LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
(Commissione tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
                              fiscale) 
 
1. Al fine di acquisire ed  elaborare  elementi  conoscitivi  per  la
predisposizione  dei  contenuti  dei  decreti  legislativi   di   cui
all'articolo  2,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  e'  istituita,  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione  del  federalismo   fiscale,   di   seguito   denominata
"Commissione",  formata  da  trentadue  componenti,  due  dei   quali
rappresentanti dell'ISTAT,  e,  per  i  restanti  trenta  componenti,
composta per meta' da rappresentanti tecnici dello Stato e per  meta'
da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo
comma,  della   Costituzione.   Partecipano   alle   riunioni   della
Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno
del Senato della Repubblica,  designati  dai  rispettivi  Presidenti,
nonche'  un  rappresentante  tecnico  delle   Assemblee   legislative
regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra  di  loro
nell'ambito  della  Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea,  dei
Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli  5,
8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
2. La Commissione e' sede  di  condivisione  delle  basi  informative
finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle
rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali
ulteriori fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
riordino dell'ordinamento finanziario  di  comuni,  province,  citta'
metropolitane   e   regioni    e    delle    relazioni    finanziarie
intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali,  regionali
e  locali  forniscono  i  necessari  elementi  informativi  sui  dati
finanziari, economici e tributari. 
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 
4. La Commissione opera  nell'ambito  della  Conferenza  unificata  e
svolge le funzioni di segreteria  tecnica  della  Conferenza  di  cui
all'articolo  5  a  decorrere   dall'istituzione   di   quest'ultima.
Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta  di  ciascuna
di esse, e ai  Consigli  regionali  e  delle  province  autonome,  su
richiesta di ciascuno di essi. 
                                                            (8) ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che  "La  Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui  all'articolo  4  della  legge  5  maggio
2009,n. 42, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  della
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,
e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono  trasferite
ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nell'ambito  della
quale opera". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal D.L. 26 ottobre
2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019,
n. 157, ha disposto (con l'art. 1,  comma  34)  che  "La  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale,  di  cui
all'articolo 4 della legge  5  maggio  2009,n.  42,  e'  soppressa  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Le
funzioni di segreteria tecnica della  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento  della   finanza   pubblica   svolte   dalla   predetta
Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera
g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai  competenti  uffici
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera".