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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25/05/2010, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  26-3-2010 al: 25-5-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana:

il seguente decreto-legge:

Art. 1



Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere"

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.