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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2009, n. 91

Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. (09G0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2009)
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Testo in vigore dal: 1-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legge 23 ottobre 1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001,  n.
307, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di seguito denominato: "Codice"; 
  Visto il decreto legge 26  aprile  2005,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; 
  Visto il decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'articolo 1, comma 404, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233; 
  Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito  il  Consiglio   superiore   per   i   beni   culturali   e
paesaggistici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo  2009  e
del 6 aprile 2009; 
  Preso atto delle osservazioni formulate dallo stesso  Consiglio  di
Stato in ordine agli acquisti a trattativa privata; 
  Ritenuto,  sul  punto,  di  non   poter   aderire   alle   suddette
osservazioni recependo la formulazione  suggerita  dal  Consiglio  di
Stato, considerato che occorre attribuire alle Direzioni generali che
svolgono funzioni di tutela le competenze  in  tema  di  acquisizioni
conseguenti all'esercizio di pubblici poteri quali le espropriazioni,
le prelazioni artistiche e gli  acquisti  all'esportazione,  ed  alla
sola  Direzione  generale  per  la  valorizzazione   del   patrimonio
culturale le competenze in materia  di  acquisti  di  beni  culturali
effettuati dall'Amministrazione con precipue finalita' di  incremento
delle collezioni ed al  fine  di  conseguire  la  migliore  fruizione
pubblica e valorizzazione dei beni stessi; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 giugno 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per  il
federalismo; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                      26 novembre 2007, n. 233 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, la parola: "nove" e' sostituita dalla  seguente:
"otto"; 
      2) al comma 1, la  parola:  "periferici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "regionali"; 
      3) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali  di  livello
generale presso il Gabinetto del Ministro puo' essere conferito anche
presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di  controllo
interno, organo monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigente
con incarico di funzione dirigenziale di livello generale,  conferito
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad  un  esperto  estraneo
alla pubblica amministrazione, entro i limiti di  dotazione  organica
dei dirigenti di prima fascia."; 
      4)  al  comma  2,  le  parole:  "dello  stesso  articolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo"; 
      5) il comma 3 e' abrogato; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al  comma  1,  la  parola:  "diretti"  e'  sostituita  dalla
seguente: "dirette"; 
      2) al comma 1, le parole: "la  unita'"  sono  sostituite  dalla
seguente: "l'unita'"; 
      3)  al  comma  3,  lettera  a),  la  parola:  "periferici"   e'
sostituita dalla seguente: "regionali"; 
      4)  al  comma  3,  lettera  b),  la  parola:  "periferiche"  e'
sostituita dalla seguente: "regionali"; 
      5) al comma 3, lettera i), dopo le parole: "al Parlamento" sono
aggiunte le seguenti: ", anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice"; 
      6) al comma 3, lettera l), la parola: "Ministri" e'  sostituita
dalla seguente: "Ministro"; 
      7)  al  comma  3,  lettera  m),  la  parola:  "periferici"   e'
sostituita dalla seguente: "regionali"; 
      8) al comma 3, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:  "n)
coordina le attivita' internazionali, ivi  comprese  quelle  relative
alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio  culturale  e
naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle  diversita'
delle  espressioni  culturali,  nonche'  per  la   salvaguardia   del
patrimonio culturale immateriale; "; 
      9) il comma 4 e' abrogato; 
      10) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il  Segretariato
generale si articola  in  sei  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale,  compresi  il  Servizio  ispettivo,  cui   sono   assegnati
quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e
l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro."; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "a)
Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari   generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale; "; 
      2) al comma 1, la lettera b) e' soppressa; 
      3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  "c)
Direzione generale per le antichita'; "; 
      4) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura  e
l'arte contemporanee; "; 
      5) al comma 1, la lettera e) e' sostituta dalla  seguente:  "e)
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; "; 
      6) al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  "g)
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali  ed  il
diritto d'autore; "; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
"Art.  4  (Direzione  generale  per  l'organizzazione,   gli   affari
generali, l'innovazione, il  bilancio  ed  il  personale).  -  1.  La
Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari   generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e  compiti
in materia di bilancio e programmazione  delle  risorse  finanziarie,
nonche' di qualita' e di standardizzazione delle procedure;  cura  la
gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli
affari generali, del bilancio e del personale e dei  servizi  comuni,
anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; e' competente in
materia di stato giuridico e trattamento economico del personale,  di
relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita'
nazionale e formazione del personale nonche' in materia di  politiche
del personale  per  le  pari  opportunita'.  La  Direzione  generale,
inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del  Ministro
in  ordine  alle  politiche  del  personale  e  alla   contrattazione
collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali  ai
fini dell'applicazione dei contratti collettivi e  della  stipula  di
accordi decentrati;  elabora  proposte  per  la  definizione  di  una
strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche
attraverso le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  e
traduce in  progetti  coordinati  e  piani  d'azione  il  conseguente
disegno strategico  assicurandone  il  monitoraggio  e  verificandone
l'attuazione. 
2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) rappresenta il Ministero  in  organismi  e  azioni  europee  e
internazionali nel campo della digitalizzazione  e  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; 
    b)  cura  il  coordinamento  nazionale  nel  campo  dei   sistemi
informativi, della digitalizzazione,  dei  censimenti  di  collezioni
digitali, dei  servizi  per  l'accesso  on-line,  quali  siti  web  e
portali, nonche' la identificazione di centri  di  competenza,  anche
attraverso l'emanazione di raccomandazioni,  linee  guida,  standard,
raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti; 
    c) dispone rilevazioni  ed  elaborazioni  statistiche  pertinenti
all'attivita' del Ministero, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; 
    d) coordina i sistemi informativi del  Ministero,  ai  sensi  del
decreto  legislativo  12  febbraio  1993,   n.   39,   e   successive
modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    e)  svolge  i  compiti  di  cui  all'articolo  17   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il
parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria  per
la predisposizione dei programmi annuali  e  pluriennali  concernenti
gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero  e
dei relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi  annuali
di contributi in conto capitale, da sottoporre  all'approvazione  del
Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse
fonti  di  finanziamento,  ed   attribuisce   le   relative   risorse
finanziarie agli organi competenti; 
    g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base  dei
dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in
attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello
stato di previsione della spesa del Ministero e delle  operazioni  di
variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno
di legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento  e
agli organi di controllo; 
    h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE; 
    i)  assicura  il  necessario  supporto  per  dare  attuazione  ai
programmi di ripartizione delle risorse  finanziarie  rinvenienti  da
leggi e  provvedimenti,  in  relazione  alle  destinazioni  per  esse
previste; predispone  gli  atti  connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie
nazionali  e  comunitarie,  in  relazione  alle  diverse   fonti   di
finanziamento; cura  i  rapporti  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed  ai
relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma  2,  lettera
h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori; 
    l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in
raccordo con le competenti direzioni generali centrali;  effettua  il
monitoraggio relativo al controllo di gestione  dei  vari  centri  di
responsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle
risorse finanziarie a livello centrale e  periferico,  anche  tramite
ispezioni; 
    m)    assicura     l'assistenza     tecnica     sulle     materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici;   predispone   le   relazioni   tecnico-finanziarie   sui
provvedimenti normativi anche  sulla  base  dei  dati  forniti  dagli
uffici competenti; 
    n) esercita  i  diritti  dell'azionista,  secondo  gli  indirizzi
impartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.; 
    o)  provvede  ai  servizi  generali  della  sede   centrale   del
Ministero; 
    p) cura,  d'intesa  con  le  direzioni  generali  competenti,  la
formazione  e  l'aggiornamento  professionale   del   personale   del
Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; 
    q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'
nazionale delle medesime  tra  le  diverse  direzioni  generali,  sia
centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori; 
    r) salvo quanto disposto all'articolo 8,  comma  2,  lettera  n),
svolge funzioni di assistenza tecnica  per  l'attivita'  contrattuale
del Ministero, monitorandone i relativi  costi,  gli  standard  ed  i
livelli di qualita' procedimentali e finanziari; 
    s) cura la comunicazione istituzionale  del  Ministero  ai  sensi
della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni; 
    t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti  dagli
articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  per
la professionalita' di restauratore. 
3. Presso la Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli  affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il  Nucleo
per la valutazione degli investimenti. 
4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio ed  il  personale  costituisce  centro  di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed  e'
responsabile per l'attuazione  dei  piani  gestionali  di  competenza
della stessa. Da  essa  dipendono  funzionalmente,  per  gli  aspetti
contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17. 
