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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 57

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-5-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2009)
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Testo in vigore dal: 22-5-2007
al: 27-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 7;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 14;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,  concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare  l'articolo  1,  comma  8,  che  istituisce  il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  trasferendo ad esso le funzioni
attribuite  al  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo 50 del decreto
legislativo   30  luglio  1999,  n.  300,  con  le  inerenti  risorse
finanziarie, strumentali e di personale;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del 5
settembre  2006,  relativo  alle  competenze  e  Uffici del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 1° settembre 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                      Ministro e Sottosegretari

  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  seguito
denominato:   "Ministro"   e'  l'organo  di  direzione  politica  del
Ministero  dell'universita'  e  della ricerca, di seguito denominato:
"Ministero",     ed     esercita    le    funzioni    di    indirizzo
politico-amministrativo,  ai  sensi  degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  uffici  di
diretta  collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' degli
organi indicati nell'allegata tabella.
  3.  I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e
le  funzioni  espressamente  a loro delegati dal Ministro con proprio
decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "4-bis. L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - La  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.   7 (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). 1. La  costituzione e la disciplina degli uffici
          di  diretta  collaborazione  del  Ministro, per l'esercizio
          delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni  ed integrazioni, l'assegnazione di personale
          a  tali  uffici  e  il  relativo  trattamento economico, il
          riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
          Stato,  sono  regolati  dall'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2. I  regolamenti  di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita".
              - Il   testo   dell'art.  14  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
          il seguente:
              "Art.  14 (Indirizzo  politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997,  n.  279, e successive modificazioni ed integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2. Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segreterie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3. Il  Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare  a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma 3,  lettera p)  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              -  La  legge  9 maggio  1989,  n.  168 (Istituzione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
          supplemento ordinario dell'11 maggio 1989.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          1° dicembre   1999,   n.  477  e  successive  modificazioni
          (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
          del 17 dicembre 1999.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
          2003,  n.  319 (Regolamento di organizzazione del Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre
          2003.
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n.  508 (Riforma delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
          musica  e degli Istituti musicali pareggiati) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286
          (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
          18 agosto 1999.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 8  del  decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
          per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia di
          funzioni  e  organizzazione  della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri e dei Ministeri), e' il seguente:
              "8. E'  istituito il Ministero dell'universita' e della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
          funzioni    attribuite    al   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n.
          300.".
              - Il  testo  del  comma 1, lettera b), dell'art. 50 del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "Art.   50 (Aree   funzionali). - 1. Il  Ministero,  in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) omissis;
                b) compiti    di    indirizzo,    programmazione    e
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          nazionale  di  cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204;   istruzione   universitaria,  ricerca  scientifica  e
          tecnologica:  programmazione  degli  interventi sul sistema
          universitario  e  degli  enti  di  ricerca non strumentali;
          indirizzo    e   coordinamento,   normazione   generale   e
          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
          strumentali;  monitoraggio  e  valutazione,  anche mediante
          specifico    osservatorio,    in   materia   universitaria;
          attuazione  delle  norme  comunitarie  e  internazionali in
          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
          e  integrazione  internazionale  del sistema universitario,
          anche  in  attuazione  degli  accordi culturali stipulati a
          cura  del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
          del   CIVR;   completamento  dell'autonomia  universitaria;
          formazione  di grado universitario; razionalizzazione delle
          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
          partecipazione  alle  attivita'  relative  all'accesso alle
          amministrazioni   e   alle  professioni,  al  raccordo  tra
          istruzione    universitaria,    istruzione   scolastica   e
          formazione;  valorizzazione e sostegno della ricerca libera
          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
          ricerca  applicata  e ricerca pubblica; coordinamento della
          partecipazione    italiana    a   programmi   nazionali   e
          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
          ricerca  aerospaziale;  cooperazione  scientifica in ambito
          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
          gestione  di  apposito  fondo per le agevolazioni anche con
          riferimento  alle  aree  depresse e all'integrazione con la
          ricerca pubblica.".
              - Il  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248
          (Disposizioni  urgenti per il bilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto   all'evasione   fiscale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          14 luglio   2006,   riguardante  competenze  e  uffici  del
          Ministero  dell'istruzione e del Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          206 del 5 settembre 2006.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  4,  comma 1, del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              "Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita). - 1 Gli  organi  di  governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.".
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 1,  del  citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle
          premesse.