stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-10-2011
al: 14-9-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4  giugno  2010,  n.  96,  Legge  comunitaria  2009,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'   europea,   ed   in
particolare l'articolo 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio  di  gas  naturale  in  giacimenti  di  idrocarburi,  come
modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15  e
dal  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni  per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; 
  Visti la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la direttiva n.  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13  ottobre  2003,  e  successive  modificazioni,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas  a
effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva  96/61/CE
del Consiglio; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239,  sul  riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  recante
attuazione  integrale  della   direttiva   96/61/CE   relativa   alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante modalita' di conferimento della concessione  di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio
2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di  stoccaggio  e  di
controllo,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma   4,   del   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   delle   direttive   2003/87   e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di  emissione  dei  gas  a
effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006,  e  successive  modificazioni,  recante
norme in materia di spedizioni di rifiuti; 
  Vista la decisione della  Commissione  2007/589/CE  del  18  luglio
2007, che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai  sensi  della
direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10  aprile
2009 del Comitato di gestione della direttiva  2003/87/CE  e  per  il
supporto nelle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante  disposizioni
integrative e correttive; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 con il quale
viene  istituito  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  per  la
protezione ambientale (ISPRA); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2011; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso in data 18 maggio 2011; 
  Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni  per  la  trasposizione
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO2 )  e  recante  modifica  della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
europeo  e  del   Consiglio   2000/60/CE,   2001/80/CE,   2004/35/CE,
2006/12/CE,  2008/1/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Al fine di  contribuire  alla  lotta  al  cambiamento  climatico
attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto
serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di  efficienza
e sostenibilita' ambientale  nonche'  di  sicurezza  e  tutela  della
salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni
geologiche idonee. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96
          (Legge   comunitaria   2009,   recante   disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alla Comunita' europea): 
              «Art. 16 (Recepimento della direttiva 2009/31/CE). - 1.
          Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione
          della direttiva 2009/31/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio
          geologico di biossido di carbonio e recante modifica  della
          direttiva 85/337/CEE del  Consiglio,  delle  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,  2001/80/CE,
          2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
          1013/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  il
          Governo e'  tenuto  al  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 2, nonche' dei principi e criteri
          direttivi previsti  dal  comma  2  del  presente  articolo.
          Dall'attuazione  della  citata  direttiva  2009/31/CE   non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Sui  decreti  legislativi  di  attuazione   deve
          comunque essere richiesto il  parere  parlamentare  di  cui
          all'art. 1, comma 4, della presente legge. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per le politiche europee,
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  con  il
          Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere che le attivita' di stoccaggio geologico
          di  biossido  di  carbonio  siano   svolte   in   base   ad
          autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare,  avvalendosi  del
          Comitato  nazionale  per  la   gestione   della   direttiva
          2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
          di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall'art. 8,
          comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  ai
          fini della definizione e del monitoraggio delle misure  per
          garantire la sicurezza  del  confinamento  di  biossido  di
          carbonio  nelle  formazioni  geologiche,  nonche',  laddove
          previsto, sentite le amministrazioni locali competenti; 
                b) prevedere che  la  concessione  sia  rilasciata  a
          seguito di attivita' di indagine svolte, con oneri a carico
          dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione
          al fine di valutare l'idoneita' delle formazioni geologiche
          interessate, anche attraverso prove di iniezione; 
                c) prevedere misure per garantire  la  sicurezza  del
          confinamento  di  biossido  di  carbonio  nelle  formazioni
          geologiche,  mediante  studi,  analisi   e   attivita'   di
          monitoraggio  certificati  da  istituti  indipendenti,  con
          oneri a carico dei titolari delle concessioni; 
                d) stabilire gli  obblighi  in  fase  di  chiusura  e
          post-chiusura dei siti, ivi inclusa  la  prestazione  delle
          garanzie  finanziarie  di  cui  all'art.  19  della  citata
          direttiva 2009/31/CE,  da  parte  dei  concessionari  e  le
          modalita'  di  trasferimento  delle  responsabilita'   alle
          autorita' competenti; 
                e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e
          finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le
          concessioni per lo svolgimento delle attivita' di  cattura,
          trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio; 
                f)  prevedere  forme  continue   e   trasparenti   di
          informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli
          impianti di stoccaggio geologico di biossido  di  carbonio,
          ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi  di
          esplorazione fino alla fase di post-chiusura.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  aprile
          1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, S.O. 
