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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26

Regolamento riguardante le modalità di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). (12G0043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012
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Testo in vigore dal: 7-4-2012
 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13,
14 e 15, che recano disposizioni  per  l'accesso  e  la  costituzione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e  il  funzionamento
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e  il  funzionamento
della banca dati SIOPE; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3,  che  prevede  che  la
comunicazione da parte di un soggetto  pubblico  ad  altri  soggetti,
pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista  da  una  norma  di
legge o di regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale)  e,  in  particolare,  l'articolo  50,
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al
Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del
costitutore di una banca dati; 
  Considerata, a  fronte  delle  numerose  richieste  di  accesso  ai
contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici
che privati, la necessita' di definire le modalita' di  consultazione
e cessione dei  dati  SIOPE,  al  fine  di  consentire  alle  singole
amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli  di
altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione  delle  procedure
piu'  congrue  ed  efficaci  ad  attuare   forme   di   autocontrollo
gestionale; 
  Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte  le  Amministrazioni
pubbliche  una  base  informativa  di  finanza  pubblica   comune   e
condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale  e  per
la predisposizione delle manovre di bilancio; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere  favorevole
nella seduta del 29 aprile 2009; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009; 
  Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato -  Sezione
consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Gestione del SIOPE 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e' il titolare  dei  dati  conservati
nel SIOPE. 
  2. La Banca d'Italia e'  responsabile  della  gestione  e  sviluppo
della banca dati, del trattamento dei dati  conservati  nel  SIOPE  e
provvede  all'attivita'  necessaria  a  consentire   l'accesso   alle
informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni  previste
dal  presente  regolamento  e  sulla  base  delle   indicazioni   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato non risponde delle  analisi  e  delle
elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 13, 14 e 15 della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 6. Accesso alle  banche  dati  e  pubblicita'  di
          elementi informativi 
              1. Ai fini del  controllo  parlamentare  sulla  finanza
          pubblica, anche di settore, la Camera  dei  deputati  e  il
          Senato  della  Repubblica  hanno  accesso,  sulla  base  di
          apposite intese, alle  banche  dati  delle  amministrazioni
          pubbliche e ad ogni  altra  fonte  informativa  gestita  da
          soggetti pubblici rilevante ai  fini  del  controllo  della
          finanza pubblica. 
              2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono pubblicati,  in  formato  elettronico  elaborabile,  i
          disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33
          e 35 con i rispettivi allegati. 
              3. I decreti di  variazione  al  bilancio  adottati  in
          conseguenza dell'approvazione di provvedimenti  legislativi
          sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
          e delle finanze, il giorno successivo a quello  della  loro
          registrazione da parte della Corte dei conti. 
              4. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
          proprie  delibere  entro  dieci  giorni  dalla  data  della
          registrazione da parte della Corte dei  conti  ovvero,  ove
          questa non sia prevista,  entro  dieci  giorni  dalla  data
          della loro adozione." 
               "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati." 
               "Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici 
              1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
              a)  consolidare  le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
              b)  valutare  la  coerenza   della   evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
              c)  monitorare  gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
              d) effettuare, tramite i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza» di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
              e)  consentire   l'accesso   e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  trasmette  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta  alle
          Camere una relazione sul conto consolidato di  cassa  delle
          amministrazioni pubbliche,  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno,  evidenziando  l'eventuale  aggiornamento  delle
          stime secondo  l'articolazione  per  sottosettori  prevista
          all'articolo  10,  comma  3,  lettera  b),  nonche'   sulla
          consistenza del debito pubblico.  La  relazione  presentata
          entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento  della  stima
          annuale   del   conto   consolidato    di    cassa    delle
          amministrazioni  pubbliche  e  delle  relative   forme   di
          copertura. Nella relazione sono anche esposte  informazioni
          sulla consistenza  dei  residui  alla  fine  dell'esercizio
          precedente del bilancio dello Stato, sulla  loro  struttura
          per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale  del  loro
          processo  di  smaltimento,  in  base  alla  classificazione
          economica e funzionale. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6." 
