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LEGGE 11 maggio 1999, n. 140

Norme in materia di attività produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 21/5/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal:  21-5-1999

Art. 4

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale
cellulosa e carta e delle imprese assicurative)
1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario), recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del parttime). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie".
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 (pubblicato nella Gazzetta Uffficiale 22 giugno 1995, n. 144) recante "Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è il seguente:
"4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma l, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario), recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", è il seguente:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche).
- 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345), recante "Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54), è il seguente:
"Art. 10. - Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e dell'organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente.
Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate".
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario), recante "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica", è il seguente:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi".
- Il testo dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (per l'argomento del decreto vedi in precedente nota all'art. 4), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella Gazzetta Uffuciale 26 febbraio 1977, n. 54), è il seguente:
"Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.
Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio.
Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione".