DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 6-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15 (L) 
          (( (Disposizioni sulla redazione del progetto) )) 
 
  ((1.  Per  le  operazioni  planimetriche  e  le  altre   operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento  urbanistico
generale,  di  una  sua  variante  o  di  un  atto  avente  efficacia
equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche  e
per la progettazione di opere pubbliche e  di  pubblica  utilita',  i
tecnici incaricati, anche  privati,  possono  essere  autorizzati  ad
introdursi nell'area interessata. (L) 
  2. Chiunque chieda il  rilascio  della  autorizzazione  deve  darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili  o  lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento,   al
proprietario  del  bene,  nonche'  al  suo  possessore,  se   risulti
conosciuto. L'autorita'  espropriante  tiene  conto  delle  eventuali
osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere  la
richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori  dieci  giorni
dalla data in cui e' stata notificata o comunicata  la  richiesta  di
introdursi nella altrui proprieta'. (L) 
  3.  L'autorizzazione  indica  i  nomi  delle  persone  che  possono
introdursi nell'altrui  proprieta'  ed  e'  notificata  o  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno  sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L) 
  4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere  alle
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L) 
  5. L'autorizzazione di cui al comma  1  si  estende  alle  ricerche
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla  bonifica  dei
siti inquinati. Le ricerche  archeologiche  sono  compiute  sotto  la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano  la  tempestiva
programmazione delle ricerche ed il  rispetto  della  medesima,  allo
scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L) ))