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LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2008
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Testo in vigore dal:  9-2-2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni concernenti
la Società italiana degli autori ed editori
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».
- L'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1977, n. 59), è abrogato dalla presente legge, recava: «Società italiana autori e editori».