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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. (13G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2013
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Testo in vigore dal: 21-12-2013
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.163,  parte  II,
titolo I, capo IV; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  ed  in  particolare
l'articolo 9, comma 2, come modificato dal  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  134,  ed   in   particolare   dall'articolo   5,   recante
determinazione dei corrispettivi a base di gara per  gli  affidamenti
di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.
140, recante regolamento per la determinazione dei parametri  per  la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei  compensi  per
le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  dei  Lavori  pubblici
espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013
e con voto n. 29/2013, reso nell'adunanza del 17 maggio 2013; 
  Sentiti  il  Consiglio  nazionale  degli  agronomi,  il   Consiglio
nazionale   degli   architetti,    pianificatori,    paesaggisti    e
conservatori,  il  Consiglio  nazionale  dei  geologi,  il  Consiglio
nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei
geometri laureati, il Consiglio nazionale dei  periti  industriali  e
dei  periti  industriali  laureati,  il  Consiglio  nazionale   degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua i parametri per la  determinazione
del corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  nelle  procedure  di
affidamento   di   contratti   pubblici    dei    servizi    relativi
all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
  2. Il presente decreto definisce altresi' la classificazione  delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi. 
  3. Il corrispettivo e' costituito dal compenso  e  dalle  spese  ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non
deve determinare un  importo  a  base  di  gara  superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo del capo IV, titolo  I,  parte  II,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
 
                                   "Capo IV 
 
 
              Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
 
                                   Sezione I 
 
 
          Progettazione   interna   ed    esterna    livelli    della
                                 progettazione 
 
              Art.  90.  Progettazione  interna   ed   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994). 
              1.   Le   prestazioni   relative   alla   progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                b) dagli uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
                e) dalle societa' di professionisti; 
                f) dalle societa' di ingegneria; 
                f-bis) da prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                g)  da  raggruppamenti  temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere d), e), f),  f-bis)  e  h)  ai
          quali si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  37
          in quanto compatibili; 
                h) da consorzi stabili di societa' di  professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nel
          settore dei servizi di ingegneria e  architettura,  per  un
          periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
          deciso di operare in modo congiunto secondo  le  previsioni
          del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la  partecipazione
          a  piu'  di   un   consorzio   stabile.   Ai   fini   della
          partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi  di
          progettazione e attivita'  tecnico-amministrative  ad  essa
          connesse, il fatturato globale in servizi di  ingegneria  e
          architettura realizzato da  ciascuna  societa'  consorziata
          nel quinquennio o nel decennio precedente  e'  incrementato
          secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma  6,  della
          presente  legge;  ai  consorzi  stabili  di   societa'   di
          professionisti e di societa'  di  ingegneria  si  applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4  e
          5 e di cui all'articolo 253, comma 8. 
              2. Si intendono per: 
                a) societa' di professionisti le societa'  costituite
          esclusivamente tra professionisti iscritti  negli  appositi
          albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero
          nella forma di societa' cooperativa di cui al  capo  I  del
          titolo VI del libro quinto del codice civile, che  eseguono
          studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni
          o  direzioni  dei   lavori,   valutazioni   di   congruita'
          tecnico-economica o studi di  impatto  ambientale.  I  soci
          delle societa' agli effetti previdenziali  sono  assimilati
          ai  professionisti  che  svolgono  l'attivita'   in   forma
          associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa'  si  applica
          il  contributo  integrativo  previsto   dalle   norme   che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della   iscrizione   obbligatoria    al    relativo    albo
          professionale. Detto contributo dovra' essere  versato  pro
          quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli   ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti; 
                b) societa' di ingegneria le societa' di capitali  di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera  a),
          che eseguono studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
              3. Il regolamento stabilisce i requisiti  organizzativi
          e tecnici che devono possedere le societa' di cui al  comma
          2 del presente articolo. 
              4. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione  per  intero,  a  carico  delle   stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
              7.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto affidatario dell'incarico di cui al  comma  6,  lo
          stesso deve essere  espletato  da  professionisti  iscritti
          negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 
              8. Gli affidatari di  incarichi  di  progettazione  non
          possono partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti   o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti. 
              Art. 91. Procedure di affidamento (art.  17,  legge  n.
          109/1994). 
