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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2026)
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Testo in vigore dal: 19-7-2026
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante  codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la direttiva dei Ministri per le  riforme  e  le  innovazioni
nella pubblica amministrazione e per  le  pari  opportunita'  del  23
maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27  luglio
2007, recante misure per attuare la parita' e  le  pari  opportunita'
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  relativamente
all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli  3,  comma  2,
lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del  2009,  salvo  che
sull'articolo 60, comma  1,  lettera  b),  nonche'  il  parere  della
medesima  Conferenza  relativamente  all'attuazione  delle   restanti
disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del  29
luglio 2009; 
  Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1,  lettera  b),
del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati
al rinnovo dei contratti collettivi nazionali  delle  amministrazioni
regionali, locali e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze; 
  Considerato che il Governo ritiene di  non  poter  accogliere  tale
richiesta, vertendosi  in  tema  di  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica  tipicamente  riconducibili  alle  competenze  dello
Stato,  e  che  la  previsione  della  previa  consultazione  con  le
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie  garantisce,
comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed  il
coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta  determinazione
delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
 
  1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo  2009,
n. 15, le  disposizioni  del  presente  decreto  recano  una  riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   intervenendo   in
particolare in materia di contrattazione collettiva,  di  valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni  pubbliche,  di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunita',  di
dirigenza pubblica e di responsabilita'  disciplinare.  Fermo  quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, recano altresi' norme di raccordo per armonizzare con  la  nuova
disciplina  i  procedimenti  negoziali,  di   contrattazione   e   di
concertazione di cui all'articolo  112  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti  legislativi  12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63. 
  2. Le disposizioni del presente  decreto  assicurano  una  migliore
organizzazione  del  lavoro,  il  rispetto  degli  ambiti   riservati
rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva,  elevati
standard qualitativi ed  economici  delle  funzioni  e  dei  servizi,
l'incentivazione della  qualita'  della  prestazione  lavorativa,  la
selettivita' e la concorsualita' nelle progressioni di  carriera,  il
riconoscimento  di  meriti  e  demeriti,   la   selettivita'   e   la
valorizzazione  delle  capacita'  e  dei  risultati  ai  fini   degli
incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e
della responsabilita' della dirigenza,  l'incremento  dell'efficienza
del lavoro pubblico ed  il  contrasto  alla  scarsa  produttivita'  e
all'assenteismo,   nonche'   la   trasparenza   dell'operato    delle
amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalita'. 
  2-bis. ((Le disposizioni del presente decreto assicurano,  inoltre,
l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance
individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come
leve  abilitanti  per  il  funzionamento  delle   organizzazioni,   e
promuovono il ruolo della formazione, iniziale,  continua  e  mirata,
nella  valutazione  individuale  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, che  deve  essere  svolta  attraverso  l'individuazione
delle priorita' formative per  il  perfezionamento  delle  competenze
tecniche e delle capacita' personali e di quelle  volte  a  garantire
l'efficace svolgimento del ruolo di  ciascun  dipendente  nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e  valorizzare
le  potenzialita'  di  ciascun  lavoratore,  in  una  prospettiva  di
crescita professionale, di sviluppo di carriera  e  di  miglioramento
delle capacita' amministrative.)) 
  2-ter. ((Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma  2-bis
e  per  il  progressivo  superamento   della   semplice   valutazione
gerarchica  e  unidirezionale,  i  sistemi   di   valutazione   della
performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita'
di  soggetti,  interni  ed  esterni  all'organizzazione,  individuati
dall'articolo 2, comma 1-bis, e  un  piu'  stretto  collegamento  tra
obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza  della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.)) 
  2-quater. ((L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni
ai processi di valutazione avviene in modo  graduale,  secondo  linee
guida  adottate  con   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione    che     tengano     conto     della     dimensione
dell'amministrazione e del grado di complessita'  dell'organizzazione
del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non
sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale)).