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LEGGE 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  1-9-1984

Art. 17

(Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà)
1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all'istituto, con tempestività, le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto affinchè questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.
3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.