LEGGE 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
Testo in vigore dal: 1-9-1984
                              Art. 17. 
    (Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprieta') 
 
  1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte
le navi, sono tenuti a comunicare all'istituto, con tempestivita', le
notizie concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 
  2. Quando per provvedimento giudiziario  avverso  l'armatore  o  il
proprietario della  nave  si  debba  procedere  nei  confronti  degli
stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve  darne
immediatamente avviso all'Istituto affinche' questo possa  provvedere
tempestivamente alla tutela dei suoi crediti. 
  3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste  a  carico  dei
consolati  per  i  provvedimenti  assunti  da  autorita'  giudiziarie
straniere, di cui siano venuti a conoscenza,  aventi  ad  oggetto  la
nave.