5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei  uffici
dirigenziali di livello non generale."; 
    e) l'articolo 5 e' abrogato; 
    f) all'articolo 6: 
      1) la rubrica e' cosi' sostituita: "Direzione generale  per  le
antichita'"; 
      2) al comma 1,  le  parole:  "per  i  beni  archeologici"  sono
sostituite dalle seguenti: "per le antichita'"; 
      3) al comma 1, le parole: "di aree e  beni  archeologici"  sono
sostituite  dalle  seguenti:   "di   aree   e   beni   di   interesse
archeologico"; 
      4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "proposti dai direttori regionali, sulla base  dei  dati  del
monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla  Direzione  generale
per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale"; 
      5) al comma 2, lettera b), le parole: "Direzione  generale  per
la qualita' e  la  tutela  del  paesaggio,  l'architettura  e  l'arte
contemporanee" sono sostituite dalle  seguenti:  "Direzione  generale
per  il  paesaggio,  le   belle   arti,   l'architettura   e   l'arte
contemporanee" e, in fine, le parole: "o su beni  archeologici"  sono
sostituite dalle seguenti "o su beni di interesse archeologico"; 
      6) al comma 2, lettera c), le parole:  "di  beni  archeologici"
sono sostituite dalle seguenti: "di beni di  interesse  archeologico"
e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche  nel  rispetto
degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2,  lettera  c),  e  delle
linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte  salve,  in
ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela"; 
      7) al comma 2, la lettera d) e' soppressa; 
      8) al  comma  2,  lettera  f),  le  parole:  "su  proposta  dei
direttori generali periferici" sono sostituite dalle seguenti: "anche
su  proposta  dei  direttori  regionali"  e  le  parole:  "dei   beni
archeologici" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni di  interesse
archeologico"; 
      9) al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  "g)
dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai  fini
dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  ivi   previste,   il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni di interesse  archeologico  e  di  ogni  altra  iniziativa  a
carattere  culturale  che  abbia  ad  oggetto   beni   di   interesse
archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo  articolo
8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze  della
tutela;"; 
      10) al comma 2, lettera h), le parole: "beni archeologici" sono
sostituite dalle seguenti: "beni di interesse archeologico"; 
      11) al comma 2, la lettera i) e' soppressa; 
      12) al comma 2, lettera  m),  dopo  la  parola:  "Codice"  sono
inserite le seguenti: ", secondo le modalita' da esso  definite,"  e,
in  fine,  le  parole:  "beni  archeologici"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "beni di interesse archeologico"; 
      13) al comma 2, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n)
adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di
interesse  archeologico,  a  titolo  di   prelazione,   di   acquisto
all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70,
95, 96, 97 e 98 del Codice; "; 
      14) al comma 2, la lettera o) e' soppressa; 
      15) al comma 2, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: 
"p-bis)  predispone  ed  aggiorna,  sentiti   i   competenti   organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono  gli
uffici di esportazione nella  valutazione  circa  il  rilascio  o  il
rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo
68 del Codice; "; 
      16) al comma 2, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: 
"q-bis) cura la tenuta e il funzionamento  dell'elenco,  disciplinato
dal  decreto  ministeriale  20  marzo  2009,  degli  istituti  e  dei
dipartimenti  archeologici  universitari,  nonche'  dei  soggetti  in
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o  di
dottorato di ricerca  in  archeologia  di  cui  all'articolo  95  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; "; 
      17) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La  Direzione
generale per le antichita' esercita il coordinamento e la  vigilanza,
anche ai fini dell'approvazione del  bilancio  di  previsione,  delle
relative  proposte  di  variazione  e  del  conto  consuntivo,  sulle
Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
di Roma."; 
      18) al comma 4, le  parole:  "per  i  beni  archeologici"  sono
sostituite dalle seguenti: "per le  antichita'"  e  dopo  la  parola:
"modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ed e' responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa"; 
      19) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  "5.  La  Direzione
generale per le antichita' si articola in sette  uffici  dirigenziali
di livello non generale, compresi gli Istituti  dotati  di  autonomia
speciale e gli Istituti nazionali. Con  riguardo  alle  attivita'  di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione  generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale."; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art.  7  (Direzione  generale  per  il  paesaggio,  le  belle  arti,
l'architettura e l'arte contemporanee). - 1.  La  Direzione  generale
per  il  paesaggio,  le   belle   arti,   l'architettura   e   l'arte
contemporanee svolge le funzioni e i  compiti,  non  attribuiti  alle
direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore  ai  sensi  delle
disposizioni   in   materia,   relativi   alla   tutela   dei    beni
architettonici, alla qualita' ed  alla  tutela  del  paesaggio,  alla
tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi
i  dipinti  murali  e  gli   apparati   decorativi,   alla   qualita'
architettonica  ed   urbanistica   ed   alla   promozione   dell'arte
contemporanea. 
2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali,
sulla base dei dati del monitoraggio dei  flussi  finanziari  forniti
dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale; 
    b)  elabora,  anche  su  proposta  dei  direttori  regionali,   i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative  scientifiche  in
tema di inventariazione  e  catalogazione  dei  beni  architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici; 
    c) esprime la  volonta'  dell'amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione  di  beni  immobili  di  interesse  architettonico,
storico, artistico ed etnoantropologico; 
    d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice, secondo le modalita' da  esso  definite,  per  la  violazione
delle disposizioni in materia di beni architettonici,  paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici; 
