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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1 marzo 2012, n. 71

Modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010. (12G0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2012)
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Testo in vigore dal: 19-6-2012
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
   Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento sulla contabilita' generale dello Stato; 
  Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987; 
  Vista la legge n. 23 agosto 1988, n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita' del Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante   norme   sul
procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; 
  Vista la legge 14  maggio  2005,  n.  80,  che  ha  convertito  con
modificazioni  il  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,   recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo  sviluppo
economico, sociale e territoriale, ed in  particolare  l'articolo  1,
commi 15-bis e seguenti; 
  Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con  il
quale  sono  state  definite  disposizioni  per  la  definizione  dei
procedimenti  amministrativi  di  rendicontazione  e  controllo   dei
finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,
sino al 31 dicembre 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, recante regolamento  in  materia  di  autonomia  gestionale  e
finanziaria  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici
consolari, ed in particolare l'articolo 25; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione
dei  fondi  dell'Amministrazione   degli   Affari   Esteri   per   la
cooperazione allo sviluppo; 
  Visto l'articolo 11, comma 6  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento  dei  controlli  di
regolarita' amministrativo contabile, ai sensi del quale  sono  fatte
salve le  speciali  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di
controllo successivo; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'articolo 1  della
legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni  in  tema
di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di  provvedere  alle
spese  per  interventi,  progetti,  programmi  di  cooperazione  allo
sviluppo; 
  Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1º  gennaio  2011,
sono basate sulla riferibilita' dei rendiconti ai singoli  interventi
di   cooperazione,   nonche'   sui   principi   della   dimostrazione
dell'effettiva realizzazione  dell'intervento  e  del  raggiungimento
degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi  contabili
finali; 
  Considerato che l'applicazione agli interventi di cooperazione allo
sviluppo dell'ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al
formarsi di un ingente  arretrato,  a  motivo  delle  difficolta'  di
ricostruire lo sviluppo amministrativo  e  contabile  di  interventi,
progetti o programmi che hanno interessato, in  aree  critiche,  piu'
esercizi finanziari; 
  Considerato che la legge n. 149/2010  si  prefigge  di  evitare  la
contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il  novellato
articolo  15-quinquies  della  legge  n.  80/2005  prevede  che   con
regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e della finanze, sono  stabilite  modalita'
di armonizzazione del regime giuridico  delle  rendicontazioni  degli
interventi,  progetti  o  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo
conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010; 
  Considerato che tale armonizzazione  deve  consistere,  sulla  base
delle prescrizioni di  legge,  nel  trasferimento  dei  principi  che
permeano il nuovo regime giuridico  delle  rendicontazioni  anche  ai
rendiconti relativi agli interventi, progetti  o  programmi  conclusi
negli esercizi finanziari sino  al  2010,  con  gli  obiettivi  della
semplificazione non disgiunta dalla effettivita' dei controlli  sulle
spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione
dei risultati conseguiti; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 novembre 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 28 novembre 2011; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Nel  quadro  dell'armonizzazione  di  cui  in  premessa,   alla
rendicontazione   delle   spese   sostenute   dalle    rappresentanze
diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione  dei
programmi di cooperazione conclusi entro  il  2010  si  applicano  le
disposizioni del presente regolamento. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  Regio  Decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   (
          Disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale  dello  Stato)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. 
              Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827  (  Regolamento
          sulla contabilita'  generale  dello  Stato)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O. 
              La legge 26 febbraio  1987,  n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  Via  di
          sviluppo)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   28
          febbraio 1987, n. 49, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1988, n. 177 (Regolamento  di  esecuzione  della  legge  n.
          49/1987) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  3  giugno
          1988, n. 129, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.
          214, S.O: 
              "Art. 17 (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi) 
              e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1990,
          n. 192 
              La legge  14  gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia di giurisdizione e di  controllo  della  Corte  dei
          Conti) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio
          1994, n. 10. 
              Si riporta l'articolo 1, commi 15 bis e seguenti  della
          legge  14  maggio  2005,  n.  80,  che  ha  convertito  con
          modificazioni il  decreto  legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          recante  disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano  di
          azione per lo sviluppo economico, sociale  e  territoriale.
          Deleghe al Governo per la modifica del codice di  procedura
          civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato
          nonche' per la  riforma  organica  della  disciplina  delle
          procedure concorsuali, 
              e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n.  111,
          S.O.: 
              "Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
          contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione  del
          sistema produttivo). 
              (Omissis). 
              15-bis. I fondi di cui all'articolo 25,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,  sono  accreditati  alle
          rappresentanze diplomatiche, per le finalita'  della  legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e per  gli  adempimenti  derivanti
          dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla   base   di
          interventi, progetti o programmi,  corredati  dei  relativi
          documenti analitici  dei  costi  e  delle  voci  di  spesa,
          approvati dagli organi deliberanti. 