              "Art. 15. Disposizioni speciali e  transitorie  per  il
          monitoraggio dei conti pubblici 
              1. Nelle more della realizzazione della banca  dati  di
          cui all'articolo 13, per le  finalita'  di  monitoraggio  e
          controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche,
          nonche' gli altri enti e societa' per i quali  e'  comunque
          previsto   l'invio   dei   bilanci   alle   amministrazioni
          vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria
          generale dello  Stato  dei  dati  relativi  ai  bilanci  di
          previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi,
          nonche' di tutte le informazioni necessarie alle  verifiche
          di cui all'articolo 14 sulla base  di  schemi  e  modalita'
          indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato.
          Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti
          e organismi  pubblici  territoriali  e  loro  associazioni,
          nonche' gli enti ed organismi dagli stessi vigilati. 
              2.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della
          determina del Ragioniere generale dello Stato, non  trovano
          piu' applicazione le modalita' di cui all'articolo  32  del
          decreto-legge 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.". 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art.  19  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003: 
              "Art. 19. Principi applicabili al trattamento  di  dati
          diversi da quelli sensibili e giudiziari. 
              1. Il trattamento da  parte  di  un  soggetto  pubblico
          riguardante dati diversi da quelli sensibili  e  giudiziari
          e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
          18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge  o  di
          regolamento che lo preveda espressamente. 
              2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
          altri soggetti pubblici e' ammessa quando  e'  prevista  da
          una norma di legge o di regolamento. In  mancanza  di  tale
          norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
          necessaria per lo svolgimento di funzioni  istituzionali  e
          puo' essere iniziata  se  e'  decorso  il  termine  di  cui
          all'articolo 39, comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la
          diversa determinazione ivi indicata. 
              3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico  a
          privati o a enti pubblici  economici  e  la  diffusione  da
          parte di  un  soggetto  pubblico  sono  ammesse  unicamente
          quando  sono  previste  da  una  norma  di   legge   o   di
          regolamento. 
              3-bis. Le  notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle
          prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica
          e   la   relativa   valutazione   sono   rese   accessibili
          dall'amministrazione  di  appartenenza.  Non  sono   invece
          ostensibili, se non  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le
          notizie concernenti la  natura  delle  infermita'  e  degli
          impedimenti personali o familiari che causino  l'astensione
          dal lavoro, nonche' le componenti della  valutazione  o  le
          notizie concernenti il rapporto di lavoro tra  il  predetto
          dipendente e l'amministrazione, idonee  a  rivelare  taluna
          delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera
          d).". 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art.  50.  Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
          raccolti, conservati, resi disponibili  e  accessibili  con
          l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione   e    della
          comunicazione   che   ne   consentano   la   fruizione    e
          riutilizzazione, alle condizioni fissate  dall'ordinamento,
          da  parte  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai
          privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita'  dei
          dati previsti dalle leggi e dai regolamenti,  le  norme  in
          materia di protezione dei dati  personali  ed  il  rispetto
          della normativa comunitaria in materia di riutilizzo  delle
          informazioni del settore pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto dell'articolo 43, comma  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Al fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo  in  via
          telematica dei dati  di  una  pubblica  amministrazione  da
          parte dei  sistemi  informatici  di  altre  amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga i servizi informatici allo scopo  necessari,  secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto.". 
              La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al  suo  esercizio),e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166. 
              Si riporta il testo del Titolo II  bis  (che  comprende
          gli articoli 102 bis e 102 ter) della citata legge  n.  633
          del 1941: 
                                "TITOLO II-bis 
          Disposizioni sui diritti del costitutore di  una  banca  di
                                     dati 
                        Diritti e obblighi dell'utente 
                                    Capo I 
                 Diritti del costitutore di una banca di dati 
              Art. 102-bis. 1. Ai fini del presente titolo si intende
          per: 
              a) costitutore di  una  banca  di  dati:  chi  effettua
          investimenti rilevanti per la costituzione di una banca  di
          dati  o  per  la  sua  verifica  o  la  sua  presentazione,
          impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; 
              b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
          della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto di
          una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi  mezzo
          o  in  qualsivoglia  forma.  L'attivita'  di  prestito  dei
          soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,  non  costituisce
          atto di estrazione; 
              c)   reimpiego:   qualsivoglia   forma   di   messa   a
          disposizione del pubblico della totalita' o  di  una  parte
          sostanziale del contenuto  della  banca  di  dati  mediante
          distribuzione di copie, noleggio,  trasmissione  effettuata
          con qualsiasi mezzo e in qualsiasi  forma.  L'attivita'  di
          prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,  non
          costituisce atto di reimpiego. 
