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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  11-6-2003
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Art. 11

((Promulgazione delle leggi regionali))
((Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))
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Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".
Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.