              1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione,  di
          coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  di
          direzione dei lavori, di coordinamento della  sicurezza  in
          fase di esecuzione e di collaudo  nel  rispetto  di  quanto
          disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro si applicano  le  disposizioni  di
          cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
          per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte  III,
          le disposizioni ivi previste. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          esecuzione e di collaudo nel rispetto  di  quanto  disposto
          all'articolo 120, comma 2-bis, di  importo  inferiore  alla
          soglia di cui al comma  1  possono  essere  affidati  dalle
          stazioni  appaltanti,   a   cura   del   responsabile   del
          procedimento, ai soggetti di cui al comma  1,  lettere  d),
          e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto  ad
          almeno  cinque  soggetti,  se  sussistono  in  tale  numero
          aspiranti idonei. 
              3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
          l'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione  per  le   attivita'   relative   alle   indagini
          geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a  rilievi,
          a misurazioni e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di
          elaborati specialistici e di  dettaglio,  con  l'esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica  degli  elaborati   progettuali.   Resta   comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
              4. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono  di
          norma affidate al medesimo soggetto,  pubblico  o  privato,
          salvo  che  in  senso  contrario   sussistano   particolari
          ragioni, accertate dal responsabile  del  procedimento.  In
          tal  caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del   nuovo
          progettista,  dell'attivita'  progettuale   precedentemente
          svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
          di progettazione, fermo  restando  che  l'avvio  di  quello
          esecutivo   resta   sospensivamente    condizionato    alla
          determinazione    delle    stazioni    appaltanti     sulla
          progettazione definitiva. 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee. 
              6. Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita'  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei lavori e  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente  la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
          progettista  e'  consentito  soltanto   ove   espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione. 
              7. I soggetti di  cui  all'articolo  32,  operanti  nei
          settori di cui alla parte III del codice, possono  affidare
          le   progettazioni   nonche'    le    connesse    attivita'
          tecnico-amministrative per lo svolgimento  delle  procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di cui alla citata parte III, direttamente  a  societa'  di
          ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
          siano da essi stessi controllate, purche' almeno  l'ottanta
          per cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata  dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei  lavori,  coordinamento  della
          sicurezza in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato o altre procedure diverse  da  quelle  previste
          dal presente codice. 
              Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la  progettazione
          e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. 
              1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   non   possono
          subordinare la corresponsione dei  compensi  relativi  allo
          svolgimento   della   progettazione   e   delle   attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e  progettista
          incaricato sono previste le condizioni e le  modalita'  per
          il pagamento dei corrispettivi  con  riferimento  a  quanto
          previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
          143,    e     successive     modificazioni.     Ai     fini
          dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio  deve
          ricomprendere tutti i servizi, ivi  compresa  la  direzione
          dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo   stesso
          progettista esterno. 
              2. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture,  determina,  con   proprio
          decreto, le tabelle dei corrispettivi delle  attivita'  che
          possono essere espletate dai soggetti di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste  per
          le categorie professionali interessate. I corrispettivi  di
          cui al comma 3 possono  essere  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento. 
              3. I corrispettivi  delle  attivita'  di  progettazione
          sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
          al  comma  2  stabilisce   ripartendo   in   tre   aliquote
          percentuali la somma delle  aliquote  attualmente  fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i  medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto   sono
          rideterminate le tabelle dei  corrispettivi  a  percentuale
          relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche   in
          relazione ai nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la
          percentuale per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per  le
          attivita' di supporto  di  cui  all'articolo  10,  comma  7
          nonche' le attivita' del  responsabile  di  progetto  e  le
          attivita'  dei  coordinatori  in   materia   di   sicurezza
          introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494.
          Per la  progettazione  preliminare  si  applica  l'aliquota
          fissata per il progetto di  massima  e  per  il  preventivo
          sommario;  per  la  progettazione  definitiva  si   applica
          l'aliquota  fissata  per  il  progetto  esecutivo;  per  la
          progettazione esecutiva si applicano  le  aliquote  fissate
          per il  preventivo  particolareggiato,  per  i  particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti. 
              4. 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti  di  cui  all'articolo  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere. La  corresponsione  dell'incentivo
          e'  disposta  dal   dirigente   preposto   alla   struttura
          competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
          attivita' svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente
          alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
          singolo  dipendente  non  puo'   superare   l'importo   del
          rispettivo trattamento economico complessivo  annuo  lordo;
          le quote parti dell'incentivo corrispondenti a  prestazioni
          non svolte dai medesimi dipendenti, in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri. 
              6. Il trenta  per  cento  della  tariffa  professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque denominato e' ripartito,  con  le  modalita'  e  i
          criteri previsti nel regolamento di cui al comma  5  tra  i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              7. A valere sugli stanziamenti  iscritti  nei  capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni competenti destinano una quota  complessiva
          non  superiore  al  dieci  per  cento  del   totale   degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei  progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui   sia
          riscontrato  il  perdurare  dell'interesse  pubblico   alla
          realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano  per  i
          propri bilanci le regioni e le province  autonome,  qualora
          non vi abbiano gia'  provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le
          province e i loro consorzi. Per  le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              7-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
              Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti  e
          per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994). 
              1. La progettazione in materia di  lavori  pubblici  si
          articola,   nel    rispetto    dei    vincoli    esistenti,
          preventivamente  accertati,  laddove  possibile   fin   dal
          documento preliminare, e dei limiti di spesa  prestabiliti,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da
          assicurare: 
                a) la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative; 
                b)   la   conformita'   alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche; 
                c)  il  soddisfacimento  dei  requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c). 
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze da soddisfare e delle  specifiche  prestazioni  da
          fornire e consiste  in  una  relazione  illustrativa  delle
          ragioni della scelta della soluzione  prospettata  in  base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con riferimento ai profili ambientali  e  all'utilizzo  dei
          materiali  provenienti   dalle   attivita'   di   riuso   e
          riciclaggio,  della  sua  fattibilita'   amministrativa   e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima  approssimazione,  dei  costi,  da   determinare   in
          relazione ai benefici previsti, nonche' in  schemi  grafici
          per l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori  da  realizzare;  il  progetto  preliminare   dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 
              4. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti nel progetto preliminare  e  contiene  tutti  gli
          elementi necessari ai fini del  rilascio  delle  prescritte
          autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso  consiste   in   una
          relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le  scelte
          progettuali, nonche' delle  caratteristiche  dei  materiali
          prescelti e dell'inserimento delle  opere  sul  territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
          caratteristiche   delle   opere,    e    delle    soluzioni
          architettoniche,  delle   superfici   e   dei   volumi   da
          realizzare, compresi quelli per l'individuazione  del  tipo
          di  fondazione;  negli   studi   e   indagini   preliminari
          occorrenti con riguardo alla natura e alle  caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti; in un  disciplinare  descrittivo  degli  elementi
          prestazionali, tecnici ed economici  previsti  in  progetto
          nonche' in un computo metrico estimativo. Gli  studi  e  le
          indagini occorrenti,  quali  quelli  di  tipo  geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 
              5. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da realizzare e il relativo costo previsto  e  deve  essere
          sviluppato ad un livello di definizione tale da  consentire
          che ogni elemento sia identificabile in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. In particolare  il  progetto
          e' costituito dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
          esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti   e   degli
          elaborati  grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi   gli
          eventuali particolari costruttivi, dal capitolato  speciale
          di  appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal   computo
          metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi  unitari.  Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori  studi  e
          indagini,  di  dettaglio  o  di  verifica   delle   ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e  picchettazioni,
          di rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo.  Il
          progetto  esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato   da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti,  i
          tempi e la gradualita' stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5. 
              6. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione. 
              7.  Gli  oneri  inerenti   alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli studi e alle ricerche  connessi,  gli  oneri  relativi
          alla  progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e   di
          coordinamento e dei  piani  generali  di  sicurezza  quando
          previsti ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche atte a definire  gli  elementi  necessari  a
          fornire il progetto esecutivo completo in  ogni  dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti  per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per la  realizzazione  dei  singoli  lavori  negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          stazioni appaltanti. 
              8. I progetti sono redatti in  modo  da  assicurare  il
          coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
          contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
          nel  caso  di  interventi   urbani,   ai   problemi   della
          accessibilita' e della manutenzione degli  impianti  e  dei
          servizi a rete. 
              9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e  delle
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R.  8  giugno
          2001, n. 327. 
              Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di
          servizi e forniture e requisiti dei progettisti. 
              1. Il regolamento stabilisce i livelli  e  i  requisiti
          dei progetti nella  materia  degli  appalti  di  servizi  e
          forniture,  nonche'  i  requisiti   di   partecipazione   e
          qualificazione  dei  progettisti,   in   armonia   con   le
          disposizioni del presente codice. 
              Art.    95.    Verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico in sede di progetto preliminare  (art.  2-ter,
          d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005). 
              1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4,
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le  opere
          sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente
          codice  in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici,  le
          stazioni   appaltanti   trasmettono    al    soprintendente
          territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia
          del progetto preliminare dell'intervento o di uno  stralcio
          di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi  gli
          esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
          secondo quanto disposto dal  regolamento,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi  oneri  si
          provvede ai sensi dell'articolo 93, comma  7  del  presente
          codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
          della documentazione suindicata non e'  richiesta  per  gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
              2. Presso il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
          a  tutti  gli  interessati,  degli  istituti   archeologici
          universitari e dei soggetti in  possesso  della  necessaria
          qualificazione. Con decreto del Ministro per i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  sentita   una   rappresentanza   dei
          dipartimenti  archeologici  universitari,  si  provvede   a
          disciplinare i criteri  per  la  tenuta  di  detto  elenco,
          comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i
          soggetti interessati. 
              3.  Il  soprintendente,  qualora,  sulla   base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere  motivatamente,  entro  il  termine  di  novanta
          giorni dal  ricevimento  del  progetto  preliminare  ovvero
          dello  stralcio  di  cui  al  comma  1,  la  sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  6  e
          seguenti. 
              4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione
          trasmessa, il termine indicato al  comma  3  e'  interrotto
          qualora il soprintendente segnali con modalita'  analitiche
          detta incompletezza alla stazione  appaltante  entro  dieci
          giorni dal ricevimento della  suddetta  documentazione.  In
          caso di documentata esigenza di approfondimenti  istruttori
          il  soprintendente  richiede  le   opportune   integrazioni
          puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione  e
          alle  caratteristiche  dell'intervento  da   realizzare   e
          acquisisce presso la  stazione  appaltante  le  conseguenti
          informazioni. La richiesta di integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine.  Il  soprintendente,   ricevute   le
          integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
          periodo di tempo non trascorso o comunque  almeno  quindici
          giorni,  per  formulare  la  richiesta  di   sottoposizione
          dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96. 
              5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui all'articolo 96 nel termine  di  cui
          al comma 3, ovvero tale procedura  si  concluda  con  esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il Ministero per i  beni  e
          le  attivita'  culturali  procede,   contestualmente   alla
          richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di  avvio
          del   procedimento   di   verifica   o   di   dichiarazione
          dell'interesse culturale ai sensi degli articoli  12  e  13
          del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
              7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari
          previsti dal predetto codice, ivi compresa la  facolta'  di
          prescrivere   l'esecuzione,   a   spese   del   committente
          dell'opera  pubblica,  di   saggi   archeologici.   Restano
          altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
          nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per  le
          zone di interesse archeologico, di  cui  all'articolo  142,
          comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
              Art.   96.    Procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse     archeologico(articoli     2-quater     e
          2-quinquies,  d.l.  n.  63/2005  conv.   nella   legge   n.
          109/2005). 
              1. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico si articola in due  fasi  costituenti  livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione   dei
          documenti integrativi del progetto  di  cui  alle  seguenti
          lettere: 
                a)  prima  fase,  integrativa   della   progettazione
          preliminare: 
                  1) esecuzione di carotaggi; 
                  2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  3)  saggi  archeologici  tali  da  assicurare   una
          sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; 
                b)  seconda  fase,  integrativa  della  progettazione
          definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
          anche in estensione. 
              2. La procedura si  conclude  con  la  redazione  della
          relazione   archeologica    definitiva,    approvata    dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                b) contesti che  non  evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
          in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              3.  Per  l'esecuzione   dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo   il   responsabile    del    procedimento    puo'
          motivatamente  ridurre,  d'intesa  con  la   soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accerta   l'insussistenza    dell'interesse    archeologico
          nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2,  la  soprintendenza  detta   le
          prescrizioni necessarie ad  assicurare  la  conoscenza,  la
          conservazione   e   la    protezione    dei    rinvenimenti
          archeologicamente rilevanti,  salve  le  misure  di  tutela
          eventualmente da adottare ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,   relativamente   a   singoli
          rinvenimenti o al loro  contesto.  Nel  caso  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei
          provvedimenti  di  assoggettamento   a   tutela   dell'area
          interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
          attivita' culturali avvia il procedimento di  dichiarazione
          di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              5. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. 
              6. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture, sono stabilite linee guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al presente articolo. 
              7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
          presente articolo, il direttore  regionale  competente  per
          territorio  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo  95,  stipula   un   apposito   accordo   con
          l'amministrazione appaltante per disciplinare le  forme  di
          coordinamento e di collaborazione con il  responsabile  del
          procedimento  e   con   gli   uffici   dell'amministrazione
          procedente.   Nell'accordo   le   amministrazioni   possono
          graduare la complessita' della procedura di cui al presente
          articolo, in ragione della  tipologia  e  dell'entita'  dei
          lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e  i  contenuti
          del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
          documentazione   e   di    divulgazione    dei    risultati
          dell'indagine,  mediante   l'informatizzazione   dei   dati
          raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              8. Le Regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
          competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
          dai commi che precedono del presente articolo. 
              9. Alle finalita' di cui all'articolo 95  e  dei  commi
          che precedono del presente articolo le Province autonome di
          Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
          previste dallo statuto speciale e dalle relative  norme  di
          attuazione. 
 
                                  Sezione II 
 
 
          Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini
                         urbanistici ed espropriativi. 
 
              Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti. 
              1.  L'approvazione  dei   progetti   da   parte   delle
          amministrazioni viene effettuata in conformita' alle  norme
          dettate  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   alle
          disposizioni statali e regionali che regolano  la  materia.
          Si applicano le disposizioni in materia  di  conferenza  di
          servizi dettate dagli  articoli  14-bis  e  seguenti  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  hanno   facolta'   di
          sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti  un
          livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a  quanto
          previsto dalla normativa di cui al  comma  1,  al  fine  di
          ottenere anche le  approvazioni  proprie  delle  precedenti
          fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione  di
          pubblica utilita' di cui agli articoli 12  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche
          quando l'autorita'  espropriante  approva  a  tal  fine  il
          progetto  esecutivo  dell'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita'. 
              Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini
          urbanistici ed espropriativi (artt. 14, comma 13, e 38-bis,
          legge n. 109/1994). 
              1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono  gli
          effetti dell'approvazione dei progetti ai fini  urbanistici
          ed espropriativi. 
              2.  Al  fine  di   accelerare   la   realizzazione   di
          infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a
          migliorare la  qualita'  dell'aria  e  dell'ambiente  nelle
          citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
          consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
          gli effetti. 
 
                                  Sezione III 
 
 
                           Concorsi di progettazione 
 
              Art. 99. Ambito di applicazione  e  oggetto  (art.  67,
          direttiva 2004/18; art. 59, commi  3,  4,  5,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999). 
              1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo  la
          presente sezione: 
                a)  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  designate
          nell'allegato IV come  autorita'  governative  centrali,  a
          partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro; 
                b)   dalle   stazioni   appaltanti   non    designate
          nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o  superiore
          a 211.000 euro; 
                c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da  una
          soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di
          progettazione hanno per oggetto servizi della  categoria  8
          dell'allegato II  A,  servizi  di  telecomunicazioni  della
          categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di
          riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati
          nell'allegato II B. 
              2. La presente sezione si applica: 
                a) ai concorsi di progettazione indetti nel  contesto
          di una procedura di aggiudicazione di appalti  pubblici  di
          servizi; 
                b) ai concorsi di progettazione che  prevedono  premi
          di partecipazione o versamenti a favore  dei  partecipanti.
          Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» e'  il  valore
          stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi,
          compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti
          ai partecipanti. Nel  caso  di  cui  alla  lettera  b),  la
          «soglia» e' il valore complessivo dei  premi  e  pagamenti,
          compreso il valore stimato al netto  dell'IVA  dell'appalto
          pubblico di servizi  che  potrebbe  essere  successivamente
          aggiudicato, qualora la  stazione  appaltante  non  escluda
          tale aggiudicazione nel bando di concorso. 
              3. Nel concorso di progettazione  relativo  al  settore
          dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente  progetti
          o piani con livello di approfondimento pari a quello di  un
          progetto preliminare, salvo quanto  disposto  dall'articolo
          109. Qualora  il  concorso  di  progettazione  riguardi  un
          intervento da realizzarsi con il sistema della  concessione
          di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche  la
          redazione di uno studio economico finanziario  per  la  sua
          costruzione e gestione. 
              4. L'ammontare del premio da assegnare al  vincitore  e
          delle somme  da  assegnare  agli  altri  progetti  ritenuti
          meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti  dal
          regolamento. 
