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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  28-2-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 42

Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di
((gennaio 2014))
previa sperimentazione, a partire
((dall'anno 2013))
, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: "per il calcolo dei contributi," sono inserite le seguenti: "per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,". (10) (13)
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio".
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono soppresse;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917," sono inserite le seguenti: "dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive," e le parole: "anche in forma unificata," sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio";
f) all'articolo 5, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono" e la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove";
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3." sono soppresse.
7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 16 e 17 la parola: "25", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "30";
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: "corrisposta nel" e le parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo stesso mese" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni";
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese di luglio".
7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonché i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo è soppresso.
7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente" è soppressa e le parole da: "fino a una percentuale" fino a: "da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione";
c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici".
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10,ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 2 del presente articolo, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato a Gennaio 2012, per quanto concerne l'avvio dell'operatività del sistema della trasmissione mensile e, all'Anno 2011, l'avvio della sperimentazione.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.