DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 22
                     (( (Comitato dei garanti).

    1.  I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
  adottati  sentito  il  Comitato  dei garanti, i cui componenti, nel
  rispetto  del  principio  di  genere, sono nominati con decreto del
  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica
  tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
    2.  Il  Comitato  dei garanti e' composto da un consigliere della
  Corte  dei  conti,  designato  dal  suo  Presidente,  e  da quattro
  componenti  designati  rispettivamente,  uno  dal  Presidente della
  Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto legislativo di
  attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico,  e  di
  efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal
  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto
  tra  un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
  esperienza  nei  settori  dell'organizzazione  amministrativa e del
  lavoro  pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
  generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
  di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
  propria  candidatura.  I componenti sono collocati fuori ruolo e il
  posto  corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione
  di  appartenenza  e'  reso  indisponibile  per  tutta la durata del
  mandato.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non e' prevista la
  corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
    3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
  di  quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
  termine si prescinde dal parere.))