stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Spese applicabili)
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'
((utente))
dei servizi di pagamento le spese sostenute per
((l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per))
l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'
((utente))
e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.
((
2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218))
.
((
4. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento.
))
((
4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
))
5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.