              5. Con il pagamento del premio le  stazioni  appaltanti
          acquistano  la  proprieta'  del  progetto   vincitore.   Al
          vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei  requisiti
          previsti dal bando, possono essere affidati  con  procedura
          negoziata   senza   bando   i   successivi    livelli    di
          progettazione.   Tale   possibilita'    e    il    relativo
          corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. 
              Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi  (art.  68,
          direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17). 
              1. Le  norme  di  cui  alla  presente  sezione  non  si
          applicano: 
                a)  ai  concorsi  di  progettazione   indetti   nelle
          circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati
          o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti
          aggiudicati in base a norme internazionali), 22  (contratti
          esclusi nel settore delle telecomunicazioni); 
                b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
          merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma
          1, sia stata stabilita da una decisione della  Commissione,
          o  il   suddetto   comma   sia   considerato   applicabile,
          conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo; 
                c) ai concorsi di progettazione  di  servizi  di  cui
          alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni  appaltanti
          che esercitano una o  piu'  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di
          tali attivita'. 
              Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai
          concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18). 
              1.  L'ammissione  dei  partecipanti  ai   concorsi   di
          progettazione non puo' essere limitata: 
                a) al territorio di un solo  Stato  membro  o  a  una
          parte di esso; 
                b) per il fatto che, secondo  la  legislazione  dello
          Stato membro in cui si svolge il concorso,  i  partecipanti
          debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 
              2.  Sono  ammessi  a   partecipare   ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo
          90, comma 1, lettere d),  e),  f),  f-bis),  g)  e  h).  Il
          regolamento  stabilisce  i  requisiti  dei  concorrenti  ai
          concorsi di progettazione per servizi e forniture. 
              Art. 102. Bandi e avvisi (art. 69, direttiva 2004/18). 
              1. Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  indire  un
          concorso di  progettazione  rendono  nota  tale  intenzione
          mediante un bando di concorso. 
              2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso
          di progettazione inviano un avviso in merito  ai  risultati
          del concorso in conformita' all'articolo 66 e devono essere
          in grado di  comprovare  la  data  di  invio.  Le  stazioni
          appaltanti  hanno  la  facolta'  di  non   procedere   alla
          pubblicazione       delle       informazioni       relative
          all'aggiudicazione di  concorsi  di  progettazione  la  cui
          divulgazione  ostacoli  l'applicazione  della  legge,   sia
          contraria all'interesse pubblico, pregiudichi  i  legittimi
          interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure
          possa recare  pregiudizio  alla  concorrenza  leale  tra  i
          prestatori di servizi. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti   possono   applicare   le
          disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15. 
              Art. 103. Redazione e modalita'  di  pubblicazione  dei
          bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di  progettazione
          (art. 70, direttiva 2004/18). 
              1. I  bandi  e  gli  avvisi  di  cui  all'articolo  102
          contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D,  in
          base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. 
              2. Detti bandi e avvisi sono  pubblicati  conformemente
          all'articolo 66, commi 2 e seguenti. 
              Art. 104. Mezzi di comunicazione  (art.  71,  direttiva
          2004/18). 
              1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a  tutte
          le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 
              2. Le comunicazioni, gli scambi  e  l'archiviazione  di
          informazioni  sono  realizzati   in   modo   da   garantire
          l'integrita'  dei  dati  e  la  riservatezza  di  qualsiasi
          informazione trasmessa dai partecipanti al  concorso  e  da
          non consentire alla commissione  giudicatrice  di  prendere
          visione del contenuto dei piani e dei progetti prima  della
          scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 
              3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani  e
          dei progetti si applicano le seguenti regole: 
                a)  le   informazioni   concernenti   le   specifiche
          necessarie alla presentazione di piani e progetti  per  via
          elettronica, e ivi compresa  la  cifratura,  devono  essere
          messe  a  disposizione  degli   interessati.   Inoltre,   i
          dispositivi  di  ricezione  elettronica  dei  piani  e  dei
          progetti devono essere conformi ai requisiti  dell'allegato
          XII, nel rispetto,  altresi',  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti  tenute  alla
          sua osservanza; 
                b) per la prestazione dei servizi  di  certificazione
          in relazione ai dispositivi elettronici della  lettera  a),
          si applicano le norme sui certificatori qualificati  e  sul
          sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              Art. 105. Selezione dei concorrenti (art. 72, direttiva
          2004/18). 
              In vigore dal 1 luglio 2006. 
              1. Nell'espletamento dei concorsi di  progettazione  le
          stazioni  appaltanti  applicano  procedure  conformi   alle
          disposizioni della parte II del presente codice. 
