DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31
                              Consorzi

  1.  Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi
e  l'esercizio  associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114,  in  quanto  compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
  2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a maggioranza
assoluta  dei  componenti  una convenzione ai sensi dell'articolo 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
  3.  In  particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze  degli  organi  consortili coerentemente a quanto disposto
dai  commi  8,  9  e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2,
lettera  m),  e  prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti  fondamentali  del  consorzio;  lo  statuto, in conformita' alla
convenzione,  deve  disciplinare  l'organizzazione,  la  nomina  e le
funzioni degli organi consortili.
  4.  Salvo  quanto  previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi,  ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali   anche  enti  diversi  dagli  enti  locali,  l'assemblea  del
consorzio  e'  composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona  del  sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con  responsabilita'  pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
  5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
  7.  In  caso  di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
puo'   prevedere   la   costituzione   di  consorzi  obbligatori  per
l'esercizio  di  determinate  funzioni  e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
  8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita' (( di cui all'articolo
113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.