DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                      Procedura di affidamento

  1.  Le  concessioni  del  servizio nazionale della riscossione sono
affidate,   per   ciascun  ambito,  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
  2.  La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del
trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
  3.    Ai    fini   dell'affidamento   della   concessione   vengono
necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito,
i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita'  tecnica  ed  organizzativa,  anche  in  relazione  alle
   attivita' affidabili a terzi;
c) ubicazione,  stato  e  consistenza  dei  locali  da  destinare  al
   servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
  4.  La  concessione  viene affidata con decreto del Ministero delle
finanze;  con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il
concessionario   stipula   una  convenzione  accessoria  all'atto  di
concessione  nella  quale  si prevede necessariamente l'obbligo per i
concessionari  di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio
di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta
degli enti locali.
  5.  Per  le  province  ed  i  comuni  restano ferme le disposizioni
contenute  negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73)).
  6-bis.  L'attivita'  di  riscossione  a  mezzo  ruolo delle entrate
indicate  dal  comma  6, se esercitata dagli agenti della riscossione
con  esclusivo  riferimento  alla riscossione coattiva, e' remunerata
con  un  compenso  maggiorato  del  25  per  cento  rispetto a quello
ordinariamente  previsto,  per la riscossione delle predette entrate,
in attuazione dell'articolo 17.
  7.  Gli  enti  territoriali,  gli  enti  pubblici e le societa' per
azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti,
possono,  nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare
i   concessionari   di  gestire  la  riscossione  spontanea  mediante
versamento  diretto  delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse
norme  gli  enti  territoriali possono affidare al concessionario del
servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
  8.  I  concessionari del servizio nazionale di riscossione possono,
nel  rispetto  delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria
degli enti locali.