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LEGGE 26 aprile 1974, n. 170

Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2005)
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Testo in vigore dal:  21-6-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il diritto di utilizzare giacimenti
((. . .))
per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.