              - La legge 26 aprile 1974,  n.  170  (Disciplina  dello
          stoccaggio di gas naturale in  giacimenti  di  idrocarburi,
          come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
          164), e' pubblicata nella Gazz. Uff.  18  maggio  1974,  n.
          129. 
              - Il decreto legislativo n. 164 del 2000 e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi), come modificata  dalla  legge  8
          febbraio 2005, n. 15, dal decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, 122, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18  agosto  1990,
          n. 192. 
              - La legge n. 15 del 2005  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 21 febbraio 2005, n. 42. 
              - Il decreto-legge n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   122,   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624
          (Attuazione  della  direttiva   92/91/CEE   relativa   alla
          sicurezza  e  salute   dei   lavoratori   nelle   industrie
          estrattive per trivellazione e della  direttiva  92/104/CEE
          relativa alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive a  cielo  aperto  o  sotterranee),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O. 
              - La direttiva 92/91/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          28 novembre 1992, n. L 348. 
              - La direttiva 92/104/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          31 dicembre 1992, n. L 404. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (Attuazione  della  direttiva  96/92/CE  concernente  norme
          comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75. 
              - La direttiva 96/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          gennaio 1997, n. L 27 - Entrata in vigore  il  19  febbraio
          1997. 
              - La direttiva n. 98/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          21 luglio 1998, n. L 204 - Entrata in vigore il  10  agosto
          1998. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  41  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144: 
              «Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). -  1.
          Al fine di promuovere la liberalizzazione del  mercato  del
          gas naturale, con particolare riferimento all'attivita'  di
          trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo   e'
          delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il  mercato  interno  del  gas   naturale,   e   ridefinire
          conseguentemente tutte le componenti rilevanti del  sistema
          nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al  servizio
          di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del  gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi  i
          relativi  obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza    del     medesimo,     l'interconnessione     e
          l'interoperabilita' dei sistemi; 
                b) prevedere che,  in  considerazione  del  crescente
          ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore  grado
          di interconnessione al sistema europeo del  gas,  le  opere
          infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas  siano
          dichiarate  di  pubblica   utilita'   nonche'   urgenti   e
          indifferibili a tutti gli effetti  della  legge  25  giugno
          1865, n. 2359; 
                c) eliminare ogni disparita' normativa tra i  diversi
          operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in  cui
          siano previsti contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o
          altra approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti  o
          infrastrutture del sistema del  gas,  uguali  condizioni  e
          trattamenti non discriminatori alle imprese; 
                d)  prevedere  misure  affinche'  nei  piani  e   nei
          programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
          di stoccaggio di gas sia salvaguardata la  sicurezza  degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito  lo  sviluppo  della  concorrenza   e   l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti; 
                e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
          gas  costituiscano,  ove  funzionale  allo   sviluppo   del
          mercato, societa' separate, e in ogni  caso  tengano  nella
          loro contabilita' interna conti separati per  le  attivita'
          di importazione, trasporto, distribuzione e  stoccaggio,  e
          conti consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti  nel
          settore del gas,  al  fine  di  evitare  discriminazioni  o
          distorsioni della concorrenza; 
                f)  garantire  trasparenti  e   non   discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; 
                g) stabilire misure perche'  l'apertura  del  mercato
          nazionale del  gas  avvenga  nel  quadro  dell'integrazione
          europea dei mercati sia per quanto riguarda la  definizione
          dei criteri per i clienti idonei su  base  di  consumo  per
          localita', sia per facilitare la  transizione  del  settore
          italiano  del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia   per
          assicurare alle imprese italiane,  mediante  condizioni  di
          reciprocita'  con  gli  altri  Stati   membri   dell'Unione
          europea, uguali  condizioni  di  competizione  sul  mercato
          europeo del gas. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita  relazione,  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari permanenti entro nove  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. In caso  di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo decade dall'esercizio della delega.  Le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni dalla data di trasmissione. Qualora il  termine  per
          l'espressione del parere  decorra  inutilmente,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'),  come  modificato  dal  decreto  legislativo  27
          dicembre 2004, n. 330, e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  16
          agosto 2001, n. 189, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.  330,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25. 
