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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2010, n. 229

Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (10G0256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011
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Testo in vigore dal: 1-1-2011
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui si prevede che, in attesa di  un'organica  riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via  sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive  di  sostegno  del
reddito   e   dell'occupazione   nell'ambito    dei    processi    di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare  situazioni  di  crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; 
  Visto il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da
cassa integrazione guadagni; 
  Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio  1999,  n.  140,
nella parte in cui prevede che vengano dettate norme  per  agevolare,
senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori  provenienti
da   imprese    esercenti    l'assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, poste in  liquidazione  coatta  amministrativa,
che siano stati  riassunti  dal  commissario  liquidatore,  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.   857,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977,  n.  39,
nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive  di
sostegno al  reddito  e  dell'occupazione  di  cui  al  sopra  citato
articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996; 
  Visto l'accordo del  26  luglio  1999,  intervenuto  tra  le  parti
sociali, cosi' come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge
n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione  delle  disposizioni  di
legge sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di  istituire  presso
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  il  Fondo  di
solidarieta'  per  il  personale  gia'  dipendente  da   imprese   di
assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare
l'esodo   dei   lavoratori   provenienti   da    imprese    esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,  poste  in
liquidazione  coatta  amministrativa»,  approvato  con   decreto   28
settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del  commercio  e
dell'artigianato; 
  Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007,  con  il  quale  le
parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999  hanno  inteso
modificare la valenza temporale  della  regolamentazione,  fissandola
alla data del 31 dicembre 2011; 
  Sentite, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008,  le
organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie; 
  Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n.
351 del 2000; 
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge  3  agosto  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono  essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga  a
singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1,  comma
1, del predetto decreto n. 477 del 1997; 
  Visto il decreto 18 dicembre  2009,  n.  49263,  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre  2010  della
valenza temporale del Fondo  per  agevolare  l'esodo  dei  lavoratori
provenienti da imprese esercenti l'assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa; 
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo  2009  e
del 20 settembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
nota del 17 novembre 2010; 
 
                               Adotta 
 
il  seguente  regolamento,  recante  modifiche  al   regolamento   di
istituzione del «Fondo di  solidarieta'  per  agevolare  l'esodo  dei
lavoratori   provenienti   da   imprese   esercenti   l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei   natanti,   poste   in
liquidazione  coatta  amministrativa»,  approvato  con   decreto   28
settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del  commercio  e
dell'artigianato, come modificato dal decreto 18  dicembre  2009,  n.
49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n.  351,
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il Ministro dell'industria del  commercio  e  dell'artigianato,  come
modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»; 
    b) all'articolo 7, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Al trattamento  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  possono
accedere sia i lavoratori che si trovino nelle  condizioni  richieste
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro  i
quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta  data
fino al 31 dicembre 2011.  In  ogni  caso,  il  diritto  deve  essere
esercitato,  a  pena  di  decadenza,  dai  primi   entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31
dicembre 2011»; 
    c) all'articolo 7, comma 5, le  parole:  «entro  il  31  dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011»; 
    d) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole:  «31  dicembre  2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»; 
    e) all'articolo 11,  comma  1,  le  parole:  «alla  data  del  31
dicembre 2010» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  data  del  31
dicembre 2011». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  17  (Regolamenti).    - 1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti), e' il seguente: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e) autorizzazioni alla sottoscrizione  dei  contratti
          collettivi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.o  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifich,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  28,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente: 
              «28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
          sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento   di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per fronteggiare situazioni di crisi  di  enti  ed  aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita', nonche' delle  categorie  e  settori  di  impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio della potesta' regolamentare il  Governo  si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  costituzione  da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
                c)  eventuale  partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
                d) in caso  di  ricorso  ai  trattamenti,  previsione
          della obbligatorieta' della contribuzione con  applicazione
          di una misura addizionale non superiore a tre volte  quella
          della contribuzione stessa; 
                e) istituzione presso l'INPS dei fondi,  gestiti  con
          il concorso delle parti sociali; 
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.». 
              - Il decreto 27  novembre  1997,  n.  477  (Regolamento
          recante norme in materia di ammortizzatori per le aree  non
          coperte da  cassa  integrazione  guadagni),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9. 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio  1999,  n.