    e)  autorizza  il  prestito  di  beni   storici,   artistici   ed
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio  nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,  comma  2,  lettera
c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte
salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; 
    f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del  Codice,  ed
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni storici, artistici  ed  etnoantropologici  e  di  ogni  altra
iniziativa  a  carattere  culturale  che  abbia  ad  oggetto  i  beni
medesimi, anche nel rispetto degli accordi  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo  articolo
8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze  della
tutela; 
    g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni culturali nel settore di competenza a titolo di  prelazione,  di
acquisto  all'esportazione  o  di  espropriazione,  ai  sensi   degli
articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; 
    h) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione  di  cose  e  beni  culturali  in
ambito internazionale, tra i quali quelli di cui  agli  articoli  65,
comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma  2,  lettera
e), e 82 del Codice; 
    i)  predispone  ed  aggiorna,   sentiti   i   competenti   organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono  gli
uffici di esportazione nella  valutazione  circa  il  rilascio  o  il
rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo
68 del Codice; 
    l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con
le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi  o
nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per  interventi
di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; 
    m) istruisce, acquisite le valutazioni delle  direzioni  generali
competenti, i procedimenti di valutazione di  impatto  ambientale  ed
esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; 
    n) esprime il  parere  sulla  proposta  del  direttore  regionale
competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro,  delle
intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice; 
    o) concorda, d'intesa con il direttore regionale  competente,  la
proposta  per  l'approvazione  in  via  sostitutiva,  da  parte   del
Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici
di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    p) ai sensi  dell'articolo  141  del  Codice  adotta,  sentiti  i
Direttori  regionali  competenti,  la   dichiarazione   di   notevole
interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che  insistano
su un territorio appartenente a piu' regioni; 
    q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera  architettonica
e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o  fornisce
consulenza alla loro progettazione,  con  particolare  riguardo  alle
opere destinate ad attivita' culturali o a  quelle  che  incidano  in
modo particolare sulla  qualita'  del  contesto  storico-artistico  e
paesaggistico-ambientale; 
    r) dichiara  l'importante  carattere  artistico  delle  opere  di
architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,  e
dell'articolo 37 del Codice; 
    s) ammette  ai  contributi  economici  le  opere  architettoniche
dichiarate  di  importante  carattere  artistico  e  gli   interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica  ai
sensi dell'articolo 37 del Codice; 
    t) promuove la formazione, in collaborazione con le  universita',
le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della  cultura
e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonche'
dell'arte contemporanea; 
    u)  promuove  la  conoscenza  dell'arte  contemporanea   italiana
all'estero, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli  affari
esteri e d'intesa con il medesimo; 
    v) diffonde la conoscenza dell'arte  contemporanea  e  valorizza,
anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; 
    z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di  Milano
e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma; 
    aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le  valutazioni
di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione
La Biennale di Venezia; 
    bb) fornisce per le  materie  di  competenza  il  supporto  e  la
consulenza  tecnico-scientifica  alle  direzioni  regionali  e   alle
soprintendenze; 
    cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. 
3.  La  Direzione  generale  per  il  paesaggio,   le   belle   arti,
l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e  la
vigilanza,  anche  ai  fini   dell'approvazione   del   bilancio   di
previsione,  delle  relative  proposte  di  variazione  e  del  conto
consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta'  di
Venezia e dei comuni  della  Gronda  lagunare,  sulla  Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e
per il polo museale della  citta'  di  Napoli,  sulla  Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e
per il polo  museale  della  citta'  di  Roma,  sulla  Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e
per il polo museale della citta' di Firenze e sull'Istituto  centrale
per la demoetnoantropologia. 
4.  La  Direzione  generale  per  il  paesaggio,   le   belle   arti,
l'architettura  e  l'arte   contemporanee   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed  e'
responsabile per l'attuazione  dei  piani  gestionali  di  competenza
della stessa. 
5.  La  Direzione  generale  per  il  paesaggio,   le   belle   arti,
l'architettura e l'arte contemporanee si articola  in  dodici  uffici
dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di
autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e
gli   Istituti   nazionali.   Con   riguardo   alle   attivita'    di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione  generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale."; 
    h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 8. (Direzione generale per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale). - 1. La Direzione  generale  per  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale svolge funzioni  e  compiti  nei  settori  della
promozione  della  conoscenza,  della  fruizione  pubblica  e   della
valorizzazione del patrimonio  culturale,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo  6  del  Codice,  con  riguardo  a  tutti  gli
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2,
del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti
dallo Stato. 
2. In particolare, il Direttore generale: 
    a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali,
sulla base dei dati del monitoraggio dei  flussi  finanziari  forniti
dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale; 
    b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio  culturale,
in  ambito  locale,  nazionale  ed  internazionale,  anche   mediante
apposite  campagne  integrate  di  informazione,  con  riferimento  a
realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati,  la
cui definizione ed i cui contenuti sono  elaborati  d'intesa  con  le
direzioni generali competenti e  gli  uffici  ministeriali  cui  sono
affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti
nelle  iniziative  promozionali.  Le  campagne  informative   possono
riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad  altri
soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati; 
    c)  cura  la  promozione,  anche  su   richiesta   degli   uffici
interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi  culturali  con
istituzioni dotate  di  adeguato  prestigio,  italiane  e  straniere,
finalizzati alla organizzazione di mostre od  esposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d),  del  Codice,  e  ne  assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare
la circolazione internazionale delle opere d'arte  interessate  dalle
manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I
della parte seconda del Codice; 
    d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato
dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c); 
    e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri  e
linee guida per la ricezione in comodato o in  deposito,  di  cose  o
beni  da  parte  di  istituti  e  luoghi  della  cultura,  ai   sensi
dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta,  il  necessario
supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione  dei  relativi
atti; 
    f) svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia  di
valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  individuando  gli
strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed
alle realta' territoriali in essi coinvolte;  cura  il  coordinamento
con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed
offre   il    necessario    sostegno    tecnico-amministrativo    per
l'elaborazione  dei  criteri  di  gestione,  anche  integrata,  delle
attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112  e  115  del
Codice; 
    g) cura, nell'esercizio  delle  funzioni  di  valorizzazione,  la
predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per
l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli di atti
per la costituzione dei  soggetti  giuridici  previsti  dall'articolo
112, comma 5, del Codice; 
    h)  cura  la  predisposizione  delle  intese   istituzionali   di
programma Stato-regioni in materia di valorizzazione  del  patrimonio
culturale, degli accordi per la  valorizzazione  integrata  dei  beni
culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice,  e  per  la
gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo
articolo 112; 
    i) elabora linee guida  per  la  individuazione  delle  forme  di
gestione delle attivita' di valorizzazione,  ai  sensi  dell'articolo
115 del Codice, ovvero per la definizione dei  casi  in  cui  risulti
ancora  necessario  provvedere   all'affidamento   dei   servizi   di
assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico  in  forma  non
integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice; 
    l) assicura il supporto per la predisposizione e  l'aggiornamento
periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita'  di
valorizzazione ai sensi  dell'articolo  114  del  Codice  e  provvede
all'incremento   della   qualita'   degli   inerenti   servizi   resi
dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione  della  carta
dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il  pubblico  resi  in
tutti  gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  dipendenti   dal
Ministero, ai sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; 
    m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici,
che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le  esigenze
della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di
cui all'articolo 116 del Codice piu' volte richiamato; 
    n) svolge attivita' di assistenza  tecnico-amministrativa,  nelle
materie di competenza, per l'attivita' convenzionale  o  contrattuale
del Ministero, monitorandone i relativi  costi,  gli  standard  ed  i
livelli di qualita'  procedimentali  e  finanziari,  con  riferimento
anche ai servizi per il pubblico; 
    o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose  o  beni
culturali, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  21  del  regio
decreto 30 gennaio 1913, n.  363,  e  previo  parere  del  competente
Comitato tecnico-scientifico; 
    p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti  i  beni  culturali  dei  quali  sia  stata  autorizzata   la
partecipazione a mostre od esposizioni, sul  territorio  nazionale  o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; 
    q) cura il coordinamento del sistema dei  servizi  educativi,  di
comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi  degli  articoli
118 e 119 del Codice attraverso il Centro per  i  servizi  educativi,
anche in relazione al pubblico con disabilita'. 
3. L'attivita' di  valorizzazione  di  competenza  del  Ministero  e'
svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale  per  la
valorizzazione del patrimonio culturale. 
4.  La  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale esercita  la  vigilanza  sulla  Fondazione  MAXXI  -  Museo
nazionale  delle  arti  del  XXI  secolo  ed  esercita,  secondo  gli
indirizzi impartiti dal  Ministro,  i  diritti  dell'azionista  sulla
societa' Ales S.p.A. 
5.  La  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale costituisce centro  di  responsabilita'  amministrativa  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279,
e successive modificazioni, ed e' responsabile per  l'attuazione  dei
piani gestionali di competenza della stessa. 
6.  La  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale si articola in  due  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale."; 
    i) all'articolo 9: 
      1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "sulla base dei dati del monitoraggio dei  flussi  finanziari
forniti dalla Direzione generale  per  l'organizzazione,  gli  affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale"; 
      2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", anche nel rispetto degli accordi di  cui  all'articolo  8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo  articolo
8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze  della
tutela"; 
      3) al comma 2, la lettera d) e' soppressa; 
      4) al comma 2, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  "l)
dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed  ai  fini
dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  ivi   previste,   il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale
che abbia ad oggetto  i  beni  medesimi,  anche  nel  rispetto  degli
accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera  c),  e  delle  linee
guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte  salve,  in  ogni
caso, le prioritarie esigenze della tutela; "; 
      5) al comma 2, la lettera q) e' soppressa; 
      6) al comma 3, dopo la parola:  "vigilanza"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  anche  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio   di
previsione,  delle  relative  proposte  di  variazione  e  del  conto
consuntivo,"; 
      7) al comma 5, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le
seguenti: ", ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali
di competenza della stessa"; 
      8) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  "6.  La  Direzione
generale per gli archivi si articola in nove uffici  dirigenziali  di
livello non generale,  compresi  quelli  aventi  sede  nelle  regioni
Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi  e
l'Archivio centrale dello  Stato.  Con  riguardo  alle  attivita'  di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione  generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale."; 
    l) all'articolo 10: 
      1) la rubrica e' cosi' sostituita: "Direzione generale  per  le
biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore"; 
      2) al comma 1, le parole: "per i beni librari" sono  sostituite
dalle seguenti: "per le biblioteche"; 
      3) al comma 1, le parole: "direzione regionale" sono sostituite
dalle seguenti: "direzioni regionali"; 
      4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari
forniti dalla Direzione generale  per  l'organizzazione,  gli  affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale"; 
      5) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", anche nel rispetto degli accordi di  cui  all'articolo  8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo  articolo
8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze  della
tutela"; 
      6) al comma 2, la lettera d) e' soppressa; 
      7) al comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  "f)
dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed  ai  fini
dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  ivi   previste,   il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni
di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale  che
abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida  di  cui
al medesimo articolo 8, comma  3,  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le
prioritarie esigenze della tutela; "; 
      8) al comma 2, lettera l), le parole: "Ministero della pubblica
istruzione"    sono    sostituite    dalle    seguenti:    "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; 
      9) al comma 2, la lettera p) e' soppressa; 
      10) al comma 2, lettera r), le parole: "articoli 16, 69 e  128,
del codice" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 16  e  128  del
Codice"; 
      11) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La  Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto
legge 26 aprile 2005, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite  le  altre  direzioni  generali
competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di
diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di vigilanza
sulla  Societa'  italiana  autori  ed   editori   (SIAE)   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2."; 
      12) al comma 4 le parole: "per i beni librari" sono  sostituite
dalle seguenti: "per le biblioteche"; 
      13) al  comma  5,  le  parole:  "  per  i  beni  librari"  sono
sostituite dalle seguenti: " per le biblioteche" e  dopo  la  parola:
"vigilanza"  sono  aggiunte   le   seguenti:   ",   anche   ai   fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte
di variazione e del conto consuntivo,"; 
      14) al comma 6, le parole: "per i beni librari" sono sostituite
dalle seguenti: "per le biblioteche"; 
      15) al comma 6, dopo la parola: "modificazioni"  sono  aggiunte
le seguenti:  ",  ed  e'  responsabile  per  l'attuazione  dei  piani
gestionali di competenza della stessa"; 
      16) il comma 7 e' sostituito dal  seguente:  "7.  La  Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore si articola in  otto  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, compresi gli Istituti centrali e  gli  Istituti  dotati  di
autonomia speciale. Con riguardo alle  attivita'  di  valorizzazione,
restano  ferme  le  competenze  della  Direzione  generale   per   la
valorizzazione del patrimonio culturale."; 
    m) all'articolo 11: 
      1) al comma 2, dopo la lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:
"c-bis) esercita la vigilanza su Cinecitta' Holding S.p.A., ai  sensi
dell' articolo 5-bis del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.  118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.  202  e
successive modificazioni; "; 
      2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
esercita la vigilanza sulla Fondazione La  Biennale  di  Venezia,  ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29  gennaio  1998,  n.
19, sentite le altre direzioni generali  competenti  per  la  materia
medesima; "; 
      3) al comma 2, lettera e), le parole: "per i beni librari" sono
sostituite dalle seguenti: "per le  biblioteche"  e  le  parole:  "ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
303, e successive modificazioni" sono soppresse; 
      4) al comma 4, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le
seguenti: ", ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali
di competenza della stessa"; 
      5) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  "5.  La  Direzione
generale per il cinema si articola  in  tre  uffici  dirigenziali  di
livello non generale."; 
    n) all'articolo 12: 
      1) al comma 2, lettera e), le parole: "per i beni librari" sono
sostituite dalle seguenti: "per le  biblioteche"  e  le  parole:  "ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
303, e successive modificazioni" sono soppresse; 
      2) al comma 5, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le
seguenti: ", ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali
di competenza della stessa"; 
      3) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  "6.  La  Direzione
generale per lo  spettacolo  dal  vivo  si  articola  in  tre  uffici
dirigenziali di livello non generale."; 
    o) all'articolo 13: 
      1) al comma 2, dopo le parole: "direttore generale" e' inserita
la seguente: "centrale"; 