              -  La  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui
          cambiamenti climatici,  ratificata  con  legge  15  gennaio
          1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge
          1° giugno 2002,  n.  120  sono  pubblicati  rispettivamente
          nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O. e nella Gazz.
          Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O. 
              - La direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  che  istituisce  un
          sistema per lo scambio di quote  di  emissione  dei  gas  a
          effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva
          96/61/CE del  Consiglio,  sono  pubblicate  rispettivamente
          nella nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275 - Entrata in
          vigore il 25 ottobre 2003 - e  nella  G.U.C.E.  10  ottobre
          1996, n. L 257 - Entrata in vigore 30 ottobre 1996. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia),  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215. 
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59
          (Attuazione integrale  della  direttiva  96/61/CE  relativa
          alla prevenzione e riduzione integrate  dell'inquinamento),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93, S.O. 
              - Il decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.  216,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  14
          aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  12
          luglio 2006, n. L 190. 
              - La decisione della  Commissione  2007/589/CE  del  18
          luglio 2007, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31  agosto  2007,
          n. L 229. 
              - Il decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,
          (Misure   urgenti   per   l'attuazione   di    disposizioni
          comunitarie in  materia  di  liberalizzazione  dei  mercati
          dell'energia), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  18  giugno
          2007, n. 139. 
              - Il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3  agosto
          2007, n. 123: 
              «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi  di
          lavoro, in conformita' all'art. 117  della  Costituzione  e
          agli statuti delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  alle  relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela dei lavoratori sul territorio  nazionale  attraverso
          il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali, anche con  riguardo
          alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono   adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
                a)  riordino  e  coordinamento   delle   disposizioni
          vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie  e  delle
          convenzioni internazionali in materia,  in  ottemperanza  a
          quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione; 
                b) applicazione della normativa in materia di  salute
          e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita'  e  a
          tutte le tipologie di rischio, anche  tenendo  conto  delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli presenti nella pubblica amministrazione,  come  gia'
          indicati nell'art. 1, comma 2,  e  nell'art.  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo,  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  delle  competenze   in   materia   di   sicurezza
          antincendio come definite dal decreto legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  dicembre  2006,
          nonche' assicurando il coordinamento, ove  necessario,  con
          la normativa in materia ambientale; 
                c) applicazione della normativa in materia di  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori  e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo: 
                  1) misure di  particolare  tutela  per  determinate
          categorie di lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita'; 
                  2) adeguate e specifiche misure  di  tutela  per  i
          lavoratori autonomi, in relazione ai  rischi  propri  delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
                d)  semplificazione   degli   adempimenti   meramente
          formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
          luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
          con  particolare  riguardo  alle  piccole,  medie  e  micro
          imprese; previsione di forme di unificazione documentale; 
                e) riordino della normativa in materia  di  macchine,
          impianti, attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e
          dispositivi di protezione individuale, al fine  di  operare
          il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto  e
          quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e  la
          sicurezza  sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il   sistema
          pubblico di controllo; 
                f) riformulazione e  razionalizzazione  dell'apparato
          sanzionatorio, amministrativo e penale, per  la  violazione
          delle norme vigenti e per le infrazioni  alle  disposizioni
          contenute nei decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle funzioni svolte da ciascun  soggetto  obbligato,  con
          riguardo in particolare alla responsabilita' del  preposto,
          nonche'  della   natura   sostanziale   o   formale   della
          violazione, attraverso: 
                  1) la modulazione delle sanzioni  in  funzione  del
          rischio e l'utilizzazione di strumenti che  favoriscano  la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti  destinatari  dei  provvedimenti   amministrativi,
          confermando  e  valorizzando   il   sistema   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
                  2)    determinazione    delle    sanzioni    penali
          dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in  cui
          le infrazioni ledano interessi  generali  dell'ordinamento,
          individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
          e 35 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni,  da  comminare  in  via   esclusiva   ovvero
          alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino  a
          euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,  della  pena
          dell'arresto  fino  a  tre  anni  per  le   infrazioni   di
          particolare gravita', della pena dell'arresto  fino  a  tre
          anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli  altri
          casi; 
                  3)   previsione   della   sanzione   amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma di  denaro  fino  ad
          euro centomila per le infrazioni non  punite  con  sanzione
          penale; 
                  4) la  graduazione  delle  misure  interdittive  in
          dipendenza della particolare  gravita'  delle  disposizioni
          violate; 
                  5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di esercitare, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i  diritti
          e  le  facolta'  attribuiti  alla   persona   offesa,   con
          riferimento ai reati commessi con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale; 
                  6) previsione  della  destinazione  degli  introiti
          delle  sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati   alla
          prevenzione, a campagne di informazione  e  alle  attivita'
          dei dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie
          locali; 
                g)  revisione  dei  requisiti,  delle  tutele,  delle
          attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del  sistema  di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso  idonei  percorsi  formativi,  con   particolare
          riferimento al rafforzamento del ruolo  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza territoriale;  introduzione
          della figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza di sito produttivo; 
                h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
          organismi paritetici, anche quali strumento di  aiuto  alle
          imprese  nell'individuazione  di   soluzioni   tecniche   e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro; 
                i) realizzazione di  un  coordinamento  su  tutto  il
          territorio nazionale delle attivita' e delle  politiche  in
          materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  finalizzato
          all'emanazione  di  indirizzi  generali  uniformi  e   alla
          promozione  dello  scambio  di  informazioni  anche   sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione, nonche' ridefinizione  dei  compiti  e  della
          composizione, da prevedere su base tripartita  e  di  norma
          paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e
          delle  province  autonome  di  cui   all'art.   117   della
          Costituzione, della commissione consultiva  permanente  per
          la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e  dei
          comitati regionali di coordinamento; 
                l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base volontaria, dei codici di condotta ed  etici  e  delle
          buone prassi che orientino i comportamenti  dei  datori  di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
                m) previsione di un sistema di  qualificazione  delle
          imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro,  acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati; 
                n) definizione di un  assetto  istituzionale  fondato
          sull'organizzazione  e  circolazione  delle   informazioni,
          delle linee guida e delle buone pratiche utili  a  favorire
          la promozione e la tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, anche attraverso il sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che  valorizzi  le
          competenze esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione  o
          duplicazione di interventi; 
                o)  previsione  della  partecipazione   delle   parti
          sociali al sistema informativo,  costituito  da  Ministeri,
          regioni  e  province  autonome,  Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)  e
          Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del
          lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  (CNEL),  e  del  concorso  allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle associazioni e degli istituti di settore a  carattere
          scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
          salute delle donne; 
                p)  promozione  della  cultura  e  delle  azioni   di
          prevenzione attraverso: 
                  1) la realizzazione di un sistema di governo per la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti  formativi,  con  particolare   riferimento   alle
          piccole, medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare,  anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
                  2) il finanziamento degli investimenti  in  materia
          di salute e sicurezza sul lavoro  delle  piccole,  medie  e
          micro imprese, i  cui  oneri  siano  sostenuti  dall'INAIL,
          nell'ambito  e  nei  limiti   delle   spese   istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure; 
                  3) la promozione e la  divulgazione  della  cultura
          della salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro  all'interno
          dell'attivita' scolastica ed universitaria e  nei  percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria; 
                q) razionalizzazione e coordinamento delle  strutture
          centrali e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei
          principi di cui all'art.  19  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  rendere  piu'  efficaci   gli
          interventi di  pianificazione,  programmazione,  promozione
          della  salute,  vigilanza,  nel  rispetto   dei   risultati
          verificati, per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni  e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,   anche   riordinando    il    sistema    delle
          amministrazioni e degli  enti  statali  aventi  compiti  di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
                r) esclusione di qualsiasi onere finanziario  per  il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi equiparati  in  relazione  all'adozione  delle  misure
          relative alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori  e
          delle lavoratrici; 
                s) revisione della normativa in  materia  di  appalti
          prevedendo misure dirette a: 
                  1)  migliorare  l'efficacia  della  responsabilita'
          solidale tra appaltante ed appaltatore e  il  coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento ai subappalti, anche attraverso  l'adozione  di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale delle imprese  pubbliche  e  private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro   quale
          elemento  vincolante  per  la  partecipazione   alle   gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico  della
          finanza pubblica; 
                  2) modificare  il  sistema  di  assegnazione  degli
          appalti pubblici al massimo ribasso, al fine  di  garantire
          che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
                  3)  modificare  la  disciplina   del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          prevedendo che i  costi  relativi  alla  sicurezza  debbano
          essere  specificamente  indicati  nei  bandi  di   gara   e
          risultare   congrui    rispetto    all'entita'    e    alle
          caratteristiche dei lavori, dei servizi o  delle  forniture
          oggetto di appalto; 
                t) rivisitazione delle modalita' di attuazione  della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi  di
          lavorazioni ed esposizioni,  nonche'  ai  criteri  ed  alle
          linee  guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche   con
          riferimento al  prevedibile  momento  di  insorgenza  della
          malattia; 
                u)  rafforzare  e  garantire   le   tutele   previste
          dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
                v)  introduzione  dello   strumento   dell'interpello
          previsto dall'art. 9  del  decreto  legislativo  23  aprile
          2004, n. 124, e successive modificazioni,  relativamente  a
          quesiti  di   ordine   generale   sull'applicazione   della
          normativa sulla salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,
          individuando il  soggetto  titolare  competente  a  fornire
          tempestivamente la risposta. 
              3. I decreti di cui al presente  articolo  non  possono
          disporre un abbassamento  dei  livelli  di  protezione,  di
          sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti  e  delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 
              4. I decreti di cui al presente articolo sono  adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   della   salute,   delle
          infrastrutture,  limitatamente  a  quanto  previsto   dalla
          lettera  s)  del  comma  2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del  comma
          2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
          Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  il   Ministro   della   solidarieta'   sociale,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del  comma
          2, nonche'  gli  altri  Ministri  competenti  per  materia,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e sentite le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
          lavoro. 
              5. Gli schemi dei decreti  legislativi,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,  sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  essi  siano  espressi,   entro
          quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine  i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini previsti ai commi 1 e 6 o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4  e
          5,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti
          medesimi. 
              7. Dall'attuazione dei criteri  di  delega  recati  dal
          presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
          2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  A  tale
          fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi  della
          presente delega le  amministrazioni  competenti  provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane, strumentali ed economiche, allo stato  in  dotazione
          alle medesime amministrazioni. 
              7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di  cui
          al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di  50
          milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.». 
              - Il decreto legislativo 3  agosto  2009,  n.  106,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 180, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazz. Uff. 25  giugno
          2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  "Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99, e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, e' pubblicata nella G.U.U.E.
          5 giugno 2009, n. L 140. 
              - La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175. Entrata  in  vigore
          il 3 luglio 1985. 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          2000/60/CE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre  2000,
          n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000. 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          2001/80/CE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre  2001,
          n. L 309. Entrata in vigore il 27 novembre 2001. 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          2004/35/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
          L 143. Entrata in vigore il 30 aprile 2004. 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          2006/12/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n.
          L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006. 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          2008/1/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n.
          L 24. 
              - Per i riferimenti al regolamento  (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio, vedere  nelle  note
          alle premesse.