          140 (Norme in  materia  di  attivita'  produttive),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  4   (Disposizioni   concernenti   il   personale
          dell'Ente nazionale  cellulosa  e  carta  e  delle  imprese
          assicurative). -- 1. Ferme restando le  previsioni  di  cui
          all'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449 , il perfezionamento  del  trasferimento  presso  il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          del personale utilizzato  presso  lo  stesso  Ministero  ai
          sensi dell'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge  21  giugno
          1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 1995, n. 337, e' effettuato  mediante  inquadramento
          anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche  di
          qualifica e livello professionale, purche' entro  i  limiti
          accertati delle  vacanze  organiche  complessive  esistenti
          nella pianta organica approvata ai sensi  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili  con
          lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti
          per l'onere corrispondente. 
              2. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 , sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative e le  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dell'accordo per il lavoro del 24 settembre  1996,  nonche'
          aderenti  allo  stesso  ed  acquisito   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per
          agevolare, senza oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'esodo dei lavoratori  provenienti  da  imprese  esercenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti, poste in liquidazione coatta  amministrativa,  che
          siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai  sensi
          dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre  1976,  n.  857,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il  perseguimento
          di   politiche   attive   di   sostegno   del   reddito   e
          dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. 
              3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese
          esercenti      l'assicurazione      obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore  e  dei  natanti  che  saranno  disposte
          successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
          regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione  le
          disposizioni di cui ai commi terzo e  quarto  dell'art.  11
          del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.». 
              - Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  1977,  n.  39
          (Modifica della disciplina dell'assicurazione  obbligatoria
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti), e' stato abrogato  dal
          comma  1  dell'art.  354  del  Codice  delle  assicurazioni
          private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209, con i limiti e la  decorrenza  indicati  nel  comma  4
          dello stesso articolo. 
              - Il decreto ministeriale 28  settembre  2000,  n.  351
          (Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori
          provenienti   da    imprese    esercenti    l'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  poste  in
          liquidazione coatta amministrativa),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2000, n. 279. 
              - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge  3  agosto
          2009, n.78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
          agosto  2009,  n.102  (Provvedimenti   anticrisi,   nonche'
          proroga di termini), e' il seguente: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          ammortizzatori  per  i  settori  non  coperti  dalla  cassa
          integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, con decreto di natura  non  regolamentare
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, possono essere  eccezionalmente  emanate,  per  il
          biennio 2009-2010, norme in deroga a  singole  disposizioni
          dei regolamenti previsti dall' art. 1, comma 1, del decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  27
          novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del  presente  comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto  n.  477  del
          1997, e' il seguente: 
              «Art. 1. Per gli enti ed  aziende  pubblici  e  privati
          erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'  per  le
          categorie e settori di impresa  sprovvisti  di  un  sistema
          pubblico di ammortizzatori sociali  mirato  a  fronteggiare
          processi di  ristrutturazione  aziendale  e  di  crisi,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro,  emana  i  regolamenti  di  cui
          all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.  662
          , nel momento in cui sono depositati  presso  il  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale contratti  collettivi
          nazionali   stipulati   dalle   organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative,  ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  e
          successive modificazioni. 
              2. I contratti di cui al comma 1 contengono: 
                a)  la  richiesta  di   emanazione   di   norme   per
          fronteggiare  situazioni   di   eccedenze   di   personale,
          transitorie o strutturali, per gli  ambiti  di  riferimento
          dei quali va precisata la definizione; 
                b) l'individuazione  di  specifici  istituti  per  il
          perseguimento,  nelle  predette  situazioni,  di  politiche
          attive  di  sostegno  del   reddito   e   dell'occupazione,
          prevedendo criteri,  entita'  e  modalita'  di  concessione
          degli interventi e dei trattamenti da essi previsti; 
                c) la prefigurazione, sulla  base  di  uno  specifico
          piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti,
          in misura  adeguata  all'entita'  degli  interventi  e  dei
          trattamenti,   comprensivi   della   copertura   figurativa
          necessaria,   nonche'   all'entita'    degli    oneri    di
          amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso  un
          contributo da determinarsi in  misura  non  inferiore,  nel
          complesso,  allo  0,50%  da  calcolare  sulla  retribuzione
          definita come base  imponibile  ai  fini  del  calcolo  dei
          contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.