      2) al comma 6, le parole: "eletti con le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721"  sono
sostituite dalle seguenti: "eletti da tutto il personale" e, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: "Alle  sedute  del  Consiglio  sono
ammessi altresi', senza  diritto  di  voto,  i  vice  presidenti  dei
Comitati  tecnico-scientifici  i  quali,  in  caso   di   assenza   o
impedimento  dei  rispettivi  presidenti,  svolgono  le  funzioni  di
componenti del Consiglio medesimo."; 
      3) al comma 8, la parola: "gia'" e' soppressa; 
      4)  al  comma   8,   le   parole:   "Direzione   generale   per
l'organizzazione, l'innovazione,  la  formazione,  la  qualificazione
professionale  e  le  relazioni  sindacali"  sono  sostituite   dalle
seguenti:  "Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale"; 
    p) all'articolo 14: 
      1) al comma 2, lettera b), le parole: "o dei direttori generali
competenti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei direttori generali
centrali o dei direttori regionali che presentano  richiesta  per  il
tramite dei direttori generali centrali competenti,"; 
    2) al comma 2,lettera c), le parole: "di tutela" sono  sostituite
dalle seguenti: "di particolare rilievo" e le parole: "di particolare
rilievo," sono soppresse; 
      3) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "con le modalita' di cui alla lettera b)"; 
    q) all'articolo 15: 
      1) alla rubrica dopo le parole: "Istituti centrali" e' inserita
la seguente: ", nazionali"; 
      2) dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Sono
Istituti  nazionali:  a)  la  Soprintendenza   al   Museo   nazionale
preistorico ed etnografico  "L.  Pigorini";  b)  il  Museo  nazionale
d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte
moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica."; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Con  decreti
ministeriali  di  natura  non  regolamentare,   adottati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli
istituti di cui al presente articolo,  nonche'  gli  altri  organismi
istituiti  come  autonomi  ai  sensi  dell'articolo  8  del   decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni,  nel
rispetto dell'invarianza della spesa."; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  L'organizzazione
ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli  Istituti  dotati
di autonomia speciale sono  definiti  con  uno  o  piu'  regolamenti,
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400
del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua  ad
applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti  regolamenti,  la
normativa che attualmente li disciplina."; 
      6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Gli incarichi  di
direzione degli istituti di cui al presente articolo  sono  conferiti
dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da  cui
gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono."; 
    r) all'articolo 16, comma 3, le parole: "direzione  generale  per
l'organizzazione, l'innovazione,  la  formazione,  la  qualificazione
professionale  e  le  relazioni  sindacali"  sono  sostituite   dalle
seguenti:  "Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale"; 
    s) all'articolo 17: 
      1) al comma 1, le parole: "questi ultimi" sono sostituite dalle
seguenti: "queste ultime"; 
      2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
dichiara, su proposta delle  competenti  soprintendenze  di  settore,
l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti,  ai  sensi
dell'articolo 13 del Codice; "; 
      3) al comma 3, dopo la lettera  e)  e'  inserita  la  seguente:
"e-bis)  autorizza   gli   interventi   di   demolizione,   rimozione
definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e  raccolte,
da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c),
del Codice,  fatta  eccezione  per  i  casi  di  urgenza,  nei  quali
l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente  soprintendenza,  che
informa contestualmente lo stesso direttore regionale; "; 
      4) al comma 3, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  "g)
trasmette al competente direttore generale centrale, con  le  proprie
valutazioni, le proposte  di  prelazione  che  gli  pervengono  dalle
soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1,  del
Codice, della denuncia di cui all'articolo 60  del  medesimo  Codice,
ovvero le proposte di rinuncia  ad  essa.  Con  le  stesse  modalita'
trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte
di prelazione formulate dalla regione o  dagli  altri  enti  pubblici
territoriali interessati e, su indicazione  del  direttore  medesimo,
comunica alla regione o agli  altri  enti  pubblici  territoriali  la
rinuncia dello Stato alla prelazione, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 62, comma 3, del Codice; "; 
      5) al comma 3, lettera h), le parole: "appartenenti a  soggetti
pubblici" sono soppresse e  dopo  il  numero:  "56"  e'  aggiunto  il
seguente: ", 57-bis"; 
      6) al comma 3, la lettera m) e' sostituita dalla  seguente  "m)
esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri  fissati  dal
Direttore generale per la valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
sulle proposte di acquisizione  in  comodato  di  beni  culturali  di
proprieta' privata, formulate dagli uffici di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettere b),  c),  d),  e)  e  f),  presenti  nel  territorio
regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate,
ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai  sensi  dell'articolo  44
del Codice; "; 
      7) al comma 3, lettera  n),  dopo  la  parola:  "Ministero"  e'
aggiunta la seguente: ", anche"; 
      8) al comma 3, dopo la lettera o) sono  aggiunte  le  seguenti:
"o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere  della
regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni  paesaggistici,  ai
sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; o-ter)  provvede,  anche
d'intesa con la regione o con gli altri  enti  pubblici  territoriali
interessati e su proposta del soprintendente, alla  integrazione  del
contenuto  delle  dichiarazioni  di   notevole   interesse   pubblico
relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi  dell'articolo  141-bis
del  Codice;  o-quater)  stipula  l'intesa  con  la  regione  per  la
redazione congiunta dei piani paesaggistici,  limitatamente  ai  beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e  d),
del Codice; "; 
      9) al comma 3, lettera p), dopo  la  parola:  "Ministro,"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "per  il  tramite  del  direttore   generale
competente ad esprimere il parere di merito," e le parole:  "all'art.
