DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
Vendita  per  corrispondenza,  televisione   o   altri   sistemi   di
                            comunicazione 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 
  2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a  seguito  di
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti  o
di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 
  3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui
al comma 1 deve essere dichiarata la  sussistenza  del  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 
  4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle
in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei  requisiti
prescritti dal presente decreto  per  l'esercizio  della  vendita  al
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome  e
la denominazione o la ragione sociale e la  sede  del  venditore,  il
numero di iscrizione al registro delle imprese  ed  il  numero  della
partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso
al locale indicato come sede del venditore. 
  5. Le operazioni di vendita all'asta  realizzate  per  mezzo  della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 
  6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve
essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.