              2. Nel caso in cui ai  concorsi  di  progettazione  sia
          ammessa  la  partecipazione  di  un  numero   limitato   di
          partecipanti, le stazioni appaltanti  stabiliscono  criteri
          di selezione  chiari  e  non  discriminatori.  Al  fine  di
          garantire di garantire un'effettiva concorrenza  il  numero
          di  candidati  invitati  a  partecipare  non  puo'   essere
          inferiore a dieci. 
              Art. 106. Composizione della  commissione  giudicatrice
          (art. 73, direttiva 2004/18). 
              1.  Alla  commissione  giudicatrice  si  applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  84,  nei   limiti   di
          compatibilita'. 
              2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e'
          richiesta una particolare qualifica  professionale,  almeno
          un terzo dei membri della  commissione  deve  possedere  la
          stessa qualifica o una qualifica equivalente. 
              Art.  107.  Decisioni  della  commissione  giudicatrice
          (art. 74, direttiva 2004/18). 
              1. La commissione giudicatrice opera con  autonomia  di
          giudizio ed esamina i piani e  i  progetti  presentati  dai
          candidati in forma anonima  e  unicamente  sulla  base  dei
          criteri specificati  nel  bando  di  concorso.  L'anonimato
          dev'essere rispettato  sino  alla  conclusione  dei  lavori
          della commissione, salvo il disposto del comma 3. 
              2. La commissione redige un  verbale,  sottoscritto  da
          tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte
          effettuate in ordine ai  meriti  di  ciascun  progetto,  le
          osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari  al
          fine di dare conto delle valutazioni finali. 
              3. I candidati possono essere invitati, se  necessario,
          a rispondere a quesiti che la commissione  giudicatrice  ha
          indicato  nel  processo  verbale  allo  scopo  di  chiarire
          qualsivoglia aspetto dei progetti. E'  redatto  un  verbale
          completo  del  dialogo  tra  i  membri  della   commissione
          giudicatrice e i candidati. 
              Art. 108.  Concorso  di  idee  (art.  57,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999). 
              1.   Le   norme   della   presente   sezione    trovano
          applicazione, nei limiti  della  compatibilita',  anche  ai
          concorsi  di  idee  finalizzati  all'acquisizione  di   una
          proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un
          congruo premio. 
              2. Sono ammessi  al  concorso  di  idee,  oltre  che  i
          soggetti ammessi ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i
          lavoratori  subordinati   abilitati   all'esercizio   della
          professione e iscritti  al  relativo  ordine  professionale
          secondo  l'ordinamento  nazionale  di   appartenenza,   nel
          rispetto delle norme che regolano il rapporto  di  impiego,
          con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
          bandisce il concorso. 
              3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
          forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
          lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
          livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
          preliminare. Il termine  di  presentazione  della  proposta
          deve  essere  stabilito  in  relazione   all'importanza   e
          complessita'  del  tema  e  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 
              4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o  ai
          soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
              5.  L'idea  o  le  idee  premiate  sono  acquisite   in
          proprieta' dalla stazione appaltante  e,  previa  eventuale
          definizione degli assetti tecnici, possono essere  poste  a
          base di un concorso di progettazione o  di  un  appalto  di
          servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi  a
          partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei  relativi
          requisiti soggettivi. 
              6. La stazione appaltante puo'  affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di   capacita'   tecnico-professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare. 
              Art. 109. Concorsi in due gradi(art. 59, commi 6  e  7,
          decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). 
              1. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita'  la   stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in due  gradi.  La  seconda  fase,  avente  ad  oggetto  la
          presentazione del progetto preliminare,  si  svolge  tra  i
          soggetti individuati attraverso la valutazione di  proposte
          di idee presentate nella prima  fase  e  selezionate  senza
          formazione di  graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di
          premi. Al  vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione definitiva  ed  esecutiva  a  condizione  che
          detta  possibilita'  e  il  relativo  corrispettivo   siano
          previsti nel bando. 
              2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
          possono procedere all'esperimento di  un  concorso  in  due
          gradi, il primo avente ad oggetto la  presentazione  di  un
          progetto preliminare e il  secondo  avente  ad  oggetto  la
          presentazione di un  progetto  definitivo.  Il  bando  puo'
          altresi'  prevedere  l'affidamento  diretto   dell'incarico
          relativo alla  progettazione  definitiva  al  soggetto  che
          abbia presentato il migliore progetto preliminare. 
