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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25/05/2010, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia  di  contrasto  alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella
forma dei cosiddetti "caroselli" e  "cartiere",  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in  adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei  gettiti  recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno  della  domanda
in particolari settori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             E m a n a: 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei
                 cosiddetti "caroselli" e "cartiere" 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016,  N.  193,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)).((24)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016,  N.  193,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)).((24)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016,  N.  193,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)).((24)) 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai
fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti,  con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione  relativa  alle
deliberazioni di modifica degli atti  costitutivi  per  trasferimento
all'estero  della  sede  sociale  delle  societa'  nonche'  tutte  le
comunicazioni relative alle  altre  operazioni  straordinarie,  quali
conferimenti  d'azienda,  fusioni  e   scissioni   societarie,   sono
obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione
unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  nei
confronti  degli  Uffici  del  Registro  imprese  delle   Camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,  dell'Agenzia  delle
entrate,  dell'Istituto  nazionale  per  la  previdenza   sociale   e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le disposizioni contenute
negli articoli 15 e  17  della  legge  26  luglio  1984,  n.  413,  e
nell'articolo  156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,   si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. (24) 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio" da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti. (9) 
  6-bis. Fatta salva la disciplina vigente  in  materia  di  indebiti
relativi a prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  il  recupero
coattivo delle somme indebitamente  erogate  dall'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)  nonche'   dei   crediti   vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi  dell'articolo  4,  comma  12,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo
6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato
mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6-ter. L'INPS provvede a determinare i  criteri,  i  termini  e  le
modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis
nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo. 
  6-quater.  All'articolo  3,  comma  25-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:
"l'attivita' di riscossione" sono inserite le seguenti: ",  spontanea
e coattiva,". 
  6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo  13
aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 aprile 2011,  n.  152
(in G.U. 1a s.s. 27/4/2011, n. 18)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, come convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali  operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere",  di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche
in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei
gettiti recuperati al finanziamento  di  un  Fondo  per  incentivi  e
sostegno della domanda in particolari settori), nella  parte  in  cui
stabilisce  che  le  entrate  derivanti  dal  recupero  dei   crediti
d'imposta "sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano  acquisite  all'erario",  anche  con  riferimento  a  crediti
d'imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel
territorio della Regione siciliana". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha  disposto  (con  l'art.  4,  comma  4,
alinea) che la modifica al presente articolo, comma 5, si  applica  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Le disposizioni di
cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni  relative
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi".