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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2006
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Testo in vigore dal: 1-6-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo 12,  lettera h),  della legge 15 marzo 1997, n.
59;
    Visto  l'articolo 11  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;
    Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
n. 287;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e
del 12 dicembre 2005;
    Acquisito  il  parere  della  Conferenza unificata Stato-regioni,
citta' ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con  il  Ministro  per la funzione pubblica e con il
Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a

  il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
    1.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo - di seguito
denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del
Governo  sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e
di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed  e' organo
periferico del Ministero dell'interno.
    2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi
anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:
      a) il  coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato sul territorio;
      b) la  leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato
con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
    3.  La Prefettura assicura, altresi', nel rispetto delle funzioni
istituzionali   ad   essa  attribuite  dalla  normativa  vigente,  la
collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle
altre  amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge
o  di  regolamento  prevedono  la  possibilita',  anche sulla base di
apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
    4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle
funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attivita' connesse
alle  funzioni  di  rappresentanza  dello Stato per i rapporti con il
sistema   delle  autonomie,  indicate  dall'articolo 10  della  legge
5 luglio 2003, n. 131.
            Avvertenza:
                Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Nota al titolo:.
                - Si  riporta  l'art.  11  del decreto legislativo 30
          luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59):
                «Art.  11  (Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
          Governo).  -  1.  La  Prefettura assume la denominazione di
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
                2.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo,
          ferme  restando  le  proprie funzioni, assicura l'esercizio
          coordinato   dell'attivita'   amministrativa  degli  uffici
          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
          di  detti  uffici  con  gli  enti locali. Sono in ogni caso
          fatte  salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
          speciale ed alle province autonome.
                3.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della
          legge  5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
          Prefetto,  titolare  della  Prefettura-Ufficio territoriale
          del  Governo,  e'  coadiuvato da una Conferenza provinciale
          permanente,   dallo   stesso   presieduta  e  composta  dai
          responsabili   di   tutte   le   strutture   amministrative
          periferiche  dello  Stato  che  svolgono  la loro attivita'
          nella   provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli  enti
          locali.   Il  Prefetto  titolare  della  Prefettura-Ufficio
          territoriale  del  Governo  nel  capoluogo della regione e'
          altresi'  coadiuvato  da una Conferenza permanente composta
          dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali
          dello   Stato,   alla   quale  possono  essere  invitati  i
          rappresentanti della regione.
                4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di coordinamento
          previste  dai  commi 2  e  3  il  Prefetto,  sia in sede di
          Conferenza  provinciale  sia  con  interventi diretti, puo'
          richiedere  ai  responsabili delle strutture amministrative
          periferiche  dello  Stato l'adozione di provvedimenti volti
          ad  evitare  un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
          resi  alla  cittadinanza  anche  ai fini del rispetto della
          leale  collaborazione  con  le  autonomie territoriali. Nel
          caso  in  cui  non  vengano assunte nel termine indicato le
          necessarie  iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso del
          Ministro    competente   per   materia,   puo'   provvedere
          direttamente,  informandone  preventivamente  il Presidente
          del Consiglio dei Ministri.
                5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed i
          Ministri,    nell'esercizio   del   potere   di   indirizzo
          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
          direttive ai Prefetti.
                6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
          adottare  le  disposizioni  per  l'attuazione  del presente
          articolo  e per l'adeguamento della normativa regolamentare
          vigente.».
            Note alle premesse:
                - L'art.   87   della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
                - Si   riporta   l'art.   17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                «Art.   17   (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                  a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                  c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d) l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
                - Si   riporta  l'art.  12,  lettera h)  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
                «Art.  12.  -  1. Nell'attuazione della delega di cui
          alla  lettera a)  del  comma 1  dell'art.  11 il Governo si
          atterra',  (oltreche' ai principi generali desumibili dalla
          legge  7 agosto 1998, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri generali:
                  a)-g) (omissis);
                  h) riorganizzare  e  razionalizzare, sulla base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;».
                - Per  l'art.  11  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.
                - Il  decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 29 reca:
          Modifiche  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          concernenti gli Uffici territoriali del Governo.
                - Si  riporta  l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n
          131  (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
          Repubblica  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3):
                Art.  10  (Rappresentante  dello Stato per i rapporti
          con  il  sistema  delle  autonomie). - 1. In ogni regione a
          statuto   ordinario   il   prefetto   preposto  all'ufficio
          territoriale  del  Governo  avente sede nel capoluogo della
          regione  svolge  le  funzioni di rappresentante dello Stato
          per i rapporti con il sistema delle autonomie.
                2.  Nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
          il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
                  a) le  attivita'  dirette ad assicurare il rispetto
          del  principio di leale collaborazione tra Stato e regione,
          nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
          sul  territorio,  anche  attraverso  le  Conferenze  di cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          al   fine   di   garantire   la   rispondenza   dell'azione
          amministrativa  all'interesse  generale,  il  miglioramento
          della  qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire
          e  rendere  piu'  agevole  il rapporto con il sistema delle
          autonomie;
                  b) la  tempestiva  informazione alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali   e   ai   Ministeri  interessati  degli  statuti
          regionali  e delle leggi regionali, per le finalita' di cui
          agli  articoli 123  e  127 della Costituzione, e degli atti
          amministrativi  regionali, agli effetti dell'art. 134 della
          Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti
          all'ufficio  dell'Avvocatura  dello  Stato  avente sede nel
          capoluogo;
                  c) la promozione dell'attuazione delle intese e del
          coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali
          nelle  materie  indicate  dall'art. 118, terzo comma, della
          Costituzione,  nonche'  delle  misure  di coordinamento tra
          Stato  e  autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                  d) l'esecuzione  di provvedimenti del Consiglio dei
          Ministri  costituenti  esercizio  del potere sostitutivo di
          cui   all'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,
          avvalendosi  degli  uffici territoriali del Governo e degli
          altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
                  e) la   verifica   dell'interscambio   di   dati  e
          informazioni  rilevanti sull'attivita' statale, regionale e
          degli   enti   locali,   di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, riferendone anche al
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
                  f) l'indizione   delle   elezioni  regionali  e  la
          determinazione  dei  seggi  consiliari  e l'assegnazione di
          essi  alle  singole  circoscrizioni, nonche' l'adozione dei
          provvedimenti  connessi  o  conseguenti,  fino alla data di
          entrata  in  vigore  di  diversa previsione contenuta negli
          statuti e nelle leggi regionali;
                  g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
          delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite
          per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita'
          regionali;  la  fornitura  di  dati  e  di  elementi per la
          redazione   della   Relazione  annuale  sullo  stato  della
          pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati
          di   rilevanza   statistica,  da  effettuarsi  secondo  gli
          standard  e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale
          di  statistica  (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici
          regionali, d'intesa con lo stesso.
                3.  Nell'esercizio  delle funzioni di cui al presente
          articolo il  rappresentante  dello  Stato  si avvale a tale
          fine   delle   strutture   e   del  personale  dell'ufficio
          territoriale del Governo.
                4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento
          delle  funzioni  previste  dall'art. 1, comma 2, lettere e)
           f)  e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  17  maggio  2001,  n.  287,  i segretari
          comunali  e provinciali che, alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono inseriti nella graduatoria di
          cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
          come   modificato   dall'art.   7,   comma 3,  della  legge
          16 gennaio  2003,  n.  3, e che hanno presentato istanza di
          mobilita'  per  gli  uffici  territoriali del Governo, sono
          assegnati,  nel  limite  dei posti disponibili, agli stessi
          uffici,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  per gli affari regionali e con gli altri Ministri
          interessati,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le
          disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo 19 maggio
          2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
                5.  Nelle  regioni a statuto speciale le funzioni del
          rappresentante  dello  Stato  ai  fini della lettera d) del
          comma 2  sono  svolte  dagli  organi  statali  a competenza
          regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita'
          definite da apposite norme di attuazione.
                6.  Ai  commissariati  del  Governo  di  Trento  e di
          Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
          n.   287,   compatibilmente  con  lo  statuto  speciale  di
          autonomia e con le relative norme di attuazione.
                7.   Il  provvedimento  di  preposizione  all'ufficio
          territoriale  del  Governo  del  capoluogo  di  regione  e'
          adottato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta   del   Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
          Ministro per gli affari regionali.
                8.  All'art.  4,  comma 3,  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  303, le parole da: «autonomie locali»
          fino  alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti:
          «autonomie  locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo
          amministrativo,  nel  quale confluisce il personale addetto
          alla  struttura  di  supporto del Commissario straordinario
          del    Governo    per    l'attuazione    del    federalismo
          amministrativo,  mantenendo  il proprio stato giuridico; si
          avvale  altresi',  sul territorio, dei rappresentanti dello
          Stato  nelle  regioni,  che  dipendono  funzionalmente  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri».
                9.  All'art.  11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
                «Le  leggi  regionali  sono promulgate dal Presidente
          della  giunta.  Il  testo  e'  preceduto dalla formula: "Il
          Consiglio  regionale  ha  approvato.  Il  Presidente  della
          giunta regionale promulga"»;
                  b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
                  c) la   rubrica   e'   sostituita  dalla  seguente:
          «Promulgazione delle leggi regionali».
                10.  Sono  abrogati:  gli  articoli 40, 43 e 44 della
          legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'art. 4, secondo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616;  l'art.  13  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, ad
          eccezione  del comma 3; l'art. 3 del decreto legislativo 13
          febbraio  1993,  n.  40;  l'art.  11,  comma 3, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
                11.    Nelle    norme   dell'ordinamento   giuridico,
          compatibili  con le disposizioni della legge costituzionale
          18 ottobre  2001,  n.  3, il riferimento al commissario del
          Governo  e' da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio
          territoriale  del  Governo  del  capoluogo di regione quale
          rappresentante  dello Stato. Il presente comma comunque non
          concerne  le  norme compatibili con la legge costituzionale
          18 ottobre  2001,  n.  3,  aventi  ad  oggetto le regioni a
          statuto speciale.».
                - Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          17 maggio  2001,  n.  287, reca: Disposizioni in materia di
          ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi
          dell'art.  11  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
            Nota all'art. 1:
                - Per  l'art.  10  della legge 5 luglio 2003, n. 131,
          vedasi nelle note alle premesse.