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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1 marzo 2012, n. 71

Modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010. (12G0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-6-2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987;
Vista la legge n. 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'articolo 1, commi 15-bis e seguenti;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con il quale sono state definite disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ed in particolare l'articolo 25;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione dei fondi dell'Amministrazione degli Affari Esteri per la cooperazione allo sviluppo;
Visto l'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento dei controlli di regolarità amministrativo contabile, ai sensi del quale sono fatte salve le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo;
Considerato che l'articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni in tema di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di provvedere alle spese per interventi, progetti, programmi di cooperazione allo sviluppo;
Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1º gennaio 2011, sono basate sulla riferibilità dei rendiconti ai singoli interventi di cooperazione, nonché sui principi della dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'intervento e del raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi contabili finali;
Considerato che l'applicazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo dell'ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al formarsi di un ingente arretrato, a motivo delle difficoltà di ricostruire lo sviluppo amministrativo e contabile di interventi, progetti o programmi che hanno interessato, in aree critiche, più esercizi finanziari;
Considerato che la legge n. 149/2010 si prefigge di evitare la contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il novellato articolo 15-quinquies della legge n. 80/2005 prevede che con regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, sono stabilite modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010;
Considerato che tale armonizzazione deve consistere, sulla base delle prescrizioni di legge, nel trasferimento dei principi che permeano il nuovo regime giuridico delle rendicontazioni anche ai rendiconti relativi agli interventi, progetti o programmi conclusi negli esercizi finanziari sino al 2010, con gli obiettivi della semplificazione non disgiunta dalla effettività dei controlli sulle spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione dei risultati conseguiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Nel quadro dell'armonizzazione di cui in premessa, alla rendicontazione delle spese sostenute dalle rappresentanze diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei programmi di cooperazione conclusi entro il 2010 si applicano le disposizioni del presente regolamento.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ( Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ( Regolamento sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192
La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
Si riporta l'articolo 1, commi 15 bis e seguenti della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali,
è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111, S.O.:
"Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
(Omissis).
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata
15-quater Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.
15-quinquies Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 699, Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2010, n. 85:
"Art. 25 (Erogazione di spese su aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo). - 1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.
3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo è passibile delle penalità previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.".
La legge 13 agosto 2010, n. 149 ( Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2010, n. 212.
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 179:
«Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati).
(Omissis).
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonché tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.».