          L'eventuale concorso del lavoratore a  detto  finanziamento
          non  puo'  essere   superiore   al   25%   del   contributo
          prefigurato; 
                d) la prefigurazione di un contributo  addizionale  a
          carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti
          istituti,  modulato  con  riferimento  all'entita'  e  alla
          durata dell'intervento richiesto,  nonche'  al  numero  dei
          soggetti interessati, in misura non superiore a  tre  volte
          quello della contribuzione  ordinaria  prefigurata  di  cui
          alla lettera c); 
                e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da
          esubero strutturale di addetti, di ulteriori  interventi  e
          trattamenti straordinari atti  a  favorire  i  processi  di
          ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori  contributi  allo
          scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e
          commisurati  all'entita'  degli  interventi  e  trattamenti
          richiesti, nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del
          fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste  dei  datori
          di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere
          prevista dai regolamenti di cui al comma 1; 
                f)  la  definizione  delle   regole   relative   alla
          designazione   degli   esperti   in   seno   al    comitato
          amministratore di cui all'art. 3. 
              3. I contratti  collettivi,  depositati  ai  sensi  del
          comma  1  e  conformi  alle  disposizioni  del   comma   2,
          costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai  fini
          dell'esercizio del potere  regolamentare,  per  il  proprio
          ambito di riferimento.». 
              - Il decreto ministeriale 18 dicembre 2009 (Proroga  al
          31 dicembre 2010 della  valenza  temporale  del  Fondo  per
          agevolare l'esodo dei  lavoratori  provenienti  da  imprese
          esercenti      l'assicurazione      obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore  e  dei  natanti,  poste  in  liquidazione
          coatta amministrativa. - Decreto n. 49263),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010, n. 19. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 6 del citato decreto  n.  351  del
          2000, come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6 (Prestazioni). -  1. Per i  lavoratori  di  cui
          all'art. 2, provenienti da imprese che siano state poste in
          liquidazione coatta amministrativa nel periodo  di  vigenza
          del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di
          lavoro, il fondo stesso provvede: 
                a)  all'erogazione  di  una  somma  aggiuntiva   alle
          spettanze  di  fine  rapporto,  pari   a   tre   annualita'
          dell'ultima  retribuzione  lorda  annua,   percepita   alle
          dipendenze del commissario liquidatore; 
                b) qualora si tratti di  lavoratori  che  si  trovino
          nella condizione di maturare i requisiti, i  piu'  prossimi
          tra quelli per la pensione di anzianita' e  quelli  per  la
          pensione di vecchiaia, per la fruizione del  trattamento  a
          carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in  base
          all'esercizio della facolta' di ricongiunzione, a carico di
          altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni,
          in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione
          di una somma aggiuntiva alle spettanze  di  fine  rapporto,
          pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita
          alle dipendenze del commissario  liquidatore,  moltiplicata
          per il numero degli anni mancanti  alla  pensione.  Per  le
          frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari
          a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono  i
          mesi che compongono le frazioni medesime. 
              2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il  fondo
          provvede  ad  assicurare  la  copertura  previdenziale  dei
          lavoratori  interessati  mediante   versamento   al   fondo
          pensioni lavoratori dipendenti  dell'INPS  dei  contributi,
          commisurati alla retribuzione percepita  al  momento  della
          risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante
          al raggiungimento dei requisiti  minimi,  tempo  per  tempo
          esistenti, per il diritto alla pensione, la  piu'  prossima
          fra anzianita' e  vecchiaia.  Detta  contribuzione  non  e'
          cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente
          versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro. 
              3. Al trattamento di  cui  al  punto  b)  del  comma  1
          possono accedere sia i  lavoratori  che  si  trovano  nelle
          condizioni   richieste   al   momento   della   messa    in
          liquidazione, sia  coloro  i  quali  maturano  i  necessari
          requisiti entro il 31  dicembre  2011.  In  ogni  caso,  il
          diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza,  entro
          dodici mesi  dalla  data  del  provvedimento  di  messa  in
          liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza
          del fondo. 