              Art. 110. Concorsi sotto soglia. 
              1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee  di
          importo inferiore alla  soglia  comunitaria  devono  essere
          espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
          trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione  e
          proporzionalita' con la procedura di cui  all'articolo  57,
          comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel
          regolamento  di  cui  all'articolo  5   sono   dettate   le
          disposizioni volte ad assicurare l'adeguata  partecipazione
          di giovani professionisti. 
 
                                  Sezione IV 
 
 
                   Garanzie e verifiche della progettazione 
 
              Art. 111. Garanzie che devono  prestare  i  progettisti
          (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994). 
              1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o  i
          progettisti incaricati della progettazione posta a base  di
          gara e in ogni caso della  progettazione  esecutiva  devono
          essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente
          del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo,
          di una polizza di responsabilita' civile professionale  per
          i rischi derivanti dallo  svolgimento  delle  attivita'  di
          propria competenza, per tutta la durata dei lavori  e  sino
          alla  data  di  emissione  del  certificato   di   collaudo
          provvisorio. La polizza del progettista o  dei  progettisti
          deve coprire, oltre  alle  nuove  spese  di  progettazione,
          anche i maggiori costi  che  la  stazione  appaltante  deve
          sopportare per le varianti di cui all'articolo  132,  comma
          1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
          garanzia e' prestata per un massimale non inferiore  al  10
          per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
          di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore  alla
          soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),  IVA
          esclusa, e per un massimale non inferiore al 20  per  cento
          dell'importo dei lavori progettati,  con  il  limite  di  2
          milioni e 500 mila euro,  per  lavori  di  importo  pari  o
          superiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da  parte
          dei  progettisti  della  polizza  di  garanzia  esonera  le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale. 
              2. Nei contratti relativi a  servizi  o  forniture,  di
          importo  pari  o  superiore  a  un  milione  di  euro,   il
          regolamento disciplina la garanzia che  devono  prestare  i
          progettisti, nel rispetto del comma  1,  nei  limiti  della
          compatibilita'. 
              Art.   112.   Verifica   della   progettazione    prima
          dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge  n.
          109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994). 
              1.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le   stazioni
          appaltanti verificano,  nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti nel regolamento, la rispondenza  degli  elaborati
          progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1  e
          2, e la loro conformita' alla normativa vigente. 
              2. Nei contratti aventi ad oggetto la  sola  esecuzione
          dei lavori, la verifica di cui al comma 1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento.  Nei  contratti
          aventi  ad  oggetto   l'esecuzione   e   la   progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva  ed  esecutiva,   la   verifica   del   progetto
          preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della
          stazione appaltante hanno  luogo  prima  dell'inizio  delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti  dall'offerente  hanno  luogo   prima   dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'. 
              4.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              4-bis.  Il  soggetto   incaricato   dell'attivita'   di
          verifica deve essere munito,  dalla  data  di  accettazione
          dell'incarico, di una  polizza  di  responsabilita'  civile
          professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad  errori
          od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di  verifica,
          avente le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico  per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso    all'interno     del     quadro     economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere entro la data di validazione  del  progetto.  Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno. 
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
                a) per i lavori di importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
                c). 
              6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili. 
              Art. 112-bis. Consultazione preliminare per i lavori di
          importo superiore a 20 milioni di euro. 
              1. Per i lavori di importo a base di gara  superiore  a
          20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta
          di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano
          nel bando che sul progetto a base di gara  e'  indetta  una
          consultazione preliminare,  garantendo  il  contraddittorio
          tra le parti.". Il decreto del Presidente della  Repubblica
          5 ottobre  2010,  n.  207  (Regolamento  di  esecuzione  ed
          attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
          recante «Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE»), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          10 dicembre 2010, n. 288, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.1,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),   come   modificato
          dall'articolo 5 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate 
              1. (Omissis).; 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. - 4. - 5. - 6.- 7. - 8. (Omissis).". 
              Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012,
          n.140 (Regolamento recante la determinazione dei  parametri
          per la liquidazione da parte di un  organo  giurisdizionale
          dei compensi per le professioni regolarmente  vigilate  dal
          Ministero della giustizia, ai  sensi  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e'  stato
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis).; 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4. ter. (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per  il  capo  IV,  titolo  I,  parte  II  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.163,  vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo dell'ultimo periodo dell'articolo 9
          del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.1,  citato   alle
          premesse: 
              "Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate. 
              1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).; 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".