143,  comma  3,  del  codice"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"all'articolo 143, comma 2, del Codice"; 
      10) al comma 3, la lettera q) e' sostituita dalla seguente: "q)
concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la  proposta
da inoltrare al Ministro per l'approvazione in  via  sostitutiva  del
piano paesaggistico,  limitatamente  ai  beni  paesaggistici  di  cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; "; 
      11) al comma 3, la lettera r) e' soppressa; 
      12) al comma 3, lettera s), le parole: "fornite dai  competenti
organi  centrali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "forniti   dal
Segretario generale"; 
      13) al comma 3, lettera t), sono soppresse  le  parole:  "delle
soprintendenze di settore e" e la lettera: "a),"; 
      14) al comma 3, lettera bb), le parole: "con il ministero della
pubblica  istruzione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "con   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
tramite del Direttore generale per la valorizzazione  del  patrimonio
culturale"; 
      15) al comma 3, lettera dd), dopo le parole: "soprintendenze di
settore" sono aggiunte le seguenti: "e sulla base delle  linee  guida
elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale"; 
      16) al comma 3, lettera ff), le parole: "direzione generale per
l'organizzazione, l'innovazione,  la  formazione,  la  qualificazione
professionale  e  le  relazioni  sindacali"  sono  sostituite   dalle
seguenti:  "Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale"; 
      17) al comma 4, sono soppresse le lettere:  "  c),  d),"  e  la
lettera ", bb)"; 
      18) al comma 5, le parole: "Direzione generale per il  bilancio
e la  programmazione  economica  la  promozione,  la  qualita'  e  la
standardizzazione delle procedure" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli  affari   generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale"; 
      19) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  "6.  Le  Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici  si  articolano  negli
uffici dirigenziali  di  livello  non  generale  sotto  numericamente
indicati: a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici  dirigenziali  di  livello
non  generale;  b)  Direzione  regionale  per  i  beni  culturali   e
paesaggistici  della  Basilicata,  articolata   in   quattro   uffici
dirigenziali di livello non generale; c) Direzione  regionale  per  i
beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in  quattro
uffici dirigenziali di livello non generale; d)  Direzione  regionale
per i beni culturali e paesaggistici della  Campania,  articolata  in
nove uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale;  e)  Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici  dell'Emilia  Romagna,
articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;  f)
Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici   del
Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque  uffici  dirigenziali  di
livello non generale; g) Direzione regionale per i beni  culturali  e
paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali  di
livello non generale; h) Direzione regionale per i beni  culturali  e
paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di
livello non generale; i) Direzione regionale per i beni  culturali  e
paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali
di livello non generale; l) Direzione regionale per i beni  culturali
e  paesaggistici  delle  Marche,   articolata   in   quattro   uffici
dirigenziali di livello non generale; m) Direzione  regionale  per  i
beni culturali e paesaggistici  del  Molise,  articolata  in  quattro
uffici dirigenziali di livello non generale; n)  Direzione  regionale
per i beni culturali e  paesaggistici  del  Piemonte,  articolata  in
sette uffici dirigenziali  di  livello  non  generale;  o)  Direzione
regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  della   Puglia,
articolata in sette uffici dirigenziali di livello non  generale;  p)
Direzione regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  della
Sardegna, articolata  in  sei  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Toscana,  articolata  in  quattordici  uffici  dirigenziali  di
livello non generale; r) Direzione regionale per i beni  culturali  e
paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque  uffici  dirigenziali
di livello non generale; s) Direzione regionale per i beni  culturali
e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di
livello non generale."; 
    t) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "a)
svolgono le  funzioni  di  catalogazione  e  tutela  nell'ambito  del
territorio  di  competenza,  sulla  base  delle  indicazioni  e   dei
programmi definiti dalle competenti  direzioni  generali  centrali  e
regionali; "; 
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "beni  culturali"
sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3, lettera e-bis)"; 
      3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  "c)
dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con
le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei  lavori
in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere  dirette  al
ritrovamento di beni culturali; "; 
      4) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  "f)
amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed  eseguono
sugli stessi, con le modalita' ed entro  i  limiti  previsti  per  la
conduzione dei  lavori  in  economia,  anche  i  relativi  interventi
conservativi; "; 
      5) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:  "h)
istruiscono  e  propongono  al  competente  direttore   regionale   i
provvedimenti  di  verifica   o   di   dichiarazione   dell'interesse
culturale,  le  prescrizioni  di   tutela   indiretta,   nonche'   le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero  le
integrazioni del loro contenuto,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; "; 
      6) al comma 1, lettera i), dopo le parole: "proprieta' privata"
sono aggiunte le seguenti: ", quali l'autorizzazione al prestito  per
mostre  od   esposizioni,   l'acquisto   coattivo   all'esportazione,
l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70  e
95 del Codice"; 
      7) al comma 1, lettera n), dopo la  parola:  "competente"  sono
aggiunte le seguenti: ", secondo le modalita' di cui all'articolo 17,
comma 3, lettera g),"; 
      8) al  comma  1,  lettera  o),  le  parole:  "i  compiti"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ogni  altro  compito"  e  la   parola:
"affidati" e' sostituita dalla seguente: "affidato"; 
    u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Uffici  di
livello  dirigenziale  e  dotazioni  organiche).   -   1.   Ai   fini
dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   del
personale non dirigenziale del Ministero sono  rideterminate  secondo
le tabelle A e B allegate al presente decreto  di  cui  costituiscono
parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profili
professionali di cui  all'articolo  7,  comma  3,  del  C.C.N.L.  del
comparto  Ministeri  sottoscritto  il  14   settembre   2007,   sara'
ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in  cui
si articola il Ministero, il  contingente  di  personale  delle  aree
prima, seconda e terza, come determinato nella tabella B, in  profili
professionali e fasce retributive."; 
    v) all'articolo 21,  comma  1,  dopo  le  parole:  "e  successive
modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ",fatte salve le  modifiche
apportate dallo  stesso  decreto  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 luglio 2001, n. 307". 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  28/7/2009,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.