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DECRETO-LEGGE 16 maggio 2008, n. 85

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 121 (in G.U. 15/07/2008, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2018)
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Testo in vigore dal: 15-8-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e dei Ministeri in relazione al  nuovo  assetto  strutturale
del Governo, come ridefinito ai sensi dell'articolo 1,  commi  376  e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere  gravi
incertezze interpretative in ordine alla  successione  di  leggi  nel
tempo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 maggio 2008; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  il  comma  1
dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "1. I Ministeri sono i seguenti: 
    1) Ministero degli affari esteri; 
    2) Ministero dell'interno; 
    3) Ministero della giustizia; 
    4) Ministero della difesa; 
    5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
    6) Ministero dello sviluppo economico; 
    7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    8) Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare; 
    9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
    11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.". 
  2.  Le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero   del   commercio
internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico. 
  3.  Al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
trasferite, con le inerenti risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti. 
  4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
sono trasferite  le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  della
solidarieta' sociale, fatto salvo quanto disposto  dal  comma  14,  i
compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri  non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo  46  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari,  nonche'
i compiti di coordinamento delle politiche per  l'integrazione  degli
stranieri immigrati. Sono trasferiti alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, con le  inerenti  risorse  finanziarie,  i  compiti  in
materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio  civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto  legislativo  5  aprile  2002,  n.  77.  Il
Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in  via  esclusiva  le
funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per
i giovani del programma comunitario  "Gioventu'  in  azione"  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  27  dicembre   2006,   n.   297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,  n.  15.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri  puo'  prendere  parte  alle
attivita' del Forum nazionale dei giovani. 
  5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca,  con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali  e  di  personale,  sono
trasferite al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti  risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
  7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con  le  inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono  trasferite  al
Ministero dello sviluppo economico. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,  sentiti  i
Ministri interessati, si procede all'immediata  ricognizione  in  via
amministrativa delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del  presente
decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su
proposta dei Ministri competenti, sono  apportate  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per  l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo. 
  9. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali" e quella: "Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali" sostituiscono,  ovunque  ricorrano,  rispettivamente  le
denominazioni: "Ministero delle politiche  agricole  e  forestali"  e
"Ministro delle politiche agricole e forestali".  Il  Ministro  dello
sviluppo economico esercita  la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n.  220.  Le  competenze  in  materia  di  produzione  e  prima
trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo  1,
dell'articolo 32 del Trattato che istituisce  la  Comunita'  europea,
nonche' dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e
da quello nazionale, sono esercitate dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  10.  La  denominazione:  "Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti"  sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione: "Ministero delle infrastrutture". 
  11. La denominazione: "Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,  la
denominazione: "Ministero della pubblica istruzione". 
  12. La denominazione: "Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali" sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,
la denominazione: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale". 
  13. La  denominazione:  "Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  la  denominazione:
"Ministro delle politiche per la famiglia". 
  14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio  dei
Ministri: 
    a) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di  competenza  statale
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, in  materia  di  coordinamento  delle  politiche
delle giovani generazioni; le funzioni gia' attribuite  al  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e
74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in  tema  di  finanziamenti
agevolati per  sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla  peculiare
attivita'  lavorativa  svolta   ovvero   per   sviluppare   attivita'
innovative e imprenditoriali;le  funzioni  in  tema  di  contrasto  e
trattamento della devianza e del disagio giovanile.  Per  l'esercizio
delle funzioni  di  cui  alla  presente  lettera  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  si  avvale  anche  delle  relative  risorse
finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per  il
disagio  giovanile  legato  alle  dipendenze  ed  il  relativo  Fondo
nazionale  per  le  comunita'  giovanili  di   cui   al   comma   556
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  delle  risorse
gia' trasferite al Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo
1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,  nonche'  delle
altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad
altre amministrazioni; 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97)); 
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97)); 
    d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni
di competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali dagli articoli  20  e  48  del  codice  delle  pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198; 
    e) le funzioni di  competenza  statale  attribuite  al  Ministero
delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del  citato
codice di cui al decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.  In
ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta  fermo  quanto
disposto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Republica 14 maggio 2007, n. 101. 
  15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  la
semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario
delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,  n.
233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246.  All'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le  parole:  "per  la
funzione pubblica", ovunque ricorrano, sono soppresse. 
  16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente  decreto
e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali  e'
previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero  massimo  delle
strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi  restando  i
conseguenti processi di riallocazione e mobilita' del personale,  che
al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20
per cento, per le nuove strutture, la somma dei  limiti  delle  spese
strumentali  e  di  funzionamento  previsti  rispettivamente  per   i
Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione. 
  17. L'onere  relativo  ai  contingenti  assegnati  agli  uffici  di
diretta  collaborazione  dei  Ministri,  dei  Vice  Ministri  e   dei
Sottosegretari  di  Stato  nelle   strutture   che   abbiano   subito
modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto,  deve
essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento  al  limite
di spesa  complessivo  riferito  all'assetto  vigente  alla  data  di
entrata in vigore dello stesso decreto. 
  18. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,  sentiti  i
Ministri  interessati,  previa  consultazione  delle   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri  e
le modalita' per l'individuazione delle risorse umane  relative  alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto. 
  19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri  e  dal  loro  accorpamento  previsti  dal
presente  decreto  non  deriva  alcuna  revisione   dei   trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti  ai  dipendenti  trasferiti
ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si  rifletta
in maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  20.  Con  riferimento  ai  Ministeri  per  i  quali  sono  previsti
accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo  massimo
di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del
regolamento  di  organizzazione  dei  relativi   uffici   funzionali,
strumentali e di diretta collaborazione con le autorita' di  Governo,
la struttura di tali uffici e' definita,  nel  rispetto  delle  leggi
vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si
applicano transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta collaborazione
di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni  di
bilancio occorrenti per  l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo. 
  21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007,  n.  124,  e'
abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
le parole: "e  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze"  sono
sostituite dalle seguenti: ",  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e dal Ministro dello sviluppo economico". 
  21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 23 agosto
2007, n.  124,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio
decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  anche  in  deroga  alle  norme
richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n.
117. Lo stesso ufficio e' competente per  l'istruttoria  relativa  al
controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20". 
  22.   Ferma   restando   l'applicabilita'   anche   ai   magistrati
amministrativi, ordinari e contabili,  nonche'  agli  avvocati  dello
Stato, delle  disposizioni  dell'articolo  13  del  decreto-legge  12
giugno 2001, n. 217, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2001, n. 317, e  successive  modificazioni,  mediante  decreti
adottati dai rispettivi organi di governo  di  cui  all'articolo  15,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  informandone
gli organi di amministrazione del personale interessato, al  predetto
articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  "Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  con  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
Segretario del Consiglio dei Ministri"; 
    b) al comma 3, dopo le parole: "valutare motivate" sono  inserite
le seguenti: "e specifiche". 
  22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.