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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2009, n. 127

Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia. (09G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2010)
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Testo in vigore dal:  10-9-2009 al: 11-8-2010
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonché stabilito che per la gestione di tali risorse può essere utilizzata la società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato "Fondo unico giustizia" il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresì, in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate Fondo unico giustizia, nonché sono stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo unico giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonché modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e dell' 8 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni ed oggetto
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "decreto-legge n. 112", il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
b) "legge n. 133", la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.112;
c) "decreto-legge n. 143", il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
d) "legge n. 181", la legge 13 novembre 2008, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonché ogni ulteriore successiva modificazione del suo articolo 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;
e) "decreto informazioni", il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, nonché ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;
f) "Fondo unico giustizia", il fondo previsto dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e così denominato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;
g) "Equitalia Giustizia", Equitalia Giustizia S.p.a., società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la società che gestisce Fondo unico giustizia;
h) "Poste Italiane", "Banche", "Operatori Finanziari", "Operatori" ovvero "Operatore", rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse;
i) "risorse", i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:
1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:
1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
2) somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;
l) "prodotti assicurativi", le polizze in cui alla copertura assicurativa è abbinata una componente di tipo finanziario e/o previdenziale, nonché i fondi assicurativi, direttamente o indirettamente riferiti o riferibili a specifiche polizze vita a prestazione rivalutabile;
m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse;
n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori Finanziari comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni che gli stessi hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;
o) "dati delle risorse", tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;
p) "Ministero della giustizia", gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
q) "Ministero dell'interno", gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
r) "Demanio", gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
s) "MEF", il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;
t) "devoluzione allo Stato", alternativamente:
1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalità previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008;
2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.
2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. «Decreto interministeriale di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia».
Nota all'art. 1:
- Il decreto direttoriale del 23 ottobre 2008 emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Capo Dipartimento affari di giustizia del Ministero della giustizia reca «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2008, n. 217, convertito dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008:
«Art. 2. (Fondo unico giustizia) - 1. Il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto art. 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.

3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto art. 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica».
- Si riporta il testo del comma 23, dell'art. 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica) - 1 - 22 (omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 367 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 S.O.:
«367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito;
c) (abrogato)».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni «Disposizioni contro la mafia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
- Si riporta il testo dell'art. 262 del codice di procedura penale:
«Art. 262. (Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate) - 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca».