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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54

Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/04/2010, n. 87 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021)
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Testo in vigore dal:  29-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

Erogazione di spese su aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo
1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.
3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo è passibile delle penalità previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 è stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.