LEGGE 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
Testo in vigore dal: 1-9-1984
                              Art. 15.
(Dismissione di bandiera per vendita  della  nave  a  stranieri o per
                            demolizione)

  Non    puo'    essere    accordata    dalle   autorita'   marittime
l'autorizzazione  alla dismissione di bandiera per vendita della nave
a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli
156  e  160 del codice della navigazione, se non previo accertamento,
presso   l'Istituto,  dell'avvenuto  pagamento  di  tutti  i  crediti
contributivi  relativi  agli  equipaggi  della nave interessata dalle
procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552
del   predetto   codice,   o   dell'avvenuta  costituzione  a  favore
dell'Istituto  stesso  di  un congruo deposito cauzionale o di idonea
garanzia   dei  crediti  stessi  nella  misura  e  con  le  modalita'
determinate dall'istituto.