              2. La prima vendita di una copia della  banca  di  dati
          effettuata o consentita dal titolare in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare  la
          rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea. 
              3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di
          dati a norma del diritto d'autore  o  di  altri  diritti  e
          senza pregiudizio dei diritti  sul  contenuto  o  parti  di
          esso, il costitutore di una banca di dati  ha  il  diritto,
          per la durata e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
          Capo,  di  vietare  le  operazioni  di  estrazione   ovvero
          reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale  della
          stessa. 
              4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle  banche
          di dati i  cui  costitutori  o  titolari  di  diritti  sono
          cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea   o
          residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 
              5. La  disposizione  di  cui  al  comma  3  si  applica
          altresi' alle imprese  e  societa'  costituite  secondo  la
          normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi
          la sede sociale, l'amministrazione  centrale  o  il  centro
          d'attivita' principale all'interno  della  Unione  europea;
          tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno
          della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve
          sussistere un legame effettivo e continuo  tra  l'attivita'
          della medesima e  l'economia  di  uno  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea. 
              6.  Il  diritto  esclusivo  del  costitutore  sorge  al
          momento del completamento della banca di dati e si estingue
          trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo
          alla data del completamento stesso. 
              7. Per le banche di dati  in  qualunque  modo  messe  a
          disposizione del pubblico prima dello scadere  del  periodo
          di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
          estingue trascorsi quindici anni dal 1°  gennaio  dell'anno
          successivo alla data della prima messa a  disposizione  del
          pubblico. 
              8. Se vengono apportate al  contenuto  della  banca  di
          dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi
          investimenti rilevanti ai sensi del comma  1,  lettera  a),
          dal  momento  del  completamento  o  della  prima  messa  a
          disposizione  del  pubblico  della  banca  di  dati   cosi'
          modificata  o  integrata,   e   come   tale   espressamente
          identificata, decorre un autonomo termine di  durata  della
          protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 
              9. Non sono  consentiti  l'estrazione  o  il  reimpiego
          ripetuti  e  sistematici  di  parti  non  sostanziali   del
          contenuto  della  banca  di  dati,  qualora   presuppongano
          operazioni contrarie alla normale gestione della  banca  di
          dati  o  arrechino   un   pregiudizio   ingiustificato   al
          costitutore della banca di dati. 
              10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato
          o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. 
              Art. 102-ter. 1. L'utente legittimo della banca di dati
          messa  a  disposizione  del  pubblico  non  puo'   arrecare
          pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un  altro
          diritto connesso relativo ad opere o prestazioni  contenute
          in tale banca. 
              2. L'utente legittimo di una banca  di  dati  messa  in
          qualsiasi  modo  a  disposizione  del  pubblico  non   puo'
          eseguire operazioni che siano in contrasto con  la  normale
          gestione  della  banca  di  dati   o   che   arrechino   un
          ingiustificato pregiudizio al costitutore  della  banca  di
          dati. 
              3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
          della  banca  di  dati  messa  per   qualsiasi   motivo   a
          disposizione del pubblico  le  attivita'  di  estrazione  o
          reimpiego di parti non  sostanziali,  valutate  in  termini
          qualitativi e quantitativi, del contenuto  della  banca  di
          dati   per   qualsivoglia   fine   effettuate   dall'utente
          legittimo.  Se  l'utente  legittimo   e'   autorizzato   ad
          effettuare l'estrazione o il reimpiego solo  di  una  parte
          della  banca  di  dati,  il  presente  comma   si   applica
          unicamente a tale parte. 
              4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione  dei
          commi 1, 2 e 3 sono nulle.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".