              15-ter A decorrere dall'esercizio finanziario 2011,  le
          somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di
          specifici interventi, progetti o programmi  possono  essere
          temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede
          all'estero,  per  spese  di  analoga  natura  derivanti  da
          obbligazioni giuridicamente perfezionate, in  attesa  della
          definizione delle procedure  di  accredito  del  successivo
          ordine di rimessa valutaria. All'atto della  ricezione  dei
          nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro
          l'anno di  riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione
          contabile della cassa temporaneamente utilizzata 
              15-quater Le erogazioni successive  a  quella  iniziale
          sono condizionate al rilascio di un'attestazione  da  parte
          del  capo  missione  sullo  stato  di  realizzazione  degli
          interventi, progetti o  programmi.  Entro  sessanta  giorni
          dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio   finanziario,   il
          funzionario delegato presenta  una  relazione  sullo  stato
          dell'intervento, progetto o programma,  accompagnata  dalla
          distinta  delle  spese  sostenute   nell'esercizio.   Entro
          novanta giorni dalla  conclusione  di  ciascun  intervento,
          progetto  o  programma,  il  funzionario   delegato   versa
          all'erario le eventuali economie e presenta  ai  competenti
          uffici    dell'Amministrazione    degli    affari    esteri
          l'attestazione  di  tale  versamento,  la   rendicontazione
          finale, corredata della documentazione  di  spesa,  nonche'
          una   relazione   attestante   l'effettiva    realizzazione
          dell'intervento, progetto o programma e  il  raggiungimento
          degli obiettivi prefissati. In caso di  avvicendamento  tra
          funzionari delegati, la rendicontazione e' resa a cura  del
          funzionario delegato in carica,  sulla  base  di  specifici
          passaggi di consegne; i relativi verbali sono  allegati  al
          rendiconto e,  in  caso  di  oggettiva  impossibilita',  al
          rendiconto e'  allegata  una  specifica  dichiarazione  del
          medesimo funzionario in carica, attestante le  ragioni  del
          mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali  casi,  ciascun
          funzionario delegato e' comunque responsabile per gli  atti
          di spesa della propria gestione. 
              15-quinquies Con regolamento emanato  con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di    armonizzazione    del    regime    giuridico    delle
          rendicontazioni degli interventi, progetti o  programmi  di
          cooperazione  allo   sviluppo   conclusi   negli   esercizi
          finanziari fino all'anno 2010. 
              15-sexies. Per la  realizzazione  degli  interventi  di
          emergenza di cui all'articolo 11 della  legge  26  febbraio
          1987, n. 49, e  successive  modificazioni,  mediante  fondi
          accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  il   capo
          missione puo' stipulare convenzioni con  le  organizzazioni
          non governative che operano localmente. La  congruita'  dei
          tassi  di  interesse  applicati  dalle  organizzazioni  non
          governative  per   la   realizzazione   di   programmi   di
          microcredito e' attestata  dal  capo  della  rappresentanza
          diplomatica. 
              15-septies. Per le spese di funzionamento delle  unita'
          tecniche di cui all'articolo 13, comma 5,  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  nelle  more  dell'accredito  della
          successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato  puo'
          temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
          disponibili, ove cio' sia indispensabile per assicurare  la
          continuita' dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi
          accreditati, e comunque improrogabilmente entro  l'anno  di
          riferimento,  e'  obbligatoria  la  sistemazione  contabile
          della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di  cui  al
          presente comma sono accreditati  dalla  Direzione  generale
          per la  cooperazione  allo  sviluppo  del  Ministero  degli
          affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.   54
          (Regolamento  recante  norme  in   materia   di   autonomia
          gestionale e finanziaria delle rappresentanze  diplomatiche
          e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli
          affari esteri, a  norma  dell'articolo  6  della  legge  18
          giugno 2009, n. 699, Pubblicato nella Gazz. Uff. 13  aprile
          2010, n. 85: 
              "Art. 25 (Erogazione di spese su  aperture  di  credito
          per attivita' di cooperazione allo sviluppo). - 1. Le somme
          assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni
          dello Stato al titolare  dell'ufficio  all'estero  mediante
          aperture di credito  per  attivita'  di  cooperazione  allo
          sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  sono
          gestite e rendicontate  secondo  la  normativa  vigente  in
          materia di contabilita' generale dello Stato. 
              2. Le  entrate  e  le  uscite  ad  esse  relative  sono
          iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in  una  voce
          specifica delle partite di giro. 
              3. Le  somme  di  cui  al  comma  1  sono  giustificate
          mediante rendiconti, predisposti sulla base degli  appositi
          registri e da  trasmettersi  entro  sessanta  giorni  dalla
          chiusura del periodo da rendicontare ai  competenti  uffici
          del  Ministero,  dandone  comunicazione,   anche   mediante
          evidenze informatiche  all'ufficio  centrale  del  bilancio
          presso il Ministero degli affari esteri ed alla  Corte  dei
          conti.  In  caso  di  ritardo   nella   presentazione   dei
          rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo
          e' passibile delle penalita' previste dall'articolo 60  del
          regio  decreto  18  novembre   1923,   n.   2440,   nonche'
          dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367. 
              4. I rendiconti  di  cui  al  comma  3  sono  resi  dal
          titolare   dell'ufficio   all'estero,   nella   veste    di
          funzionario  delegato,  che   si   avvale   per   la   loro
          predisposizione     del     personale      del      settore
          amministrativo-contabile.   Ad   essi   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.". 
              La  legge  13  agosto  2010,   n.   149   (   Modifiche
          all'articolo 1 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, e agli articoli 11 e  13  della  legge  26  febbraio
          1987,  n.   49,   concernenti   la   gestione   dei   fondi
          dell'Amministrazione   degli   affari   esteri    per    la
          cooperazione allo sviluppo) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 settembre 2010, n. 212. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123  (Riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'articolo 49  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196), pubblicato nella Gazz. Uff. 3  agosto  2011,
          n. 179: 
              «Art. 11 (Atti sottoposti  al  controllo  successivo  e
          soggetti obbligati). 
              (Omissis). 
              6.  Sono  fatte  salve  le  diverse   attribuzioni   di
          competenza territoriale  dettate  da  specifiche  leggi  di
          settore, nonche' tutte le speciali  disposizioni  normative
          vigenti in materia di controllo successivo.».