              4.  Il  fondo  provvede,  inoltre,  a  contribuire   al
          finanziamento di programmi  formativi  di  riconversione  o
          riqualificazione professionale, anche in concorso  con  gli
          appositi fondi nazionali o comunitari. A tal  fine  l'ANIA,
          sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore
          del  fondo,  organizza  corsi  di  formazione  tendenti   a
          riqualificare i lavoratori gia' dipendenti  da  imprese  di
          assicurazione poste in liquidazione coatta  amministrativa,
          fornendo loro professionalita' di tipo  assicurativo  anche
          diverse da quelle di cui sono gia' in possesso.». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato decreto  n.  351  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Prestazioni in favore dei lavoratori  ex  lege
          26 febbraio 1977, n. 39). - 1.  Per  i  lavoratori  di  cui
          all'art. 2, gia' dipendenti  da  imprese  di  assicurazioni
          poste in liquidazione coatta amministrativa entro  la  data
          di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  fondo,
          qualora i lavoratori risolvano volontariamente il  rapporto
          di lavoro,  provvede,  in  alternativa  a  quanto  disposto
          dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre  1976,  n.  857,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26  febbraio
          1977, n. 39: 
                a)  all'erogazione  di  una  somma  aggiuntiva   alle
          spettanze  di  fine  rapporto,  pari   a   tre   annualita'
          dell'ultima  retribuzione  lorda   annua   percepita   alle
          dipendenze del commissario liquidatore; 
                b) qualora si tratti di  lavoratori  che  si  trovano
          nella condizione di maturare i requisiti, i  piu'  prossimi
          fra quelli per la pensione di anzianita' e  quelli  per  la
          pensione di vecchiaia, per la fruizione del  trattamento  a
          carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in  base
          all'esercizio della facolta' di ricongiunzione, a carico di
          altre forme previdenziali, entro un massimo di sette  anni,
          in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione
          di una somma aggiuntiva alle spettanze  di  fine  rapporto,
          pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua  percepita
          alle dipendenze del commissario  liquidatore,  moltiplicata
          per il numero degli anni mancanti  alla  pensione.  Per  le
          frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari
          a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti  sono  i
          mesi che compongono le frazioni medesime. 
              2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il  fondo
          provvede  ad  assicurare  la  copertura  previdenziale  dei
          lavoratori  interessati  mediante   versamento   al   fondo
          pensioni lavoratori  dipendenti  dell'INPS  dei  contributi
          commisurati alla retribuzione percepita  al  momento  della
          risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo  mancante
          al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto  alla
          pensione, la piu'  prossima  fra  anzianita'  e  vecchiaia.
          Detta contribuzione non e' cumulabile con la  contribuzione
          previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo
          rapporto di lavoro. 
              3. Al trattamento  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
          possono accedere sia i  lavoratori  che  si  trovino  nelle
          condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore  del
          presente decreto, sia coloro i quali maturino  i  necessari
          requisiti a  decorrere  dalla  predetta  data  fino  al  31
          dicembre  2011.  In  ogni  caso,  il  diritto  deve  essere
          esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto e  dai  secondi
          entro il 31 dicembre 2011. 
              4.  Il  fondo  provvede,  inoltre,  a  contribuire   al
          finanziamento di programmi  formativi  di  riconversione  o
          riqualificazione professionale, anche in concorso  con  gli
          appositi fondi nazionali o comunitari. A tal  fine  l'ANIA,
          sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore
          del  fondo,  organizza  corsi  di  formazione  tendenti   a
          riqualificare i lavoratori gia' dipendenti  da  imprese  di
          assicurazione poste in liquidazione coatta  amministrativa,
          fornendo loro professionalita' di tipo  assicurativo  anche
          diverse da quelle di cui sono gia' in possesso. 
              5. Ai lavoratori gia' dipendenti dalle imprese indicate
          al comma 1, che non abbiano  optato  per  l'utilizzo  delle
          prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e  b)  e
          che, entro il 31  dicembre  2011,  vengano  assunti  presso
          un'impresa di assicurazione in citta' diversa da quella  in
          cui veniva in precedenza svolta la prestazione,  il  fondo,
          in caso  di  effettivo  trasferimento,  corrisponde,  quale
          forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto  per
          spese di alloggio di  euro  4.130,00  per  il  primo  anno,
          3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno.». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto n.  351  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 10 (Finanziamento). - 1.  Per  le  finalita'  del
          presente decreto, e' dovuto al fondo  un  contributo  dello
          0,50% da calcolare sulla retribuzione  definita  come  base
          imponibile ai fini del calcolo dei  contributi  obbligatori
          di  previdenza  ed   assistenza   sociale   del   personale
          amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni. 
              2. Per i primi tre  anni  il  contributo  e'  a  totale
          carico  delle  imprese  di  assicurazioni,  mentre  per  il
          successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75%
          e a carico dei lavoratori per il restante 25%. 
              2-bis   Fermi   restando   i   poteri   del    comitato
          amministratore del fondo  previsti  all'art.  4,  comma  1,
          lettera c), il contributo e' dovuto ininterrottamente dalla
          data di istituzione del fondo medesimo fino alla  data  del
          31 dicembre 2011.». 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto n.  351  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Scadenza). - 1. Il "Fondo di solidarieta' per
          il personale gia' dipendente da  imprese  di  assicurazioni
          poste in liquidazione coatta amministrativa",  disciplinato
          dal presente regolamento, scade alla data del  31  dicembre
          2011,  ed  e'  liquidato  secondo  la  procedura   prevista
          dall'art. 12.».