettore,   entra
materialmente in possesso dei beni. 
  2. Tuttavia, il rischio si  trasferisce  al  consumatore  gia'  nel
momento della consegna del bene al vettore qualora  quest'ultimo  sia
stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal
professionista, fatti salvi i diritti del consumatore  nei  confronti
del vettore. 
 
                              Art. 64. 
 
 
                      Comunicazione telefonica 
 
  1. Qualora il professionista utilizza  una  linea  telefonica  allo
scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito  al
contratto concluso, il consumatore non e' tenuto a pagare piu'  della
tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando  il
diritto dei fornitori dei servizi  di  comunicazione  elettronica  di
applicare una tariffa per dette telefonate. 
 
                              Art. 65. 
 
 
                       Pagamenti supplementari 
 
  1.  Prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal  contratto   o
dall'offerta, il  professionista  chiede  il  consenso  espresso  del
consumatore  per  qualsiasi  pagamento   supplementare   oltre   alla
remunerazione concordata per l'obbligo  contrattuale  principale  del
professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso
del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite  che
il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare,
il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento. 
 
                             Sezione IV 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                              Art. 66. 
 
 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni  contenute
nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte  degli  operatori,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli  articoli  27,  139,
140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 
  2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o
su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia  interesse,
accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a  IV  del
presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 
  3. In materia di  accertamento  e  sanzione  delle  violazioni,  si
applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 
  4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato  svolge  le
funzioni di autorita' competente ai sensi  dell'articolo  3,  lettera
c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni  da
I a IV del presente Capo. 
  5. E'  comunque  fatta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di  promuovere  la
risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti  al  rapporto
di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del  presente
Capo,  presso  gli  organi  costituiti  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2,  comma
4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
 
                            Art. 66-bis. 
 
 
                           Foro competente 
 
  1. Per  le  controversie  civili  inerenti  all'applicazione  delle
Sezioni da I a  IV  del  presente  capo  la  competenza  territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 
 
                            Art. 66-ter. 
 
 
                        Carattere imperativo 
 
  1. Se il diritto applicabile al contratto e' quello  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea, i consumatori  residenti  in  Italia  non
possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle
Sezioni da I a IV del presente Capo. 
  2.  Eventuali  clausole  contrattuali  che  escludano  o  limitino,
direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni
delle Sezioni  da  I  a  IV  del  presente  Capo,  non  vincolano  il
consumatore. 
 
                           Art. 66-quater. 
 
 
               Informazione e ricorso extragiudiziale 
 
  1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai  contratti  negoziati
fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi  compresi
i moduli,  i  formulari,  le  note  d'ordine,  la  pubblicita'  o  le
comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un  riferimento  al
presente Capo. 
  2. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  3.  Per  la  risoluzione  delle  controversie   sorte   dall'esatta
applicazione dei  contratti  disciplinati  dalle  disposizioni  delle
Sezioni da I a IV del  presente  capo  e'  possibile  ricorrere  alle
procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo  2010,
n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le  procedure  di
negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2,  comma
2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
 
                         Art. 66-quinquies. 
 
 
                       Fornitura non richiesta 
 
  1. Il consumatore e' esonerato dall'obbligo  di  fornire  qualsiasi
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni,
acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di
prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma
5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente  Codice.  In
tali casi, l'assenza di una risposta  da  parte  del  consumatore  in
seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 
  2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa  da  quella  pattuita,  anche  se  di
valore e qualita' equivalenti o superiori. 
 
                              Art. 67. 
 
 
                Tutela in base ad altre disposizioni 
 
  1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del  presente  Capo  non
escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti  al  consumatore
da altre norme dell'ordinamento  giuridico  di  fonte  comunitaria  o
adottate in conformita' a norme comunitarie. 
  2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I  a  IV  del  presente
Capo, si applicano le disposizioni  del  codice  civile  in  tema  di
validita', formazione o efficacia dei contratti. 
  3. Ai contratti di cui  alla  sezione  III  del  presente  Capo  si
applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19  e  20
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e   successive
modificazioni, recante riforma della disciplina relativa  al  settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n 59.". 
  2. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e'  aggiunto
l'allegato I, nel testo allegato al presente decreto.  I  riferimenti
alle  norme  del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
sostituite da  quelle  di  cui  al  comma  1  e  contenuti  in  altre
disposizioni normative, si intendono fatti alle corrispondenti  norme
sostitutive di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'articolo 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo  6
settembre  2005,  n.  206,  le   parole:   "salvo   quanto   previsto
dall'articolo 54, comma 2, secondo  periodo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2". 
  4. All'articolo 81, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206 le parole: "l'articolo  62,  comma  3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'articolo 66". 
  5.  All'articolo  144-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, le lettere a), b), f) e g) sono soppresse,  e
alla lettera h) le parole: "contratti relativi all'acquisizione di un
diritto di godimento ripartito di beni immobili, di  cui  alla  parte
III, titolo IV, capo I", sono sostituite dalle  seguenti:  "contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte
III, titolo IV, capo I". 
  6. All'articolo 27 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  "1-bis.  Anche  nei
settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3,  la  competenza
ad intervenire nei confronti delle condotte  dei  professionisti  che
integrano  una  pratica  commerciale  scorretta,  fermo  restando  il
rispetto  della  regolazione  vigente,  spetta,  in  via   esclusiva,
all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  che  la
esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito  il
parere dell'Autorita'  di  regolazione  competente.  Resta  ferma  la
competenza delle Autorita' di  regolazione  ad  esercitare  i  propri
poteri  nelle  ipotesi  di  violazione  della  regolazione  che   non
integrino gli  estremi  di  una  pratica  commerciale  scorretta.  Le
Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa  gli  aspetti
applicativi e  procedimentali  della  reciproca  collaborazione,  nel
quadro delle rispettive competenze."; 
    b) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "5.000.000 euro"; 
    c) al comma 12, le parole: "150.000 euro" sono  sostituite  dalle
seguenti: "5.000.000 euro". 
  7. Il comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il   termine   di   due   mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti  dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - L'articolo 1 e l'allegato B della legge n. 96  del  6
          agosto 2013 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2013),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194,  cosi'
          recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183."del fondo di rotazione di cui all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.». 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014)». 
              - La direttiva 2011/83/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 novembre 2011, n. L 304. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O.