COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 8-11-2001
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 120.

((La  Regione non puo' istituire  dazi di importazione o esportazione
o  transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino
in  qualsiasi  modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra  le  Regioni,  ne'  limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
  Il  Governo  puo'  sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane,  delle  Province  e  dei  Comuni  nel  caso di mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o  dell'unita'  economica  e  in  particolare  la  tutela dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo  dai  confini  territoriali dei governi locali. La legge
definisce  le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione)).