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LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal:  29-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

(Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)
1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.
2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unità tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 è stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.