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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2010, n. 229

Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (10G0256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011
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Testo in vigore dal:  1-1-2011

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;
Sentite, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto n. 477 del 1997;
Visto il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 17 novembre 2010;

Adotta

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;
b) all'articolo 7, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011»;
c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»;
d) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
e) all'articolo 11, comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2011».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art.o 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifich, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».
- Il decreto 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
- Il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), è il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative). -- 1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.».
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 351 (Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2000, n. 279.
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), è il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall' art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto n. 477 del 1997, è il seguente:
«Art. 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.
L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'art. 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.».
- Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009 (Proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. - Decreto n. 49263), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010, n. 19.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 6 (Prestazioni). - 1. Per i lavoratori di cui all'art. 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti entro il 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 7 (Prestazioni in favore dei lavoratori ex lege 26 febbraio 1977, n. 39). - 1. Per i lavoratori di cui all'art. 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.
Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.
5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, entro il 31 dicembre 2011, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 10 (Finanziamento). - 1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.
2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.
2-bis Fermi restando i poteri del comitato amministratore del fondo previsti all'art. 4, comma 1, lettera c), il contributo è dovuto ininterrottamente dalla data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del 31 dicembre 2011.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto n. 351 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 11 (Scadenza). - 1. Il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 31 dicembre 2011, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12.».